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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03112/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8412/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttielettivamente domiciliat i in Roma, Via G. Vico n. 22, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono, come daprocura a margine del ricorso -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. 49 88 / 201 5 del la [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata in data 23 . 9 .201 5 ; N. 8412/16R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale non partecipata del 15.12.2022dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.s. e i suoi soci, indicati in epigrafe, ricevettero un avviso di accertamento con cui, a seguito di rideterminazione del reddito della società per l’anno 1999, per fittizie restituzioni di finanziamenti da parte della società partecipata (al 99%) [OSCURATO:SOCIETA]., venne corrispondentemente accertatomaggior imponibile IRPEF da “reddito di partecipazione” a carico degli stessi soci, nonché, per la società, un maggior valore netto della produzione ai fini IRAP e un maggior volume d’affari ai fini IVA, con conseguenti riprese fiscali; l’adita C.T.P.di Roma, riuniti i ricorsiproposti autonomamente dalla società e da ciascuno dei soci, li respinse con sentenza n. 385/2007.

In esito all'appello dei contribuenti, la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 2 4 /2009 del 2.2.2009, riformò tuttavia la prima decisione, con conseguente annullamento integrale dell’atto impugnato.

L’Agenzia delle Entrate propose quindi ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza del n. 4415/2011, lo accolse, cassando con rinvio la decisione d’appello, per difetto di motivazione.

Riassunta la causa, la C.T.R. del Lazio, con sentenza del 23.9.2015, n. 4988/2015, accolse finalmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, osservando che – come anche ritenuto dalla C .

T .

P . – gran parte delle violazioni di natura fiscale riscontrate erano finalizzate a rappresentare artificiosamente finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, e dunque fittizie restituzioni, mascheranti in realtà ricavi in nero, così fatti pervenire ai socidella Vacantale s.s.: ciò, specialmente, riguardo alle caparre non contabilizzate, ricevute dai clienti delle strutture ricettive gestite dalla controllataInca s.r.l.; né N. 8412/16R.G. valeva considerare, proseguìla C.T .

R . , che la Vacantale fosse una mera società semplice (come tale non svolgente attività imprenditoriale), perché la questione andava riguardata nell’ambito dei più ampi fatti dedotti e provati dall’Ufficio, che aveva provato intrecci operativi tra numerose imprese e società facenti capo ai membri della famiglia Francorsi; insomma, il ruolo della Vacantale s.s. si spiegava quale veicolo per far giungere i ricavi non contabilizzati ai membri della famiglia Francorsi.

La C.T.R.neg ò , infine, ogni rilevanza all’intervenuta adesione al condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002 da parte della società, rispetto alla situazione dei soci, trattandosi di situazioni soggettive patrimoniali del tutto distinte.

Vacantale s.s. e i soci in epigrafe ricorrono ora per cassazione, affidandosi a due motivi; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, nonché violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e ancora dell’ordinanza Cass. n. 4414/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Rileva la ricorrente che la pronuncia di legittimità aveva cassato la prima decisione d’appello solo per difetto di motivazione, nella parte in cui la C.T.R. aveva escluso che la Vacantale svolgesse attività d’impresa, sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di detta questione, essendosi formato il giudicato interno sul resto; al contrario, la sentenza qui impugnata ha stravolto l’oggetto dell’accertamento demandatole , p erché ha ritenuto l’irrilevanza del fatto che la Vacantale sia una società semplice, essendo emersi –a suo dire - intrecci operativi e commistioni tali da collocare la stessa Vacantale N. 8412/16R.G. al centro del complesso meccanismo fraudolento finalizzato a ll’evasione delle imposte, come appunto avvenuto con la finta restituzione dei finanziamenti, mascheranti in realtà utili extra-bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]Pertanto, proseguono i ricorrenti, il giudice del rinvio non ha affatto spiegato come l’attività della Vacantale- che in quanto società semplice non è assistita dalla presunzione di commercialità dei propri redditi, quindi non soggetti né ad IVA, né ad IRAP– sia stata considerata attività d’impresa. 1.2 –Col secondo motivo, infine, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Secondo i ricorrenti, la C.T.R. ha mancato di considerare gli elementi di fatto da essi documentati, da cui si evinceva che nella specie non si trattava di distribuzione di utili extra-bilancio, bensì di restituzione di finanziamenti infruttiferi, originariamente effettuati dalla Vacantale s.s. alla I nca s.r.l. , con provvista fornita dai propri soci.

In particolare,era stato ampiamente spiegato, anzitutto, che non esisteva un gruppo di società riconducibile alla famiglia Francorsi, essendosi data dimostrazione del fatto che non vi erano rapporti di partecipazione incrociata, sedi o uffici in comune, e che le societàconsiderate operavano in regioni e su attività parzialmente differenti; inoltre, che i soci della Vacantale erano abbienti e dotati di disponibilità sufficiente per finanziare l’operazione in discorso.Si tratta di fatti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice d’appello. 2.1 –Il primo motivo è infondato .

La prima decisione d’appello, poi cassata dall’ordinanza di questa Corte n. 4415/2011, si fondava esclusivamente sul fatto che la Vacantale s.s. non N. 8412/16R.G. svolgesse attività d’impresa, donde l’annullamento dell’accertamento impugnato; sul punto, era stata però adottata una motivazione tautologica, conseguentemente annullata dalla Corte.

Pertanto, nel giudizio di rinvio, ogni questione (compresa l’imputazione del reddito di partecipazione ai soci per trasparenza) ritornava sub iudice, come peraltro non mancano di riconoscere gli stessi ricorrenti (v. ricorso, pp. 4 e 5);è dunque evidente che la C.T.R. era stata investita della cognizione dell’intera causa, sicché non è configura bile alcun giudicato interno, come invece pretenderebbero i ricorrenti. 2.2 -Ciò posto, sulla questione se la società semplicesia assoggettabile ad IRAP e ad IVA, il cui presupposto è lo svolgimento di attività commerciale(che, com’è noto, la s.s. non può istituzionalmente svolgere ), la C .

T .

R . ha ritenuto che il ruolo della Vacantale andasse inquadrato nell’ambito del complessivo disegno finalizzato all’evasione fiscale, riconducibile alla famiglia Francorsi, costituendo essa lo strumento per far giungere ai soci della Vacantale i ricavi non contabilizzati della [OSCURATO:SOCIETA]. , partecipata al 99% dalla stes sa Vacantale (ciò, ovviamente, avuto riguardo alla ripresa per cui è processo, ma non solo).

Per tale ragione, i giudici del rinvio –seppur impropriamente raffrontando il proprio ragionamento con quello seguito dai primi giudici d’appello – hanno affermat o che soffermarsi sultema della sola veste formale della Vacantale comportava un vero e proprio travisamento dei più ampi fatti dedotti e provati dall’Ufficio, con riguardo agli intrecci operatividelle numerose imprese e società riconducibili alla famiglia Francorsi.

Ha pure aggiunto che la scelta dei soci di operare attraverso una società semplice non era affatto casuale, essa interponendosi coerentemente nel preciso meccanismo evasivoprima descritto.

N. 8412/16R.G.

Così stando le cose, ritiene la Corte che la censura in esame non colga nel segno; infatti, la C.T.R. del rinvio ha certamente motiva to circa le ragioni di assoggettabilità della Vacantale sia ad IRAP che ad IVA, individuando quella che, a suo parere, ne costituiva il fondamento: nella sostanza, il ruolo di schermo e di strumento per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema fraudolento, finalizzato all’evasione fiscale dei soci della stessa società semplice.

Sitratta di percorso motivazionale che non può dirsi né inesistente, né meramente apparente, ma senz’altro rispondente al “minimo costituzionale” (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014).

Semmai, potrebbe discutersi circa la correttezza in iuredi una simile decisione; si tratta però di censura che certamente i ricorrenti non hanno proposto, sicché la questione non può essere esaminata da questa Corte, stante il carattere vincolato del giudizio di legittimità. 3.1 –Il secondo motivo non può del pari trovare accoglimento.

Anzitutto, deve però rilevarsi che il mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., non incorre nella causa di inammissibilità per c.d. doppia conforme in facto, ex art. 348-ter c.p.c., perché il giudizio d’appello è iniziato prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (v.

Cass. n. 26860/2014).

Sempre in via preliminare, va pure rilevato che sulla questione della irrilevanza dell’avvenuta adesione alcondono tombale, da parte d e lla società, s’è formato il giudicato interno, giacché la relativa statuizione della C.T.R. del rinvio non è stata impugnata. 3.2 –Ciò posto, a dire dei ricorrenti la C.T.R. avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, ossia quelli da cui avrebbe potuto evince rsi che N. 8412/16R.G. l’operazione contestata non costituiva distribuzione di utili extra-bilancio prodotti dalle società che svolgevano attività ricettiva(e, nella specie, da [OSCURATO:SOCIETA].), ma proprio di restituzione di finanziamenti.

In particolare, era stato dimostrato che: a)non esiste un gruppo di società riconducibile alla famiglia Francorsi, essendosi data prova che non sussistevano rapporti di partecipazione incrociata, sedi o uffici in comune, mentre le società operavano in regioni diverse e su attività (gestione di alberghi o campeggi) in parte differenti; b)i Francorsi erano soggetti benestanti ed avevano grande capacità reddituale, sicché ben potevano effettuare i finanziamenti contestati. 3.3 –Orbene, quanto al prim o aspetto , pur a prescindere dalla considerazione che esso attiene più a questione che a d un fatto storico , ritiene la Corte comunque risolutiva la considerazione che la C.T.R. ha specificamente valutato la cointeressenza tra tutte le societàriconducibili alla famiglia Francorsi: non può dunqueaffermarsi, come fanno i ricorrenti, che la C.T.R. non ha esaminato uno o più fatti storici, perché essa ha valutato i fatti che –a suo avviso - denotavano l’esistenza di società tra loro collegate e riconducibili ai Francorsi, per come evincibili dagli elementi di prova offerti dall’Agenzia,e ne ha tratto le conclusioni più volte illustrate.

Pertanto, non può configurarsi alcun omesso esamedi fatti decisivi, ma al più (a seguire fino in fondo la tesi dei ricorrenti) un deficit motivazion ale, o anche un possibile malgoverno degli elementi istruttori, in violazione o falsa applicazione degli artt.115 e/o116 c.p.c. (nei ristretti limiti in cui, eventualmente, è possibile proporne la denuncia in questa sede di legittimità – v.

Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020): si tratta però di vizi che , anche in tal caso, non sono stati N. 8412/16R.G. denunciati dai ricorrenti, sicché le relative questioni non possono essere esaminate da questa Corte, ut supra. 3.4 - Q uanto invece al secondo profilo – ossia quello per cui la C.T.R. non avrebbe considerato che i Francorsi sono persone abbienti, e dunque in grado di poter effettuare i finanziamenti contestati -esso è privo di decisività.

Infatti, come già sostanzialmente affermato da Cass. n. 12764/2015, in relazione ad analoga vicenda processuale in cui altra società rico nducibile ai Francorsirimase coinvolta in diversa ripresa fiscale , è sufficiente considerare che il fatto che i predetti Francorsi siano persone benestanti non dimostra affatto che i finanziamenti contestati dall’Ufficio siano stati effettivamente erogati, ma soltantoche essi si trovavano nella condizione di erogarli .

Non occorre spendere troppi argomenti per sottolineare che si tratta di aspetti affatto diversi, sicché - ove anche la C.T.R. avesse preso in considerazione la suddetta circostanza - l’esito della lite non avrebbe mutatosegno (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014) . 4.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto sulle spese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 8412/16R.G. dovuto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8412/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttielettivamente domiciliat i in Roma, Via G. Vico n. 22, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono, come daprocura a margine del ricorso -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. 49 88 / 201 5 del la [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata in data 23 . 9 .201 5 ; N. 8412/16R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale non partecipata del 15.12.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.s. e i suoi soci, indicati in epigrafe, ricevettero un avviso di accertamento con cui, a seguito di rideterminazione del reddito della società per l’anno 1999, per fittizie restituzioni di finanziamenti da parte della società partecipata (al 99%) [OSCURATO:SOCIETA]., venne corrispondentemente accertatomaggior imponibile IRPEF da “reddito di partecipazione” a carico degli stessi soci, nonché, per la società, un maggior valore netto della produzione ai fini IRAP e un maggior volume d’affari ai fini IVA, con conseguenti riprese fiscali; l’adita C.T.P.di Roma, riuniti i ricorsiproposti autonomamente dalla società e da ciascuno dei soci, li respinse con sentenza n. 385/2007. In esito all'appello dei contribuenti, la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 2 4 /2009 del 2.2.2009, riformò tuttavia la prima decisione, con conseguente annullamento integrale dell’atto impugnato. L’Agenzia delle Entrate propose quindi ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza del n. 4415/2011, lo accolse, cassando con rinvio la decisione d’appello, per difetto di motivazione. Riassunta la causa, la C.T.R. del Lazio, con sentenza del 23.9.2015, n. 4988/2015, accolse finalmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, osservando che – come anche ritenuto dalla C . T . P . – gran parte delle violazioni di natura fiscale riscontrate erano finalizzate a rappresentare artificiosamente finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, e dunque fittizie restituzioni, mascheranti in realtà ricavi in nero, così fatti pervenire ai socidella Vacantale s.s.: ciò, specialmente, riguardo alle caparre non contabilizzate, ricevute dai clienti delle strutture ricettive gestite dalla controllataInca s.r.l.; né N. 8412/16R.G. valeva considerare, proseguìla C.T . R . , che la Vacantale fosse una mera società semplice (come tale non svolgente attività imprenditoriale), perché la questione andava riguardata nell’ambito dei più ampi fatti dedotti e provati dall’Ufficio, che aveva provato intrecci operativi tra numerose imprese e società facenti capo ai membri della famiglia Francorsi; insomma, il ruolo della Vacantale s.s. si spiegava quale veicolo per far giungere i ricavi non contabilizzati ai membri della famiglia Francorsi. La C.T.R.neg ò , infine, ogni rilevanza all’intervenuta adesione al condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002 da parte della società, rispetto alla situazione dei soci, trattandosi di situazioni soggettive patrimoniali del tutto distinte. Vacantale s.s. e i soci in epigrafe ricorrono ora per cassazione, affidandosi a due motivi; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, nonché violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e ancora dell’ordinanza Cass. n. 4414/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Rileva la ricorrente che la pronuncia di legittimità aveva cassato la prima decisione d’appello solo per difetto di motivazione, nella parte in cui la C.T.R. aveva escluso che la Vacantale svolgesse attività d’impresa, sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di detta questione, essendosi formato il giudicato interno sul resto; al contrario, la sentenza qui impugnata ha stravolto l’oggetto dell’accertamento demandatole , p erché ha ritenuto l’irrilevanza del fatto che la Vacantale sia una società semplice, essendo emersi –a suo dire - intrecci operativi e commistioni tali da collocare la stessa Vacantale N. 8412/16R.G. al centro del complesso meccanismo fraudolento finalizzato a ll’evasione delle imposte, come appunto avvenuto con la finta restituzione dei finanziamenti, mascheranti in realtà utili extra-bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]Pertanto, proseguono i ricorrenti, il giudice del rinvio non ha affatto spiegato come l’attività della Vacantale- che in quanto società semplice non è assistita dalla presunzione di commercialità dei propri redditi, quindi non soggetti né ad IVA, né ad IRAP– sia stata considerata attività d’impresa. 1.2 –Col secondo motivo, infine, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Secondo i ricorrenti, la C.T.R. ha mancato di considerare gli elementi di fatto da essi documentati, da cui si evinceva che nella specie non si trattava di distribuzione di utili extra-bilancio, bensì di restituzione di finanziamenti infruttiferi, originariamente effettuati dalla Vacantale s.s. alla I nca s.r.l. , con provvista fornita dai propri soci. In particolare,era stato ampiamente spiegato, anzitutto, che non esisteva un gruppo di società riconducibile alla famiglia Francorsi, essendosi data dimostrazione del fatto che non vi erano rapporti di partecipazione incrociata, sedi o uffici in comune, e che le societàconsiderate operavano in regioni e su attività parzialmente differenti; inoltre, che i soci della Vacantale erano abbienti e dotati di disponibilità sufficiente per finanziare l’operazione in discorso.Si tratta di fatti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice d’appello. 2.1 –Il primo motivo è infondato . La prima decisione d’appello, poi cassata dall’ordinanza di questa Corte n. 4415/2011, si fondava esclusivamente sul fatto che la Vacantale s.s. non N. 8412/16R.G. svolgesse attività d’impresa, donde l’annullamento dell’accertamento impugnato; sul punto, era stata però adottata una motivazione tautologica, conseguentemente annullata dalla Corte. Pertanto, nel giudizio di rinvio, ogni questione (compresa l’imputazione del reddito di partecipazione ai soci per trasparenza) ritornava sub iudice, come peraltro non mancano di riconoscere gli stessi ricorrenti (v. ricorso, pp. 4 e 5);è dunque evidente che la C.T.R. era stata investita della cognizione dell’intera causa, sicché non è configura bile alcun giudicato interno, come invece pretenderebbero i ricorrenti. 2.2 -Ciò posto, sulla questione se la società semplicesia assoggettabile ad IRAP e ad IVA, il cui presupposto è lo svolgimento di attività commerciale(che, com’è noto, la s.s. non può istituzionalmente svolgere ), la C . T . R . ha ritenuto che il ruolo della Vacantale andasse inquadrato nell’ambito del complessivo disegno finalizzato all’evasione fiscale, riconducibile alla famiglia Francorsi, costituendo essa lo strumento per far giungere ai soci della Vacantale i ricavi non contabilizzati della [OSCURATO:SOCIETA]. , partecipata al 99% dalla stes sa Vacantale (ciò, ovviamente, avuto riguardo alla ripresa per cui è processo, ma non solo). Per tale ragione, i giudici del rinvio –seppur impropriamente raffrontando il proprio ragionamento con quello seguito dai primi giudici d’appello – hanno affermat o che soffermarsi sultema della sola veste formale della Vacantale comportava un vero e proprio travisamento dei più ampi fatti dedotti e provati dall’Ufficio, con riguardo agli intrecci operatividelle numerose imprese e società riconducibili alla famiglia Francorsi. Ha pure aggiunto che la scelta dei soci di operare attraverso una società semplice non era affatto casuale, essa interponendosi coerentemente nel preciso meccanismo evasivoprima descritto. N. 8412/16R.G. Così stando le cose, ritiene la Corte che la censura in esame non colga nel segno; infatti, la C.T.R. del rinvio ha certamente motiva to circa le ragioni di assoggettabilità della Vacantale sia ad IRAP che ad IVA, individuando quella che, a suo parere, ne costituiva il fondamento: nella sostanza, il ruolo di schermo e di strumento per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema fraudolento, finalizzato all’evasione fiscale dei soci della stessa società semplice. Sitratta di percorso motivazionale che non può dirsi né inesistente, né meramente apparente, ma senz’altro rispondente al “minimo costituzionale” (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Semmai, potrebbe discutersi circa la correttezza in iuredi una simile decisione; si tratta però di censura che certamente i ricorrenti non hanno proposto, sicché la questione non può essere esaminata da questa Corte, stante il carattere vincolato del giudizio di legittimità. 3.1 –Il secondo motivo non può del pari trovare accoglimento. Anzitutto, deve però rilevarsi che il mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., non incorre nella causa di inammissibilità per c.d. doppia conforme in facto, ex art. 348-ter c.p.c., perché il giudizio d’appello è iniziato prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. Cass. n. 26860/2014). Sempre in via preliminare, va pure rilevato che sulla questione della irrilevanza dell’avvenuta adesione alcondono tombale, da parte d e lla società, s’è formato il giudicato interno, giacché la relativa statuizione della C.T.R. del rinvio non è stata impugnata. 3.2 –Ciò posto, a dire dei ricorrenti la C.T.R. avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, ossia quelli da cui avrebbe potuto evince rsi che N. 8412/16R.G. l’operazione contestata non costituiva distribuzione di utili extra-bilancio prodotti dalle società che svolgevano attività ricettiva(e, nella specie, da [OSCURATO:SOCIETA].), ma proprio di restituzione di finanziamenti. In particolare, era stato dimostrato che: a)non esiste un gruppo di società riconducibile alla famiglia Francorsi, essendosi data prova che non sussistevano rapporti di partecipazione incrociata, sedi o uffici in comune, mentre le società operavano in regioni diverse e su attività (gestione di alberghi o campeggi) in parte differenti; b)i Francorsi erano soggetti benestanti ed avevano grande capacità reddituale, sicché ben potevano effettuare i finanziamenti contestati. 3.3 –Orbene, quanto al prim o aspetto , pur a prescindere dalla considerazione che esso attiene più a questione che a d un fatto storico , ritiene la Corte comunque risolutiva la considerazione che la C.T.R. ha specificamente valutato la cointeressenza tra tutte le societàriconducibili alla famiglia Francorsi: non può dunqueaffermarsi, come fanno i ricorrenti, che la C.T.R. non ha esaminato uno o più fatti storici, perché essa ha valutato i fatti che –a suo avviso - denotavano l’esistenza di società tra loro collegate e riconducibili ai Francorsi, per come evincibili dagli elementi di prova offerti dall’Agenzia,e ne ha tratto le conclusioni più volte illustrate. Pertanto, non può configurarsi alcun omesso esamedi fatti decisivi, ma al più (a seguire fino in fondo la tesi dei ricorrenti) un deficit motivazion ale, o anche un possibile malgoverno degli elementi istruttori, in violazione o falsa applicazione degli artt.115 e/o116 c.p.c. (nei ristretti limiti in cui, eventualmente, è possibile proporne la denuncia in questa sede di legittimità – v. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020): si tratta però di vizi che , anche in tal caso, non sono stati N. 8412/16R.G. denunciati dai ricorrenti, sicché le relative questioni non possono essere esaminate da questa Corte, ut supra. 3.4 - Q uanto invece al secondo profilo – ossia quello per cui la C.T.R. non avrebbe considerato che i Francorsi sono persone abbienti, e dunque in grado di poter effettuare i finanziamenti contestati -esso è privo di decisività. Infatti, come già sostanzialmente affermato da Cass. n. 12764/2015, in relazione ad analoga vicenda processuale in cui altra società rico nducibile ai Francorsirimase coinvolta in diversa ripresa fiscale , è sufficiente considerare che il fatto che i predetti Francorsi siano persone benestanti non dimostra affatto che i finanziamenti contestati dall’Ufficio siano stati effettivamente erogati, ma soltantoche essi si trovavano nella condizione di erogarli . Non occorre spendere troppi argomenti per sottolineare che si tratta di aspetti affatto diversi, sicché - ove anche la C.T.R. avesse preso in considerazione la suddetta circostanza - l’esito della lite non avrebbe mutatosegno (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) . 4.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 8412/16R.G. dovuto per il ricorso, a
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