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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 06970/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10408/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi alTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA]-ROMA, iscritto alr.g.n. 1215/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Cortedichiari la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.1. – La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 20 gennaio2025, ha impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA](T.A.R.) per il [OSCURATO:PERSONA] la deliberazione, in data 5 dicembre 2024, deldirettore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] (diseguito anche solo A.O.) che, nell’approvare i lavori e la graduatoria finaledella Commissione di valutazione per il conferimento di incaricoquinquennale di direzione di [OSCURATO:PERSONA] U.O.C.

ChirurgiaVascolare nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA]Toraco-Vascolare (incaricobandito con avviso pubblico dell’8 febbraio 2024), ha nominato il dott.[OSCURATO:PERSONA] vincitore dell’avviso, conferendogli il predetto incarico.La ricorrente ha anche proposto istanza cautelare e il dott. [OSCURATO:PERSONA],nel difendersi su tale istanza, ha eccepito, in via preliminare, il difetto digiurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore di quello ordinario.L’eccezione di difetto di giurisdizione è stata, quindi, ribadita daldott. [OSCURATO:PERSONA] con successivo ricorso incidentale, con il quale egli ha anchecontestato la valutazione della Commissione in punto di attribuzione alladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di punteggi più alti di quelli a lei dovuti.2. – A fronte della contestazione di eccezione di rito e dellacircostanza per cui il T.A.R. per la Liguria, con ordinanza n. 230/2025, hasottoposto alla Corte di cassazione, ex art. 363-bis c.p.c., la “questioneinterpretativa degli artt. 15, comma 7-bis del d.lgs. 502/1992 e 63 d.lgs.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026165/2001 in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative alleprocedure per il conferimento degli incarichi di direzione di strutturasanitaria complessa”, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perregolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che, nell’instauratacontroversia, venga dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudiceordinario.2.1. – A fondamento del ricorso ex art. 41 c.p.c. il ricorrente harammentato, anzitutto, che sino alla modifica del comma 7-bis dell’art. 15del d.lgs. n. 502/1992 ad opera dell’art. 20 della legge n. 118/2022, eraconsolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la cognizionedella lite sul conferimento di incarico di direzione di struttura sanitariacomplessa appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensidell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.Il ricorrente sostiene, quindi, che, dopo la novella del 2022, alcunepronunce del Consiglio di Stato (n. 8344/2024 e n. 578/2025) - sulpresupposto che la scelta del direttore generale dell’Azienda sanitaria diconferimento di detto incarico non è più fiduciaria, bensì vincolata dalla“graduatoria di merito stilata dalla commissione incaricata di valutare iprofili professionali dei candidati”, nonché la selezione è “aperta pure asoggetti esterni all’amministrazione procedente” e l’incarico comporta unaprogressione in carriera – hanno affermato che la giurisdizione in materiaspetta ora al giudice amministrativo.Conclusione, questa, che – evidenzia ancora il ricorrente – nontroverebbe consenso in numerose pronunce dei Tribunali amministrativiregionali.2.2. – Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nell’insistere per la giurisdizione del giudiceordinario in materia di conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali,sostiene che una tale controversia non ricade in alcuno dei casi eccezionalie tassativi di riserva di giurisdizione amministrativa previsti dal comma 4dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il ricorrente afferma, infatti, che soltanto l’immissione in ruolo deldirigente sanitario avviene con un concorso pubblico per l’assunzione dipersonale alle dipendenze della P.A. (per il quale sussiste la riserva digiurisdizione del giudice amministrativo), mentre il conferimentodell’incarico di direzione di struttura complessa si ha in base ad unaprocedura comparativa meramente “interna” cui partecipa personale giàassunto come dirigente sanitario; né detto incarico è riconducibile a“fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella diprovenienza”, poiché, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, la dirigenza è a ruolo e livello unico.Tali argomenti sarebbero validi anche a confutare la tesi, seguitadalle più recenti decisioni del Consiglio di Stato, per cui, a seguito dellanovella recata dall’art. 20 della legge n. 118/2022, la giurisdizione inmateria spetterebbe al giudice amministrativo.Il ricorrente, oltre a rammentare che per la giurisdizione del giudiceordinario si è espresso lo stesso T.A.R. per la Liguria con l’ordinanza dirinvio ex art. 363-bis c.p.c., assume che la sentenza n. 8344/2024 delConsiglio di Stato, pur essendo giunta ad affermare la giurisdizioneamministrativa, ha, però, fatto espressamente salve le conclusioni allequali lo stesso giudice era giunto con la precedente sentenza n.6534/2024, per cui la giurisdizione ordinaria si giustificherebbe tuttoraallorquando, alla luce delle peculiarità della procedura concorsuale,quest’ultima si discosti dal “modulo concorsuale puro”, risultandoconnotata da un maggior peso ponderale attribuito dalla commissione, insede di valutazione comparativa, ai curricula dei candidati rispetto alcolloquio.In tal caso, infatti, la discrezionalità della commissione esaminatricesi riduce, poiché la stessa viene chiamata - prevalentemente – non già avalutare, ma ad “attestare” la sussistenza dei titoli dei candidati tramitel’attribuzione del voto.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il ricorrente assume, pertanto, che, nel caso di specie, lagiurisdizione del giudice ordinario troverebbe conferma anche in baseall’anzidetta precisazione, giacché, in base all’avviso di concorso, 45 su 80punti (dunque, oltre il 50% del punteggio totale) dipendevano dallavalutazione dei curricula, mentre solamente 30 dal colloquio.3. - La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentrenon hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] e Regione [OSCURATO:PERSONA].3.1. – La controricorrente insiste per l’affermazione dellagiurisdizione del giudice amministrativo nella promossa controversiadinanzi al T.A.R. per il [OSCURATO:PERSONA], richiamando il più recente orientamentoespresso in tal senso dal Consiglio di Stato (segnatamente, C.d.S., sez.III, n. 578/2025), secondo il quale l’attuale previsione legislativa (art. 15,comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dalla legge n. 118/2022)sulla fissazione preventiva di criteri di valutazione, sulla formulazione dispecifiche e dettagliate prove d’esame e sulla redazione di unagraduatoria, “vincolante anche per il direttore generale”, deporrebbe perl’anzidetta soluzione.In tale contesto l’Amministrazione spenderebbe poteri pubblicistici e,quindi, opererebbe il disposto del comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n.165/2001.La controricorrente sostiene, altresì, che l’attribuzione dell’incarico didirezione di struttura sanitaria complessa integrerebbe l’ipotesi di“progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”, connovazione del rapporto di lavoro, giacché essa “comporta uninquadramento qualitativamente diverso” del soggetto al quale è affidatol’incarico, con “acquisizione di uno status professionale nuovo e piùelevato”.La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] assume, infine, che non si possa dare seguitoall’orientamento, pur seguito da due pronunce del Consiglio di Stato (n.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/20266534/2024 e n. 8344/2024), per cui si dovrebbe dare rilievo, ai fini delriparto della giurisdizione, al “peso riservato nella valutazione comparativaai curricula dei candidati piuttosto che al colloquio”, essendo argomentosuperato dalle più recenti sentenze del medesimo giudice (n. 213/2025 en. 578/2025), le quali hanno fondato la sussistenza della propriagiurisdizione “alla luce del contenuto della novella normativa”, ossia sullaprevisione di criteri di valutazione preventivamente fissati, sullaformulazione di specifiche prove d’esame, sulla redazione di una “vera epropria graduatoria, vincolante anche per il direttore generale”.E “tutte tali condizioni”, chiosa la controricorrente, sussistevano nelcaso di specie.4. – Hanno depositato memoria entrambe le parti costituite, nonchéil pubblico ministero, il quale ha concluso nel senso della sussistenza dellagiurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedureper il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitariacomplessa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il regolamento preventivo proposto dal ricorrente dott. [OSCURATO:PERSONA] essere risolto nel senso che la giurisdizione sulla controversiapromossa dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] – con impugnazione dinanzi al T.A.R. per ilLazio della deliberazione di conferimento di incarico quinquennale didirezione di [OSCURATO:PERSONA] U.O.C. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambitodel [OSCURATO:PERSONA]Toraco-Vascolare dell’[OSCURATO:PERSONA] SanCamillo Forlanini – spetta al giudice ordinario.2. - Le ragioni che sostanziano tale affermazione si rinvengono inquelle che queste Sezioni Unite hanno ritenuto di porre a fondamentodelle decisioni sul duplice rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,promosso dal T.A.R. per la Liguria, adottate, a seguito di udienza pubblica,nella medesima camera di consiglio, del 25 novembre 2025, nella quale, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., è stata assunta la presente pronuncia.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026La questione posta con gli anzidetti rinvii pregiudiziali (ossia: se inbase alla disciplina normativa di riferimento - artt. 15, comma 7-bis, deld.lgs. 502/1992, come sostituito dall’art. 20 della legge n. 118/2022, e 63del d.lgs. n. 165/2001 - il conferimento di incarico di direzione di strutturasanitaria complessa integri, o meno, una procedura concorsuale perl’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) è stata risoltain forza del seguente principio di diritto:«anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non èconferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini delriparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione ilcomma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001».Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, la giurisdizione,nel caso di specie, spetta, per l’appunto, al giudice ordinario.Gli argomenti che sorreggono tale soluzione sono mutuati, quindi,dalle sentenze che hanno deciso sui menzionati rinvii ex art. 363-bis c.p.c.3. – Si rende opportuna una preliminare, e sintetica, ricognizione deldato normativo rilevante.3.1. - È bene muovere dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dettala normativa di carattere generale sul lavoro pubblico privatizzato e ilregime del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, fissandoanche i poteri del giudice al quale ne è affidata la cognizione.Giova rammentare in particolare gli artt. 5 e 63.Il primo precisa che “le determinazioni per l’organizzazione degliuffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispettodel principio di pari opportunità, e in particolare la direzione el’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in viaesclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri delprivato datore di lavoro (…)”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il secondo attribuisce (comma 1) al giudice ordinario “tutte lecontroversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quellerelative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversieconcernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degliincarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …, ancorché vengano inquestione atti amministrativi presupposti.

Quando questi ultimi sianorilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.A tal riguardo il giudice ordinario (comma 2) “adotta, nei confrontidelle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Lesentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta chel’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto dilavoro”.Al giudice amministrativo (comma 4) – per quanto qui rileva -“(r)estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo lecontroversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni …”.3.2. - Venendo, quindi, alla disciplina, speciale, del settore sanitario,giova anzitutto ricordare l’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, che così recita: “In funzione del perseguimento dei loro finiistituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende conpersonalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loroorganizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale didiritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioniregionali.

L’atto aziendale individua le strutture operative dotate diautonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazioneanalitica”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quanto, poi, alla dirigenza, rilevano, in particolare, gli artt. 15, 15-ter e 15-septies.L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo originario (in vigore dal 1°gennaio 1993), prevedeva: “La dirigenza del ruolo sanitario è articolata indue livelli” (comma 1).Il successivo comma 3 stabiliva, poi, che al “primo livello delladirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico”,mentre il “secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito qualeincarico a coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale all’eserciziodelle funzioni di direzione di cui all’articolo 17”.L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, era “effettuata,previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana, dal direttore generale sulla base del parere di una appositacommissione di esperti”, la quale predisponeva “l’elenco degli idoneiprevio colloquio e valutazione del "curriculum" professionale degliinteressati”.

Il dirigente che non veniva confermato nell’incarico era“destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specificotrattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un postodi organico del primo livello dirigenziale”.Seguivano due interventi legislativi (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517e d.l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 4/1997) che non apportavano novità di rilievo per quanto interessa inquesta sede.Di grande rilevanza è stata, invece, la novellazione recata dal d.lgs.19 giugno 1999, n. 229.Il comma 1 dell’art. 15 è stato così riformulato: “Fermo restando ilprincipio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in ununico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello,articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali egestionali”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il comma 4 disciplinava i compiti dei dirigenti sanitari “(a)ll’atto dellaprima assunzione” e il comma 6 quelli “dei dirigenti con incarico didirezione di struttura complessa”, mentre il comma 5 regolava, per i primie per i secondi, le verifiche di professionalità.Il comma 7 prevedeva, quindi, che: “Alla dirigenza sanitaria siaccede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensidel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

Gliincarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro chesiano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stessostabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.L’art. 15-ter, comma 2, stabiliva, quindi, che: “L’attribuzionedell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttoregenerale, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] dellaRepubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionatada una apposita commissione.

Gli incarichi hanno durata da cinque a setteanni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve(…)”.Il successivo comma 3 regolava la revoca degli incarichi e, quindi, ilcomma 5 escludeva che, in caso di sostituzione di dirigente preposto aduna struttura complessa, potesse poi trovare applicazione l’art. 2103,primo comma, c.c.Con il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 erano apportate modifiche all’art.15-ter, venendo in rilievo quella del comma 3 sulla mancata conferma,alla scadenza, dell’incarico di direzione di struttura complessa, condestinazione del dirigente “ad altra funzione con il trattamento economicorelativo alla funzione di destinazione” in base al CCNL, con contestualeindisponibilità di “un posto di organico del relativo profilo”.Ulteriore intervento novellatore, di centrale rilevanza nelladelibazione della presente questione interpretativa, si è avuto con il d.l. 13Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026settembre 2012, n. 158 (c.d.

“decreto Balduzzi”), convertito, conmodificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.Si assume a riferimento il testo dell’art. 15 modificato dalla legge diconversione.Il comma 7 non contemplava più l’inciso “e secondo le modalità dallostesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.Il successivo comma 7-bis riformulava l’iter di conferimentodell’incarico di direzione di struttura complessa, attribuendo, anzitutto,alle Regioni il potere di disciplinarne “i criteri e le procedure … previoavviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base deiseguenti principi”.I principi in base ai quali procedere alla selezione attenevano allacomposizione della commissione (“direttore sanitario dell’aziendainteressata e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplinadell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenconazionale …”), alle modalità della valutazione (sulla base del “profiloprofessionale del dirigente da incaricare”, “dell’analisi comparativa deicurricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo allenecessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attivitàsvolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, lacommissione presenta al direttore generale una terna di candidati idoneiformata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”), con predisposizione di“una terna” all’interno della quale il direttore generale “individua ilcandidato da nominare”, dovendo “motivare analiticamente la scelta” oveintendesse nominare “uno dei due candidati che non hanno conseguito ilmigliore punteggio”.Il comma 7-quinquies stabiliva poi: “Per il conferimento dell’incaricodi struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempodeterminato di cui all’articolo 15-septies”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quest’ultimo articolo consentiva ai direttori generali di “conferireincarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e diinteresse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato econ rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due percento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per centodella dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza …”.Infine, la novella recata dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n.118.La modifica di maggiore rilievo ha interessato il comma 7-bisdell’art. 15 e in particolare il profilo della nomina riservata al direttoregenerale dell’A.S., il quale “procede alla nomina del candidato che haconseguito il miglior punteggio.

A parità di punteggio prevale il candidatopiù giovane di età”.Altra modifica ha riguardato l’esito delle verifiche alla scadenzadell’incarico, per cui, a mente del comma 5, “(d)egli esiti positivi di taliverifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scaderedell’incarico.

L’esito positivo della valutazione professionale determina laconferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo,senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.Il richiamato art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 dispone, a suavolta, che “(a) decorrere dalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico dilivello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione,non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermarel’ incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente unaltro incarico, anche di valore economico inferiore.

Non si applicano leeventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli …”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il legislatore è da ultimo intervenuto nuovamente sul comma 7dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25(convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), senza,però, apportare una modifica rilevante ai fini dello scrutinio rimesso aqueste Sezioni Unite: trattasi, infatti, della previsione dell’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolamento da adottare aisensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 per disciplinare il“concorso pubblico per titoli ed esami” per l’accesso alla dirigenzasanitaria.4. – Nello sviluppo diacronico del delineato assetto normativo, lagiurisprudenza, sia ordinaria, che amministrativa, consolidatasi dopo lariforma del 2012 e prima della novella del 2022, ha espresso, in ordinealla giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarichidi direzione di struttura sanitaria complessa, un orientamento senz’altrocoeso nel senso dell’appartenenza della relativa cognizione al giudiceordinario.Le coordinate essenziali di questa giurisprudenza (tra le altre: Cass.,S.U., n. 6075/2013; Cass., S.U., n. 2290/2014; Cass., S.U., n.9281/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017; Cass., S.U., n. 6455/2020; Cass.,S.U., n. 19668/2020; Cass., S.U., n. 13491/2021; Cass., S.U., n.27743/2022; Cass., S.U., n. 4773/2023; C.d.S., III, n. 3245/2014;C.d.S., III, n. 3025/2017; C.d.S., III, n. 4879/2017; C.d.S., III, n.4217/2018; C.d.S., III, n. 1850/2019), possono così sintetizzarsi:a) nel regime di cui alla disciplina dettata dall’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, come modificato dal d.l. n. 158/2012, la selezione prevista nelsettore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di Strutturacomplessa (artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992) non integra unconcorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schemaNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operatadal direttore generale;b) tale schema non prevede lo svolgimento di prove selettive conformazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore,ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di unprofessionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di unelenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base direquisiti di professionalità e capacità manageriali;c) ai sensi del comma 7-bis dell’art. 15 citato, l’attività selettiva dicompetenza della commissione (“composta dal direttore sanitariodell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nellamedesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggioda un elenco nazionale nominativo”) si svolge in base ad una “analisicomparativa” su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenzeorganizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profiloricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di “unaterna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”da presentare al direttore generale;d) questa attività di valutazione, che esita in una graduatoria (conrelativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuataprocedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di unprovvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale diStruttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di attodiscrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene damotivarsi "analiticamente", ove non ricada sul candidato che non abbiaottenuto il migliore punteggio;e) la procedura complessivamente considerata non assume, dunque,carattere concorsuale, non essendo la graduatoria formata dallacommissione ad imporre il conferimento dell’incarico al candidato inseritonella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando taleNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale puòorientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivarepuntualmente al fine di soddisfare l’esigenza (che permea la ratio legis,come reso evidente anche dalla lett. d, del comma 7-bis dell’art. 15) direndere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempreeffettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprirel’incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivie predeterminati;f) conforta tale conclusione anche la previsione della lett. b) delcitato comma 7-bis, che, nel caso di dimissione o decadenza dall’incaricodel dirigente nominato, consente, ove preventivamente stabilitodall’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.) interessata, di procedere alla sostituzione"conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte dellaterna iniziale" e, dunque, non già necessariamente a quello che avevaconseguito il miglior punteggio;g) dunque, anche in costanza della disciplina riformata dal d.l. n.158/2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto dicarattere fiduciario di natura privatistica alla stregua dell’analogo carattereche assumono i provvedimenti adottati dalle A.S.L., in coerenza con ilcarattere imprenditoriale delle stesse Aziende, che è strumentale alraggiungimento del fine pubblico che perseguono;h) poiché, quindi, la fase della selezione rimessa alla commissionetrova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata allascelta/direttore generale, l’intera procedura ha natura sostanzialmentenon concorsuale, giacché è la fase di nomina ad assumere un caratteredominante rispetto all’intero percorso della selezione;i) di qui, pertanto, in forza del principio di concentrazione delletutele, l’attribuzione di tutte le relative controversie, attinenti sia allaprocedura di selezione, sia al provvedimento finale del direttore generale,alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto attiNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoroprivato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.5. - Dopo l’intervento novellatore del comma 7-bis dell’art. 15 deld.lgs. n. 502/1992, recato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, nonconstano pronunce in medias res di questa Corte regolatrice dellagiurisdizione.Si è invece espressa la giurisprudenza del giudice amministrativo ein essa – come, del resto, evidenziato dal rimettente TAR per la Liguria –sono ravvisabili posizioni diversificate tra i giudici di primo grado e ilConsiglio di Stato.5.1. - Un primo orientamento del Consiglio di Stato ha riconfermatoesservi, in materia di conferimento di incarico di struttura sanitariacomplessa, la giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., III, 19.7.2024, n.6534) e ciò per le seguenti ragioni:a) “il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla naturadella situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panoramanormativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispiratialla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudicetitolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare ladistribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali”;b) ciò il legislatore ha inteso fare - in deroga al criterio generalesecondo cui “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice dellavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni…” (art. 63, comma 1, del d.lgs. n.165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63,secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Di qui, la rilevanza decisiva,ai fini del riparto della giurisdizione, sulla “questione della (eventuale)qualificazione concorsuale della procedura de qua”;Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026c) la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) lavalutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoliposseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta “secondocriteri fissati preventivamente” e mettere capo ad una “graduatoria deicandidati”; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmentecadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;d) la novella del 2022 - configurando gli esiti della valutazione dellacommissione in termini di vera e propria “graduatoria” - ha spostato ilbaricentro della procedura selettiva dalla fase della scelta, rimessa allavalutazione discrezionale “limitata” del direttore generale, a quella dellavalutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanzevincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il poteredirettoriale di nomina;e) i “pur significativi cambiamenti di regime” non hanno, tuttavia,«alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militantinel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loroafferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»;e.1) anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie “proveselettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti deicurricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio [giàpresente nello schema procedimentale precedente] solo uno deglielementi da prendere in considerazione ai fini della formazione dellagraduatoria»;e.2) inoltre, e in via “dirimente”, «non è venuto meno il carattere“interno” della selezione, presupponente il possesso della qualificadirigenziale - e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in esserecon l’Amministrazione - così come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett.b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai finidella perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissionericeve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”»;Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026e.2.1.) un “tale connotato del procedimento selettivo assumeimmediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quantoconcretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo,l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria [ai sensidell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001] e quello escludente, innegativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo”, ai sensi delcomma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materiadi procedure concorsuali attribuite al G.A.

«sono solo quelle “perl’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovverofinalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non alconferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapportodi lavoro preesistente»;f) la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversiein tema di conferimento di incarichi dirigenziali “deve ritenersi ricognitivadella natura meramente gestionale dell’atto” e la “sottostante e correlativanatura della situazione giuridica dell’interessato” è qualificabile comediritto soggettivo ovvero come “interesse legittimo privato”;g) né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’A.S. in ordine allamodalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiavediscrezionale, dirsi “espressiva delle valutazioni di ordine macro-organizzativo” della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattereimprenditoriale delle A.S., “anche gli atti di macro-organizzazione chevengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragionedella chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3”.5.2. - Un diverso orientamento dello stesso Consiglio di Stato, diconio più recente e in via di consolidamento, ha, invece, mutato avviso eritenuto sussistente, nella materia in questione, la giurisdizione del giudiceamministrativo (C.d.S., III, 18.10.2024, n. 8344; C.d.S., III, 24.1.2025,n. 578; C.d.S., III, 30.4.2025, n. 3684).Questi gli argomenti a sostegno della soluzione adottata:Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026a) nel lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali diassunzione non sono soltanto quelle “preordinate alla costituzione exnovo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette apermettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o areafunzionale superiore e cioè ad una progressione verticale, che consista nelpassaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale dacomportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accessodeve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunquedenominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso”;b) «la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quellacaratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativadei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, lacui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminaledel procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei»;c) “nella fattispecie” – disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, deld.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, dellalegge n. 118/2022 - sussistono i presupposti che radicano la giurisdizionedel giudice amministrativo, “poiché la procedura selettiva è stata indettacon l’emanazione di un bando e si è dipanata attraverso la valutazionecomparativa dei candidati, culminando nella compilazione di unagraduatoria di merito, che ha individuato in maniera definitiva il vincitore”;d) il “conferimento dell’incarico dirigenziale, pertanto, harappresentato solo l’atto conclusivo del complesso procedimento divalutazione e di selezione dei candidati, non potendo conseguentementetrovare applicazione l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, cheriserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie relativeal conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali”;e) difatti, la novella del 2022 ha incisivamente modificato ladisciplina previgente, privando il direttore generale della discrezionalitànella scelta del candidato da nominare tra quelli che avessero ottenuto ilNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026miglior punteggio, stabilendo che la scelta deve indefettibilmente caderesul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;f) l’imposizione della fissazione preventiva dei criteri di valutazione,della formulazione di specifiche e dettagliate prove di esame e dellaredazione di una vera e propria “graduatoria”, vincolante anche per ildirettore generale, hanno “consacrato il carattere concorsuale dellaprocedura” e rimarcato la «distinzione tra il momento procedimentale equello “privatistico” e successivo attinente al conferimento dell’incarico»;g) pertanto, con l’entrata in vigore della n. 118/2022, è“definitivamente venuta meno quella logica di concentrazione delle tuteleche – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento dellaprocedura e del suo carattere radicalmente fiduciario – consentiva dih) infine, “alla procedura di selezione oggetto di causa”, non puòessere attribuito “carattere interno”, in quanto presupponente il possessodella qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativoin essere con l’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b),del d.lgs. n. 502/1992, poiché «l’avviso di selezione non esclude lapartecipazione di soggetti “esterni” … e non incide su un rapporto di lavoroindefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare darapporti lavorativi cessati”;h.1) pertanto, l’incarico “rientra nel secondo livello dirigenziale delruolo sanitario”, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997, «sicché esso -traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia oarea funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza(in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze,responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo oretributivo) - rappresenta per i soggetti che vi ambiscono, una“progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”ovvero l’acquisizione di uno “status” professionale nuovo e più elevato».Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Nelle citate pronunce del Consiglio di Stato è, dunque, evidenteanche il rilievo assunto, ai fini della delibazione della questione digiurisdizione, della componente fattuale della vicenda portata allacognizione del G.A., la quale ha proiettato una luce significativa sulmomento interpretativo concernente la disciplina complessivamenteimplicata.5.3. - La giurisprudenza dei [OSCURATO:PERSONA] èanch’essa divisa e frastagliata.Pur nel contesto della più recente posizione assunta dal Consiglio diStato in favore della giurisdizione in materia del giudice amministrativo,una ancor più recente sentenza del T.A.R. per la Sicilia (25.7.2025, n.1731) ha preso posizione per la giurisdizione del giudice ordinarioritenendo:a) il venire meno del “carattere fiduciario della nomina” non vale diper sé a sottrarre l’attribuzione degli incarichi dirigenziali all’ambito diapplicabilità dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/01 “ben potendo anche ilprivato datore di lavoro predisporre regole per l’individuazione tra i propridipendenti, dei destinatari degli incarichi dirigenziali”;b) l’art. 63, comma 1, citato “configura, in relazione allecontroversie relative al conferimento degli incarichi, la giurisdizione delgiudice ordinario a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata dellaprocedura di conferimento”;c) la circostanza che «la procedura sia “aperta” anche a sanitari nondipendenti della medesima A.S. che bandisce la selezione non vale di persé a connotare la procedura come immissione in servizio del sanitario»,poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, il concorsoè previsto soltanto per l’immissione nel ruolo della dirigenza sanitaria checostituisce ruolo unico e tale immissione “costituisce poi il presupposto perl’attribuzione di incarichi di diversa tipologia tra i quali in particolare quellidi alta specializzazione e direzione di struttura semplice di cui all’art.15,Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026comma 4, d.lgs. n.502 del 1992 e degli incarichi di struttura complessa dicui all’art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992”;d) l’incarico di direzione struttura complessa non afferisce ad unafascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella diprovenienza”, poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 502 del 1992,“la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profiliprofessionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverseresponsabilità professionali e gestionali”.6. – Ciò premesso, l’affermazione, nel caso in esame, dellagiurisdizione del giudice ordinario si fonda sui seguenti passaggiargomentativi.6.1. - Deve, anzitutto, rammentarsi che, alla luce di consolidatoindirizzo della Sezione Lavoro di questa Corte (tra le altre: Cass. n.2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 19520del 2018; Cass. n. 20840/2019; Cass. n. 30228/2019), nell’impiegopubblico contrattualizzato esiste una scissione, “ignota al diritto privato”,fra l’acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimentodell’incarico dirigenziale.Difatti, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, che è a tempoindeterminato, si costituisce all’esito del superamento della proceduraconcorsuale e su tale costituito rapporto lavorativo si innesta, poi,l’incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, “laqualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inseritanell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento dideterminate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale deldipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavorostipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamenteper effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale” (Cass.n. 30228/2019).Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Analoghe considerazioni valgono per la dirigenza medica, essendoanch’essa modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria,che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n.483/1997, all’esito delle quali si instaura il rapporto a tempoindeterminato, e conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termineed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992(oltre che dalle disposizioni dei contratti collettivi).Il comma 7 del citato art. 15 prevede, infatti, l’accesso alla dirigenzasanitaria “mediante concorso pubblico per titoli ed esami” e, quindi,l’attribuzione degli “incarichi di direzione di struttura complessa a coloroche siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 dicembre 1997, n. 484”.6.1.1. – E’ opportuno precisare che il d.P.R. n. 484/1997 è statoemanato allorquando l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che ladirigenza del ruolo sanitario fosse “articolata in due livelli” (comma 1); conla riforma recata dal d.lgs. 229/1999, la dirigenza sanitaria è stataarticolata – e lo è tuttora – “in un unico ruolo, distinto per profiliprofessionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverseresponsabilità professionali e gestionali” (art. 15, comma 1, in vigore apartire dal 31 luglio 1999).Di siffatto radicale mutamento dell’assetto del ruolo dirigenzialesanitario il d.P.R. n. 484/1997 non tiene affatto conto, non essendo stato,a sua volta, modificato in ragione del mutato anzidetto regime.Ciò precisato, deve, comunque, osservarsi che il d.P.R. n. 484/1997distingue tra incarico di “direzione sanitaria aziendale” (art. 1) e “secondolivello dirigenziale” (segnatamente: artt. 3-6).L’art. 1 citato prevede che l’“incarico di direzione sanitaria aziendaleè riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto peralmeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutturesanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e cheNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo7 previsto per l’area di sanità pubblica”.Il “secondo livello dirigenziale” è regolato dal Capo II dello stessod.P.R. n. 484/1997, per il cui accesso è richiesto, anzitutto, che si sia inpossesso delle “condizioni soggettive ed oggettive minime per poterpartecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (art. 3).Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 -come già modificato dal d.l. 18.11.1996, n. 583, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17.1.1997, n. 4 - è (recte: “era”, secondoquanto sopra precisato) necessario aver avuto accesso al “primo livellodella dirigenza del ruolo sanitario”, ciò che – sempre a mente dello stessocomma 3 – avviene “attraverso concorso pubblico”; donde, la possibilità di“attribuzione dell’incarico” previa selezione da parte di appositacommissione.In altri termini, condizione “minima” per l’accesso al secondo livellodirigenziale è (era) quella di essere entrato al primo livello tramitepubblico concorso.

Di qui, poi, i requisiti ulteriori stabiliti dall’art. 5 delmedesimo d.P.R. n. 484/1997, tra cui la “anzianità di servizio di setteanni”.Del resto, lo stesso Consiglio di Stato non dubitava del fatto che l’incaricodi direzione presupponesse la “qualifica” di dirigente sanitario e venisseconferito all’interno di un rapporto d’impiego già costituito, con laconseguenza che le controversie andavano ricondotte nell’alveo dellagiurisdizione del G.O. in quanto inerenti al rapporto di pubblico impiegoormai contrattualizzato.In siffatti termini, C.d.S., V, n. 1519/2001, in riferimento aconferimento di incarico di secondo livello dirigenziale, ebbe ad affermareche esso “costituisce la posizione apicale della dirigenza sanitaria”,potendo aspirarvi “solo i dirigenti del Servizio sanitario nazionale”,Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026trattandosi, quindi, «di un incarico che presuppone, la qualifica di“dirigente sanitario” viene conferito e si svolge all’interno del rapportod’impiego del personale sanitario».In ogni caso, alla luce del mutamento normativo seguito alla novelladel 1999 (d.lgs. n. 299/1999), che ha unificato il livello della dirigenzasanitaria, non può il d.P.R. n. 484/1997, fonte regolamentare – comedetto, rimasta immutata –, essere interpretato in contrasto con la fontesuperiore, ossia la legge costituita dal d.lgs. n. 502/1992, nellaformulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999, che nonprevede più un duplice livello di dirigenza sanitaria.6.1.2. - L’assetto così delineato trova ulteriore conferma nellaprevisione di cui al comma 7-quinquies dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992,introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, che fa divieto di utilizzare i“contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies” per ilconferimento dell’incarico di struttura complessa.I contratti a tempo determinato di cui all’art. 15-septies(disposizione inserita dal d.lgs. n. 229/1999) sono contratti (dalla duratanon inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà dirinnovo) di conferimento di “per l’espletamento di funzioni di particolarerilevanza e di interesse strategico”, entro un certo limite della stessa“dotazione organica della dirigenza sanitaria”, con personale laureato cheabbia “svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziendepubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio infunzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dallaformazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientificheo da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento diquiescenza”.Il citato comma 7-quinquies esclude, quindi, che l’attribuzionedell’incarico di direzione di struttura complessa possa essere affidato al diNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026fuori dell’appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria, con contratto adhoc di costituzione del rapporto di lavoro con l’A.S.6.1.3. - Dunque, il primo passaggio argomentativo è che ilconferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non integraun concorso in senso tecnico, ossia un concorso per l’“assunzione” o“reclutamento” di dipendenti pubblici, giacché comporta soltantol’attribuzione della “funzione dirigenziale”, ossia di un incarico temporaneo(art. 15-ter, comma1), sottoposto a verifica annuale (art. 15, comma 6),rinnovabile alla scadenza (art. 15-ter, comma 2) e revocabile (art. 15-ter,comma 3).Donde, l’irrilevanza che la selezione per l’attribuzione dell’incarico,rimessa ad apposita commissione, sia “aperta” anche a sanitari che nonsiano dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’ha bandita, posto che, in baseall’ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fontelegislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è – comedetto - l’aver superato il concorso pubblico per l’immissione nel ruolo“unico” della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia “unico”), costituisce laprovvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinentialla relativa funzione.6.2. - Tuttavia, l’aver escluso essere in presenza di un concorso perl’accesso “all’impiego pubblico” – nella specie, al ruolo della dirigenzasanitaria – non esaurisce di per sé il tema della “concorsualità” dellaprocedura selettiva di cui al comma 7-bis dell’art. 15.6.2.1. - Di qui muove il secondo piano argomentativo a fondamentodella soluzione adottata.6.2.1.1. - La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidatanel reputare che il riferimento all’assunzione, contenuto nel comma 4dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, vada inteso in senso non strettamenteletterale, ma come comprendente le “prove selettive dirette a permetterel’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore” (tra leNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026molte: Cass., S.U., n. 15403/2003; Cass., S.U., n. 3948/2004, Cass.,S.U., n. 6217/2005, Cass., S.U., n. 3717/2007; Cass., S.U., n.26270/2016).In particolare, per quanto qui rileva (e, alla luce di quanto innanziprecisato, non rileva il profilo della “concorsualità” per la partecipazionedegli “esterni”), il concorso è ugualmente rivolto all’assunzione quantevolte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nelpassaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale dacomportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.Le progressioni che, invece, si hanno all’interno di ciascuna areaprofessionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevatemeramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livellofunzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e diresponsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, art.52, comma 1), sono affidate a procedure poste in esseredall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato(art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).6.2.1.2. - Ciò premesso, va ribadito e precisato – alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 29817/2008; Cass.n. 27888/2009; Cass. n. 18703/2019) - che, nell’assetto delineato dald.lgs. n. 29/1993 e confermato dal d.lgs. n. 165/2001, “la riforma delladirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezionedella dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo dellacarriera dei funzionari pubblici, a una concezione della stessa dirigenza ditipo funzionale”.Sicché, “proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, … laqualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inseritanell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento dideterminate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale deldipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoroNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamenteper effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale”.Ne deriva, quindi, l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c.,come stabilito ora dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza,dall’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993.Pertanto, la cessazione di un incarico di funzione, e la successivad.lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (Cass. n.8674/2018).6.2.1.3. – In particolare, poi, quanto alla dirigenza sanitaria,“collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unicolivello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali egestionali” (così il più volte richiamato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992),l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. è stata ribaditadall’art. 15-ter, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, inserito dald.lgs. n. 229/1999.Peraltro, a conferma di quanto sinora evidenziato, il comma 5dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente medico, anchedi struttura complessa, all’esito delle verifiche annuali sullo svolgimentodella relativa attività, possa essere confermato “nell’incarico” o ottenere il“conferimento di altro incarico di pari rilievo”, salva l’applicazione dell’art.9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 122/2010), il quale, anche in assenza di una valutazionenegativa, consente all’A.S., per la sola ipotesi di revoca dell’incarico allascadenza, di conferire al medesimo dirigente “un altro incarico, anche divalore economico inferiore”, con ciò potendo essere anche incarico non di“pari rilievo” di quello precedentemente conferito.6.2.1.4. - Dunque, la morfologia del ruolo unico della dirigenzasanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualificadirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alleNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere chel’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base allaselezione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possaintegrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad unaposizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare unanovazione oggettiva del rapporto di lavoro.7. - Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffattocontesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella suadimensione di “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione,“interna”, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incaricodirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cuiall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione chei provvedimenti adottati dalle [OSCURATO:PERSONA] sono da considerare comeriguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazionipubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale dellestesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico cheperseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n.15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017).E’, dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quellaaffermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001)secondo cui “il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto dellaspecialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessigenerali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubblicheamministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate,quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia categoria dei diritti di cui all’art.2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità(v.

Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)”.Sicché, come posto in risalto da una parte della dottrina, nel caso inesame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potereNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione – per l’appunto, ilcitato art. 5, comma 2 - che quel potere escluderebbe affatto, riferendosi,peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro,ma anche alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e, inparticolare, alla direzione e all’organizzazione del lavoro nell’ambito degliuffici.Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7-bis dell’art. 15 deld.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’avereliso la discrezionalità del dirigente generale dell’A.S. nel conferimentodell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determinacome effetto l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito di quelle delconcorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non giàmutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere unvincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali nonsi sottrare il pubblico impiego privatizzato.In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizionedella nomina del dirigente-candidato che, all’esito della valutazionecomparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trovagiustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buonandamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza lagiurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare laverifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione distruttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole dicorrettezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., qualeprecipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015;Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).E proprio nell’ottica della vincolatività della scelta del dirigentegenerale dell’A.S. – che si traduce nell’atto di conferimento di direzione distruttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non giàdi potere amministrativo – viene ad essere rinvigorito il regime di tutelaNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, checonsente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, diaccertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei dirittitutelati”.A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametriobiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietàdell’incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’interventogiudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche arimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio.8. – Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; ilmedesimo giudice provvederà alla regolamentazione anche delle speseprocessuali del presente regolamento preventivo di giurisdizione.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILIComposta da: Oggetto:*[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIURISDIZIONERAFFAELE G.A. [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Ud.25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneANNALISA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereENZO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10408/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi alTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA]-ROMA, iscritto alr.g.n. 1215/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Cortedichiari la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.1. – La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 20 gennaio2025, ha impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA](T.A.R.) per il [OSCURATO:PERSONA] la deliberazione, in data 5 dicembre 2024, deldirettore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] (diseguito anche solo A.O.) che, nell’approvare i lavori e la graduatoria finaledella Commissione di valutazione per il conferimento di incaricoquinquennale di direzione di [OSCURATO:PERSONA] U.O.C.

ChirurgiaVascolare nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA]Toraco-Vascolare (incaricobandito con avviso pubblico dell’8 febbraio 2024), ha nominato il dott.[OSCURATO:PERSONA] vincitore dell’avviso, conferendogli il predetto incarico.La ricorrente ha anche proposto istanza cautelare e il dott. [OSCURATO:PERSONA],nel difendersi su tale istanza, ha eccepito, in via preliminare, il difetto digiurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore di quello ordinario.L’eccezione di difetto di giurisdizione è stata, quindi, ribadita daldott. [OSCURATO:PERSONA] con successivo ricorso incidentale, con il quale egli ha anchecontestato la valutazione della Commissione in punto di attribuzione alladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di punteggi più alti di quelli a lei dovuti.2. – A fronte della contestazione di eccezione di rito e dellacircostanza per cui il T.A.R. per la Liguria, con ordinanza n. 230/2025, hasottoposto alla Corte di cassazione, ex art. 363-bis c.p.c., la “questioneinterpretativa degli artt. 15, comma 7-bis del d.lgs. 502/1992 e 63 d.lgs.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026165/2001 in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative alleprocedure per il conferimento degli incarichi di direzione di strutturasanitaria complessa”, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perregolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che, nell’instauratacontroversia, venga dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudiceordinario.2.1. – A fondamento del ricorso ex art. 41 c.p.c. il ricorrente harammentato, anzitutto, che sino alla modifica del comma 7-bis dell’art. 15del d.lgs. n. 502/1992 ad opera dell’art. 20 della legge n. 118/2022, eraconsolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la cognizionedella lite sul conferimento di incarico di direzione di struttura sanitariacomplessa appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensidell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.Il ricorrente sostiene, quindi, che, dopo la novella del 2022, alcunepronunce del Consiglio di Stato (n. 8344/2024 e n. 578/2025) - sulpresupposto che la scelta del direttore generale dell’Azienda sanitaria diconferimento di detto incarico non è più fiduciaria, bensì vincolata dalla“graduatoria di merito stilata dalla commissione incaricata di valutare iprofili professionali dei candidati”, nonché la selezione è “aperta pure asoggetti esterni all’amministrazione procedente” e l’incarico comporta unaprogressione in carriera – hanno affermato che la giurisdizione in materiaspetta ora al giudice amministrativo.Conclusione, questa, che – evidenzia ancora il ricorrente – nontroverebbe consenso in numerose pronunce dei Tribunali amministrativiregionali.2.2. – Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nell’insistere per la giurisdizione del giudiceordinario in materia di conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali,sostiene che una tale controversia non ricade in alcuno dei casi eccezionalie tassativi di riserva di giurisdizione amministrativa previsti dal comma 4dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il ricorrente afferma, infatti, che soltanto l’immissione in ruolo deldirigente sanitario avviene con un concorso pubblico per l’assunzione dipersonale alle dipendenze della P.A. (per il quale sussiste la riserva digiurisdizione del giudice amministrativo), mentre il conferimentodell’incarico di direzione di struttura complessa si ha in base ad unaprocedura comparativa meramente “interna” cui partecipa personale giàassunto come dirigente sanitario; né detto incarico è riconducibile a“fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella diprovenienza”, poiché, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, la dirigenza è a ruolo e livello unico.Tali argomenti sarebbero validi anche a confutare la tesi, seguitadalle più recenti decisioni del Consiglio di Stato, per cui, a seguito dellanovella recata dall’art. 20 della legge n. 118/2022, la giurisdizione inmateria spetterebbe al giudice amministrativo.Il ricorrente, oltre a rammentare che per la giurisdizione del giudiceordinario si è espresso lo stesso T.A.R. per la Liguria con l’ordinanza dirinvio ex art. 363-bis c.p.c., assume che la sentenza n. 8344/2024 delConsiglio di Stato, pur essendo giunta ad affermare la giurisdizioneamministrativa, ha, però, fatto espressamente salve le conclusioni allequali lo stesso giudice era giunto con la precedente sentenza n.6534/2024, per cui la giurisdizione ordinaria si giustificherebbe tuttoraallorquando, alla luce delle peculiarità della procedura concorsuale,quest’ultima si discosti dal “modulo concorsuale puro”, risultandoconnotata da un maggior peso ponderale attribuito dalla commissione, insede di valutazione comparativa, ai curricula dei candidati rispetto alcolloquio.In tal caso, infatti, la discrezionalità della commissione esaminatricesi riduce, poiché la stessa viene chiamata - prevalentemente – non già avalutare, ma ad “attestare” la sussistenza dei titoli dei candidati tramitel’attribuzione del voto.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il ricorrente assume, pertanto, che, nel caso di specie, lagiurisdizione del giudice ordinario troverebbe conferma anche in baseall’anzidetta precisazione, giacché, in base all’avviso di concorso, 45 su 80punti (dunque, oltre il 50% del punteggio totale) dipendevano dallavalutazione dei curricula, mentre solamente 30 dal colloquio.3. - La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentrenon hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] e Regione [OSCURATO:PERSONA].3.1. – La controricorrente insiste per l’affermazione dellagiurisdizione del giudice amministrativo nella promossa controversiadinanzi al T.A.R. per il [OSCURATO:PERSONA], richiamando il più recente orientamentoespresso in tal senso dal Consiglio di Stato (segnatamente, C.d.S., sez.III, n. 578/2025), secondo il quale l’attuale previsione legislativa (art. 15,comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dalla legge n. 118/2022)sulla fissazione preventiva di criteri di valutazione, sulla formulazione dispecifiche e dettagliate prove d’esame e sulla redazione di unagraduatoria, “vincolante anche per il direttore generale”, deporrebbe perl’anzidetta soluzione.In tale contesto l’Amministrazione spenderebbe poteri pubblicistici e,quindi, opererebbe il disposto del comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n.165/2001.La controricorrente sostiene, altresì, che l’attribuzione dell’incarico didirezione di struttura sanitaria complessa integrerebbe l’ipotesi di“progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”, connovazione del rapporto di lavoro, giacché essa “comporta uninquadramento qualitativamente diverso” del soggetto al quale è affidatol’incarico, con “acquisizione di uno status professionale nuovo e piùelevato”.La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] assume, infine, che non si possa dare seguitoall’orientamento, pur seguito da due pronunce del Consiglio di Stato (n.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/20266534/2024 e n. 8344/2024), per cui si dovrebbe dare rilievo, ai fini delriparto della giurisdizione, al “peso riservato nella valutazione comparativaai curricula dei candidati piuttosto che al colloquio”, essendo argomentosuperato dalle più recenti sentenze del medesimo giudice (n. 213/2025 en. 578/2025), le quali hanno fondato la sussistenza della propriagiurisdizione “alla luce del contenuto della novella normativa”, ossia sullaprevisione di criteri di valutazione preventivamente fissati, sullaformulazione di specifiche prove d’esame, sulla redazione di una “vera epropria graduatoria, vincolante anche per il direttore generale”.E “tutte tali condizioni”, chiosa la controricorrente, sussistevano nelcaso di specie.4. – Hanno depositato memoria entrambe le parti costituite, nonchéil pubblico ministero, il quale ha concluso nel senso della sussistenza dellagiurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedureper il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitariacomplessa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il regolamento preventivo proposto dal ricorrente dott. [OSCURATO:PERSONA] essere risolto nel senso che la giurisdizione sulla controversiapromossa dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] – con impugnazione dinanzi al T.A.R. per ilLazio della deliberazione di conferimento di incarico quinquennale didirezione di [OSCURATO:PERSONA] U.O.C. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambitodel [OSCURATO:PERSONA]Toraco-Vascolare dell’[OSCURATO:PERSONA] SanCamillo Forlanini – spetta al giudice ordinario.2. - Le ragioni che sostanziano tale affermazione si rinvengono inquelle che queste Sezioni Unite hanno ritenuto di porre a fondamentodelle decisioni sul duplice rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,promosso dal T.A.R. per la Liguria, adottate, a seguito di udienza pubblica,nella medesima camera di consiglio, del 25 novembre 2025, nella quale, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., è stata assunta la presente pronuncia.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026La questione posta con gli anzidetti rinvii pregiudiziali (ossia: se inbase alla disciplina normativa di riferimento - artt. 15, comma 7-bis, deld.lgs. 502/1992, come sostituito dall’art. 20 della legge n. 118/2022, e 63del d.lgs. n. 165/2001 - il conferimento di incarico di direzione di strutturasanitaria complessa integri, o meno, una procedura concorsuale perl’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) è stata risoltain forza del seguente principio di diritto:«anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non èconferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini delriparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione ilcomma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001».Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, la giurisdizione,nel caso di specie, spetta, per l’appunto, al giudice ordinario.Gli argomenti che sorreggono tale soluzione sono mutuati, quindi,dalle sentenze che hanno deciso sui menzionati rinvii ex art. 363-bis c.p.c.3. – Si rende opportuna una preliminare, e sintetica, ricognizione deldato normativo rilevante.3.1. - È bene muovere dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dettala normativa di carattere generale sul lavoro pubblico privatizzato e ilregime del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, fissandoanche i poteri del giudice al quale ne è affidata la cognizione.Giova rammentare in particolare gli artt. 5 e 63.Il primo precisa che “le determinazioni per l’organizzazione degliuffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispettodel principio di pari opportunità, e in particolare la direzione el’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in viaesclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri delprivato datore di lavoro (…)”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il secondo attribuisce (comma 1) al giudice ordinario “tutte lecontroversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quellerelative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversieconcernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degliincarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …, ancorché vengano inquestione atti amministrativi presupposti.

Quando questi ultimi sianorilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.A tal riguardo il giudice ordinario (comma 2) “adotta, nei confrontidelle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Lesentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta chel’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto dilavoro”.Al giudice amministrativo (comma 4) – per quanto qui rileva -“(r)estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo lecontroversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni …”.3.2. - Venendo, quindi, alla disciplina, speciale, del settore sanitario,giova anzitutto ricordare l’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, che così recita: “In funzione del perseguimento dei loro finiistituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende conpersonalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loroorganizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale didiritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioniregionali.

L’atto aziendale individua le strutture operative dotate diautonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazioneanalitica”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quanto, poi, alla dirigenza, rilevano, in particolare, gli artt. 15, 15-ter e 15-septies.L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo originario (in vigore dal 1°gennaio 1993), prevedeva: “La dirigenza del ruolo sanitario è articolata indue livelli” (comma 1).Il successivo comma 3 stabiliva, poi, che al “primo livello delladirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico”,mentre il “secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito qualeincarico a coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale all’eserciziodelle funzioni di direzione di cui all’articolo 17”.L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, era “effettuata,previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana, dal direttore generale sulla base del parere di una appositacommissione di esperti”, la quale predisponeva “l’elenco degli idoneiprevio colloquio e valutazione del "curriculum" professionale degliinteressati”.

Il dirigente che non veniva confermato nell’incarico era“destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specificotrattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un postodi organico del primo livello dirigenziale”.Seguivano due interventi legislativi (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517e d.l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 4/1997) che non apportavano novità di rilievo per quanto interessa inquesta sede.Di grande rilevanza è stata, invece, la novellazione recata dal d.lgs.19 giugno 1999, n. 229.Il comma 1 dell’art. 15 è stato così riformulato: “Fermo restando ilprincipio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in ununico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello,articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali egestionali”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il comma 4 disciplinava i compiti dei dirigenti sanitari “(a)ll’atto dellaprima assunzione” e il comma 6 quelli “dei dirigenti con incarico didirezione di struttura complessa”, mentre il comma 5 regolava, per i primie per i secondi, le verifiche di professionalità.Il comma 7 prevedeva, quindi, che: “Alla dirigenza sanitaria siaccede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensidel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

Gliincarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro chesiano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stessostabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.L’art. 15-ter, comma 2, stabiliva, quindi, che: “L’attribuzionedell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttoregenerale, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] dellaRepubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionatada una apposita commissione.

Gli incarichi hanno durata da cinque a setteanni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve(…)”.Il successivo comma 3 regolava la revoca degli incarichi e, quindi, ilcomma 5 escludeva che, in caso di sostituzione di dirigente preposto aduna struttura complessa, potesse poi trovare applicazione l’art. 2103,primo comma, c.c.Con il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 erano apportate modifiche all’art.15-ter, venendo in rilievo quella del comma 3 sulla mancata conferma,alla scadenza, dell’incarico di direzione di struttura complessa, condestinazione del dirigente “ad altra funzione con il trattamento economicorelativo alla funzione di destinazione” in base al CCNL, con contestualeindisponibilità di “un posto di organico del relativo profilo”.Ulteriore intervento novellatore, di centrale rilevanza nelladelibazione della presente questione interpretativa, si è avuto con il d.l. 13Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026settembre 2012, n. 158 (c.d.

“decreto Balduzzi”), convertito, conmodificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.Si assume a riferimento il testo dell’art. 15 modificato dalla legge diconversione.Il comma 7 non contemplava più l’inciso “e secondo le modalità dallostesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.Il successivo comma 7-bis riformulava l’iter di conferimentodell’incarico di direzione di struttura complessa, attribuendo, anzitutto,alle Regioni il potere di disciplinarne “i criteri e le procedure … previoavviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base deiseguenti principi”.I principi in base ai quali procedere alla selezione attenevano allacomposizione della commissione (“direttore sanitario dell’aziendainteressata e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplinadell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenconazionale …”), alle modalità della valutazione (sulla base del “profiloprofessionale del dirigente da incaricare”, “dell’analisi comparativa deicurricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo allenecessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attivitàsvolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, lacommissione presenta al direttore generale una terna di candidati idoneiformata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”), con predisposizione di“una terna” all’interno della quale il direttore generale “individua ilcandidato da nominare”, dovendo “motivare analiticamente la scelta” oveintendesse nominare “uno dei due candidati che non hanno conseguito ilmigliore punteggio”.Il comma 7-quinquies stabiliva poi: “Per il conferimento dell’incaricodi struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempodeterminato di cui all’articolo 15-septies”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quest’ultimo articolo consentiva ai direttori generali di “conferireincarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e diinteresse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato econ rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due percento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per centodella dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza …”.Infine, la novella recata dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n.118.La modifica di maggiore rilievo ha interessato il comma 7-bisdell’art. 15 e in particolare il profilo della nomina riservata al direttoregenerale dell’A.S., il quale “procede alla nomina del candidato che haconseguito il miglior punteggio.

A parità di punteggio prevale il candidatopiù giovane di età”.Altra modifica ha riguardato l’esito delle verifiche alla scadenzadell’incarico, per cui, a mente del comma 5, “(d)egli esiti positivi di taliverifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scaderedell’incarico.

L’esito positivo della valutazione professionale determina laconferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo,senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.Il richiamato art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 dispone, a suavolta, che “(a) decorrere dalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico dilivello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione,non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermarel’ incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente unaltro incarico, anche di valore economico inferiore.

Non si applicano leeventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli …”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il legislatore è da ultimo intervenuto nuovamente sul comma 7dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25(convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), senza,però, apportare una modifica rilevante ai fini dello scrutinio rimesso aqueste Sezioni Unite: trattasi, infatti, della previsione dell’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolamento da adottare aisensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 per disciplinare il“concorso pubblico per titoli ed esami” per l’accesso alla dirigenzasanitaria.4. – Nello sviluppo diacronico del delineato assetto normativo, lagiurisprudenza, sia ordinaria, che amministrativa, consolidatasi dopo lariforma del 2012 e prima della novella del 2022, ha espresso, in ordinealla giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarichidi direzione di struttura sanitaria complessa, un orientamento senz’altrocoeso nel senso dell’appartenenza della relativa cognizione al giudiceordinario.Le coordinate essenziali di questa giurisprudenza (tra le altre: Cass.,S.U., n. 6075/2013; Cass., S.U., n. 2290/2014; Cass., S.U., n.9281/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017; Cass., S.U., n. 6455/2020; Cass.,S.U., n. 19668/2020; Cass., S.U., n. 13491/2021; Cass., S.U., n.27743/2022; Cass., S.U., n. 4773/2023; C.d.S., III, n. 3245/2014;C.d.S., III, n. 3025/2017; C.d.S., III, n. 4879/2017; C.d.S., III, n.4217/2018; C.d.S., III, n. 1850/2019), possono così sintetizzarsi:a) nel regime di cui alla disciplina dettata dall’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, come modificato dal d.l. n. 158/2012, la selezione prevista nelsettore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di Strutturacomplessa (artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992) non integra unconcorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schemaNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operatadal direttore generale;b) tale schema non prevede lo svolgimento di prove selettive conformazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore,ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di unprofessionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di unelenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base direquisiti di professionalità e capacità manageriali;c) ai sensi del comma 7-bis dell’art. 15 citato, l’attività selettiva dicompetenza della commissione (“composta dal direttore sanitariodell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nellamedesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggioda un elenco nazionale nominativo”) si svolge in base ad una “analisicomparativa” su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenzeorganizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profiloricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di “unaterna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”da presentare al direttore generale;d) questa attività di valutazione, che esita in una graduatoria (conrelativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuataprocedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di unprovvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale diStruttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di attodiscrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene damotivarsi "analiticamente", ove non ricada sul candidato che non abbiaottenuto il migliore punteggio;e) la procedura complessivamente considerata non assume, dunque,carattere concorsuale, non essendo la graduatoria formata dallacommissione ad imporre il conferimento dell’incarico al candidato inseritonella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando taleNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale puòorientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivarepuntualmente al fine di soddisfare l’esigenza (che permea la ratio legis,come reso evidente anche dalla lett. d, del comma 7-bis dell’art. 15) direndere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempreeffettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprirel’incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivie predeterminati;f) conforta tale conclusione anche la previsione della lett. b) delcitato comma 7-bis, che, nel caso di dimissione o decadenza dall’incaricodel dirigente nominato, consente, ove preventivamente stabilitodall’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.) interessata, di procedere alla sostituzione"conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte dellaterna iniziale" e, dunque, non già necessariamente a quello che avevaconseguito il miglior punteggio;g) dunque, anche in costanza della disciplina riformata dal d.l. n.158/2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto dicarattere fiduciario di natura privatistica alla stregua dell’analogo carattereche assumono i provvedimenti adottati dalle A.S.L., in coerenza con ilcarattere imprenditoriale delle stesse Aziende, che è strumentale alraggiungimento del fine pubblico che perseguono;h) poiché, quindi, la fase della selezione rimessa alla commissionetrova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata allascelta/direttore generale, l’intera procedura ha natura sostanzialmentenon concorsuale, giacché è la fase di nomina ad assumere un caratteredominante rispetto all’intero percorso della selezione;i) di qui, pertanto, in forza del principio di concentrazione delletutele, l’attribuzione di tutte le relative controversie, attinenti sia allaprocedura di selezione, sia al provvedimento finale del direttore generale,alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto attiNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoroprivato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.5. - Dopo l’intervento novellatore del comma 7-bis dell’art. 15 deld.lgs. n. 502/1992, recato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, nonconstano pronunce in medias res di questa Corte regolatrice dellagiurisdizione.Si è invece espressa la giurisprudenza del giudice amministrativo ein essa – come, del resto, evidenziato dal rimettente TAR per la Liguria –sono ravvisabili posizioni diversificate tra i giudici di primo grado e ilConsiglio di Stato.5.1. - Un primo orientamento del Consiglio di Stato ha riconfermatoesservi, in materia di conferimento di incarico di struttura sanitariacomplessa, la giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., III, 19.7.2024, n.6534) e ciò per le seguenti ragioni:a) “il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla naturadella situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panoramanormativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispiratialla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudicetitolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare ladistribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali”;b) ciò il legislatore ha inteso fare - in deroga al criterio generalesecondo cui “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice dellavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni…” (art. 63, comma 1, del d.lgs. n.165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63,secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Di qui, la rilevanza decisiva,ai fini del riparto della giurisdizione, sulla “questione della (eventuale)qualificazione concorsuale della procedura de qua”;Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026c) la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) lavalutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoliposseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta “secondocriteri fissati preventivamente” e mettere capo ad una “graduatoria deicandidati”; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmentecadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;d) la novella del 2022 - configurando gli esiti della valutazione dellacommissione in termini di vera e propria “graduatoria” - ha spostato ilbaricentro della procedura selettiva dalla fase della scelta, rimessa allavalutazione discrezionale “limitata” del direttore generale, a quella dellavalutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanzevincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il poteredirettoriale di nomina;e) i “pur significativi cambiamenti di regime” non hanno, tuttavia,«alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militantinel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loroafferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»;e.1) anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie “proveselettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti deicurricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio [giàpresente nello schema procedimentale precedente] solo uno deglielementi da prendere in considerazione ai fini della formazione dellagraduatoria»;e.2) inoltre, e in via “dirimente”, «non è venuto meno il carattere“interno” della selezione, presupponente il possesso della qualificadirigenziale - e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in esserecon l’Amministrazione - così come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett.b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai finidella perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissionericeve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”»;Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026e.2.1.) un “tale connotato del procedimento selettivo assumeimmediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quantoconcretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo,l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria [ai sensidell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001] e quello escludente, innegativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo”, ai sensi delcomma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materiadi procedure concorsuali attribuite al G.A.

«sono solo quelle “perl’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovverofinalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non alconferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapportodi lavoro preesistente»;f) la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversiein tema di conferimento di incarichi dirigenziali “deve ritenersi ricognitivadella natura meramente gestionale dell’atto” e la “sottostante e correlativanatura della situazione giuridica dell’interessato” è qualificabile comediritto soggettivo ovvero come “interesse legittimo privato”;g) né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’A.S. in ordine allamodalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiavediscrezionale, dirsi “espressiva delle valutazioni di ordine macro-organizzativo” della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattereimprenditoriale delle A.S., “anche gli atti di macro-organizzazione chevengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragionedella chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3”.5.2. - Un diverso orientamento dello stesso Consiglio di Stato, diconio più recente e in via di consolidamento, ha, invece, mutato avviso eritenuto sussistente, nella materia in questione, la giurisdizione del giudiceamministrativo (C.d.S., III, 18.10.2024, n. 8344; C.d.S., III, 24.1.2025,n. 578; C.d.S., III, 30.4.2025, n. 3684).Questi gli argomenti a sostegno della soluzione adottata:Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026a) nel lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali diassunzione non sono soltanto quelle “preordinate alla costituzione exnovo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette apermettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o areafunzionale superiore e cioè ad una progressione verticale, che consista nelpassaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale dacomportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accessodeve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunquedenominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso”;b) «la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quellacaratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativadei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, lacui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminaledel procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei»;c) “nella fattispecie” – disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, deld.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, dellalegge n. 118/2022 - sussistono i presupposti che radicano la giurisdizionedel giudice amministrativo, “poiché la procedura selettiva è stata indettacon l’emanazione di un bando e si è dipanata attraverso la valutazionecomparativa dei candidati, culminando nella compilazione di unagraduatoria di merito, che ha individuato in maniera definitiva il vincitore”;d) il “conferimento dell’incarico dirigenziale, pertanto, harappresentato solo l’atto conclusivo del complesso procedimento divalutazione e di selezione dei candidati, non potendo conseguentementetrovare applicazione l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, cheriserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie relativeal conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali”;e) difatti, la novella del 2022 ha incisivamente modificato ladisciplina previgente, privando il direttore generale della discrezionalitànella scelta del candidato da nominare tra quelli che avessero ottenuto ilNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026miglior punteggio, stabilendo che la scelta deve indefettibilmente caderesul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;f) l’imposizione della fissazione preventiva dei criteri di valutazione,della formulazione di specifiche e dettagliate prove di esame e dellaredazione di una vera e propria “graduatoria”, vincolante anche per ildirettore generale, hanno “consacrato il carattere concorsuale dellaprocedura” e rimarcato la «distinzione tra il momento procedimentale equello “privatistico” e successivo attinente al conferimento dell’incarico»;g) pertanto, con l’entrata in vigore della n. 118/2022, è“definitivamente venuta meno quella logica di concentrazione delle tuteleche – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento dellaprocedura e del suo carattere radicalmente fiduciario – consentiva dih) infine, “alla procedura di selezione oggetto di causa”, non puòessere attribuito “carattere interno”, in quanto presupponente il possessodella qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativoin essere con l’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b),del d.lgs. n. 502/1992, poiché «l’avviso di selezione non esclude lapartecipazione di soggetti “esterni” … e non incide su un rapporto di lavoroindefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare darapporti lavorativi cessati”;h.1) pertanto, l’incarico “rientra nel secondo livello dirigenziale delruolo sanitario”, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997, «sicché esso -traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia oarea funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza(in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze,responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo oretributivo) - rappresenta per i soggetti che vi ambiscono, una“progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”ovvero l’acquisizione di uno “status” professionale nuovo e più elevato».Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Nelle citate pronunce del Consiglio di Stato è, dunque, evidenteanche il rilievo assunto, ai fini della delibazione della questione digiurisdizione, della componente fattuale della vicenda portata allacognizione del G.A., la quale ha proiettato una luce significativa sulmomento interpretativo concernente la disciplina complessivamenteimplicata.5.3. - La giurisprudenza dei [OSCURATO:PERSONA] èanch’essa divisa e frastagliata.Pur nel contesto della più recente posizione assunta dal Consiglio diStato in favore della giurisdizione in materia del giudice amministrativo,una ancor più recente sentenza del T.A.R. per la Sicilia (25.7.2025, n.1731) ha preso posizione per la giurisdizione del giudice ordinarioritenendo:a) il venire meno del “carattere fiduciario della nomina” non vale diper sé a sottrarre l’attribuzione degli incarichi dirigenziali all’ambito diapplicabilità dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/01 “ben potendo anche ilprivato datore di lavoro predisporre regole per l’individuazione tra i propridipendenti, dei destinatari degli incarichi dirigenziali”;b) l’art. 63, comma 1, citato “configura, in relazione allecontroversie relative al conferimento degli incarichi, la giurisdizione delgiudice ordinario a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata dellaprocedura di conferimento”;c) la circostanza che «la procedura sia “aperta” anche a sanitari nondipendenti della medesima A.S. che bandisce la selezione non vale di persé a connotare la procedura come immissione in servizio del sanitario»,poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, il concorsoè previsto soltanto per l’immissione nel ruolo della dirigenza sanitaria checostituisce ruolo unico e tale immissione “costituisce poi il presupposto perl’attribuzione di incarichi di diversa tipologia tra i quali in particolare quellidi alta specializzazione e direzione di struttura semplice di cui all’art.15,Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026comma 4, d.lgs. n.502 del 1992 e degli incarichi di struttura complessa dicui all’art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992”;d) l’incarico di direzione struttura complessa non afferisce ad unafascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella diprovenienza”, poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 502 del 1992,“la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profiliprofessionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverseresponsabilità professionali e gestionali”.6. – Ciò premesso, l’affermazione, nel caso in esame, dellagiurisdizione del giudice ordinario si fonda sui seguenti passaggiargomentativi.6.1. - Deve, anzitutto, rammentarsi che, alla luce di consolidatoindirizzo della Sezione Lavoro di questa Corte (tra le altre: Cass. n.2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 19520del 2018; Cass. n. 20840/2019; Cass. n. 30228/2019), nell’impiegopubblico contrattualizzato esiste una scissione, “ignota al diritto privato”,fra l’acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimentodell’incarico dirigenziale.Difatti, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, che è a tempoindeterminato, si costituisce all’esito del superamento della proceduraconcorsuale e su tale costituito rapporto lavorativo si innesta, poi,l’incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, “laqualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inseritanell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento dideterminate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale deldipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavorostipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamenteper effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale” (Cass.n. 30228/2019).Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Analoghe considerazioni valgono per la dirigenza medica, essendoanch’essa modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria,che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n.483/1997, all’esito delle quali si instaura il rapporto a tempoindeterminato, e conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termineed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992(oltre che dalle disposizioni dei contratti collettivi).Il comma 7 del citato art. 15 prevede, infatti, l’accesso alla dirigenzasanitaria “mediante concorso pubblico per titoli ed esami” e, quindi,l’attribuzione degli “incarichi di direzione di struttura complessa a coloroche siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 dicembre 1997, n. 484”.6.1.1. – E’ opportuno precisare che il d.P.R. n. 484/1997 è statoemanato allorquando l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che ladirigenza del ruolo sanitario fosse “articolata in due livelli” (comma 1); conla riforma recata dal d.lgs. 229/1999, la dirigenza sanitaria è stataarticolata – e lo è tuttora – “in un unico ruolo, distinto per profiliprofessionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverseresponsabilità professionali e gestionali” (art. 15, comma 1, in vigore apartire dal 31 luglio 1999).Di siffatto radicale mutamento dell’assetto del ruolo dirigenzialesanitario il d.P.R. n. 484/1997 non tiene affatto conto, non essendo stato,a sua volta, modificato in ragione del mutato anzidetto regime.Ciò precisato, deve, comunque, osservarsi che il d.P.R. n. 484/1997distingue tra incarico di “direzione sanitaria aziendale” (art. 1) e “secondolivello dirigenziale” (segnatamente: artt. 3-6).L’art. 1 citato prevede che l’“incarico di direzione sanitaria aziendaleè riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto peralmeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutturesanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e cheNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo7 previsto per l’area di sanità pubblica”.Il “secondo livello dirigenziale” è regolato dal Capo II dello stessod.P.R. n. 484/1997, per il cui accesso è richiesto, anzitutto, che si sia inpossesso delle “condizioni soggettive ed oggettive minime per poterpartecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (art. 3).Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 -come già modificato dal d.l. 18.11.1996, n. 583, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17.1.1997, n. 4 - è (recte: “era”, secondoquanto sopra precisato) necessario aver avuto accesso al “primo livellodella dirigenza del ruolo sanitario”, ciò che – sempre a mente dello stessocomma 3 – avviene “attraverso concorso pubblico”; donde, la possibilità di“attribuzione dell’incarico” previa selezione da parte di appositacommissione.In altri termini, condizione “minima” per l’accesso al secondo livellodirigenziale è (era) quella di essere entrato al primo livello tramitepubblico concorso.

Di qui, poi, i requisiti ulteriori stabiliti dall’art. 5 delmedesimo d.P.R. n. 484/1997, tra cui la “anzianità di servizio di setteanni”.Del resto, lo stesso Consiglio di Stato non dubitava del fatto che l’incaricodi direzione presupponesse la “qualifica” di dirigente sanitario e venisseconferito all’interno di un rapporto d’impiego già costituito, con laconseguenza che le controversie andavano ricondotte nell’alveo dellagiurisdizione del G.O. in quanto inerenti al rapporto di pubblico impiegoormai contrattualizzato.In siffatti termini, C.d.S., V, n. 1519/2001, in riferimento aconferimento di incarico di secondo livello dirigenziale, ebbe ad affermareche esso “costituisce la posizione apicale della dirigenza sanitaria”,potendo aspirarvi “solo i dirigenti del Servizio sanitario nazionale”,Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026trattandosi, quindi, «di un incarico che presuppone, la qualifica di“dirigente sanitario” viene conferito e si svolge all’interno del rapportod’impiego del personale sanitario».In ogni caso, alla luce del mutamento normativo seguito alla novelladel 1999 (d.lgs. n. 299/1999), che ha unificato il livello della dirigenzasanitaria, non può il d.P.R. n. 484/1997, fonte regolamentare – comedetto, rimasta immutata –, essere interpretato in contrasto con la fontesuperiore, ossia la legge costituita dal d.lgs. n. 502/1992, nellaformulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999, che nonprevede più un duplice livello di dirigenza sanitaria.6.1.2. - L’assetto così delineato trova ulteriore conferma nellaprevisione di cui al comma 7-quinquies dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992,introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, che fa divieto di utilizzare i“contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies” per ilconferimento dell’incarico di struttura complessa.I contratti a tempo determinato di cui all’art. 15-septies(disposizione inserita dal d.lgs. n. 229/1999) sono contratti (dalla duratanon inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà dirinnovo) di conferimento di “per l’espletamento di funzioni di particolarerilevanza e di interesse strategico”, entro un certo limite della stessa“dotazione organica della dirigenza sanitaria”, con personale laureato cheabbia “svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziendepubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio infunzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dallaformazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientificheo da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento diquiescenza”.Il citato comma 7-quinquies esclude, quindi, che l’attribuzionedell’incarico di direzione di struttura complessa possa essere affidato al diNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026fuori dell’appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria, con contratto adhoc di costituzione del rapporto di lavoro con l’A.S.6.1.3. - Dunque, il primo passaggio argomentativo è che ilconferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non integraun concorso in senso tecnico, ossia un concorso per l’“assunzione” o“reclutamento” di dipendenti pubblici, giacché comporta soltantol’attribuzione della “funzione dirigenziale”, ossia di un incarico temporaneo(art. 15-ter, comma1), sottoposto a verifica annuale (art. 15, comma 6),rinnovabile alla scadenza (art. 15-ter, comma 2) e revocabile (art. 15-ter,comma 3).Donde, l’irrilevanza che la selezione per l’attribuzione dell’incarico,rimessa ad apposita commissione, sia “aperta” anche a sanitari che nonsiano dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’ha bandita, posto che, in baseall’ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fontelegislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è – comedetto - l’aver superato il concorso pubblico per l’immissione nel ruolo“unico” della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia “unico”), costituisce laprovvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinentialla relativa funzione.6.2. - Tuttavia, l’aver escluso essere in presenza di un concorso perl’accesso “all’impiego pubblico” – nella specie, al ruolo della dirigenzasanitaria – non esaurisce di per sé il tema della “concorsualità” dellaprocedura selettiva di cui al comma 7-bis dell’art. 15.6.2.1. - Di qui muove il secondo piano argomentativo a fondamentodella soluzione adottata.6.2.1.1. - La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidatanel reputare che il riferimento all’assunzione, contenuto nel comma 4dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, vada inteso in senso non strettamenteletterale, ma come comprendente le “prove selettive dirette a permetterel’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore” (tra leNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026molte: Cass., S.U., n. 15403/2003; Cass., S.U., n. 3948/2004, Cass.,S.U., n. 6217/2005, Cass., S.U., n. 3717/2007; Cass., S.U., n.26270/2016).In particolare, per quanto qui rileva (e, alla luce di quanto innanziprecisato, non rileva il profilo della “concorsualità” per la partecipazionedegli “esterni”), il concorso è ugualmente rivolto all’assunzione quantevolte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nelpassaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale dacomportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.Le progressioni che, invece, si hanno all’interno di ciascuna areaprofessionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevatemeramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livellofunzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e diresponsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, art.52, comma 1), sono affidate a procedure poste in esseredall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato(art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).6.2.1.2. - Ciò premesso, va ribadito e precisato – alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 29817/2008; Cass.n. 27888/2009; Cass. n. 18703/2019) - che, nell’assetto delineato dald.lgs. n. 29/1993 e confermato dal d.lgs. n. 165/2001, “la riforma delladirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezionedella dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo dellacarriera dei funzionari pubblici, a una concezione della stessa dirigenza ditipo funzionale”.Sicché, “proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, … laqualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inseritanell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento dideterminate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale deldipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoroNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamenteper effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale”.Ne deriva, quindi, l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c.,come stabilito ora dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza,dall’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993.Pertanto, la cessazione di un incarico di funzione, e la successivad.lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (Cass. n.8674/2018).6.2.1.3. – In particolare, poi, quanto alla dirigenza sanitaria,“collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unicolivello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali egestionali” (così il più volte richiamato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992),l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. è stata ribaditadall’art. 15-ter, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, inserito dald.lgs. n. 229/1999.Peraltro, a conferma di quanto sinora evidenziato, il comma 5dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente medico, anchedi struttura complessa, all’esito delle verifiche annuali sullo svolgimentodella relativa attività, possa essere confermato “nell’incarico” o ottenere il“conferimento di altro incarico di pari rilievo”, salva l’applicazione dell’art.9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 122/2010), il quale, anche in assenza di una valutazionenegativa, consente all’A.S., per la sola ipotesi di revoca dell’incarico allascadenza, di conferire al medesimo dirigente “un altro incarico, anche divalore economico inferiore”, con ciò potendo essere anche incarico non di“pari rilievo” di quello precedentemente conferito.6.2.1.4. - Dunque, la morfologia del ruolo unico della dirigenzasanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualificadirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alleNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere chel’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base allaselezione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possaintegrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad unaposizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare unanovazione oggettiva del rapporto di lavoro.7. - Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffattocontesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella suadimensione di “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione,“interna”, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incaricodirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cuiall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione chei provvedimenti adottati dalle [OSCURATO:PERSONA] sono da considerare comeriguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazionipubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale dellestesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico cheperseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n.15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017).E’, dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quellaaffermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001)secondo cui “il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto dellaspecialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessigenerali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubblicheamministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate,quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia categoria dei diritti di cui all’art.2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità(v.

Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)”.Sicché, come posto in risalto da una parte della dottrina, nel caso inesame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potereNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione – per l’appunto, ilcitato art. 5, comma 2 - che quel potere escluderebbe affatto, riferendosi,peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro,ma anche alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e, inparticolare, alla direzione e all’organizzazione del lavoro nell’ambito degliuffici.Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7-bis dell’art. 15 deld.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’avereliso la discrezionalità del dirigente generale dell’A.S. nel conferimentodell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determinacome effetto l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito di quelle delconcorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non giàmutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere unvincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali nonsi sottrare il pubblico impiego privatizzato.In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizionedella nomina del dirigente-candidato che, all’esito della valutazionecomparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trovagiustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buonandamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza lagiurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare laverifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione distruttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole dicorrettezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., qualeprecipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015;Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).E proprio nell’ottica della vincolatività della scelta del dirigentegenerale dell’A.S. – che si traduce nell’atto di conferimento di direzione distruttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non giàdi potere amministrativo – viene ad essere rinvigorito il regime di tutelaNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, checonsente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, diaccertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei dirittitutelati”.A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametriobiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietàdell’incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’interventogiudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche arimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio.8. – Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; ilmedesimo giudice provvederà alla regolamentazione anche delle speseprocessuali del presente regolamento preventivo di giurisdizione.

P.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale ilprocesso dovrà essere riassunto nel termine di legge;rimette al predetto giudice la liquidazione delle spese del presenteregolamento di giurisdizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unitedella Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025.Il PresidentePasquale D’AscolaP.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale ilprocesso dovrà essere riassunto nel termine di legge;rimette al predetto giudice la liquidazione delle spese del presenteregolamento di giurisdizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unitedella Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10408/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi alTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA]-ROMA, iscritto alr.g.n. 1215/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Cortedichiari la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.1. – La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 20 gennaio2025, ha impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA](T.A.R.) per il [OSCURATO:PERSONA] la deliberazione, in data 5 dicembre 2024, deldirettore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] (diseguito anche solo A.O.) che, nell’approvare i lavori e la graduatoria finaledella Commissione di valutazione per il conferimento di incaricoquinquennale di direzione di [OSCURATO:PERSONA] U.O.C. ChirurgiaVascolare nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA]Toraco-Vascolare (incaricobandito con avviso pubblico dell’8 febbraio 2024), ha nominato il dott.[OSCURATO:PERSONA] vincitore dell’avviso, conferendogli il predetto incarico.La ricorrente ha anche proposto istanza cautelare e il dott. [OSCURATO:PERSONA],nel difendersi su tale istanza, ha eccepito, in via preliminare, il difetto digiurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore di quello ordinario.L’eccezione di difetto di giurisdizione è stata, quindi, ribadita daldott. [OSCURATO:PERSONA] con successivo ricorso incidentale, con il quale egli ha anchecontestato la valutazione della Commissione in punto di attribuzione alladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di punteggi più alti di quelli a lei dovuti.2. – A fronte della contestazione di eccezione di rito e dellacircostanza per cui il T.A.R. per la Liguria, con ordinanza n. 230/2025, hasottoposto alla Corte di cassazione, ex art. 363-bis c.p.c., la “questioneinterpretativa degli artt. 15, comma 7-bis del d.lgs. 502/1992 e 63 d.lgs.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026165/2001 in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative alleprocedure per il conferimento degli incarichi di direzione di strutturasanitaria complessa”, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perregolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che, nell’instauratacontroversia, venga dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudiceordinario.2.1. – A fondamento del ricorso ex art. 41 c.p.c. il ricorrente harammentato, anzitutto, che sino alla modifica del comma 7-bis dell’art. 15del d.lgs. n. 502/1992 ad opera dell’art. 20 della legge n. 118/2022, eraconsolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la cognizionedella lite sul conferimento di incarico di direzione di struttura sanitariacomplessa appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensidell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.Il ricorrente sostiene, quindi, che, dopo la novella del 2022, alcunepronunce del Consiglio di Stato (n. 8344/2024 e n. 578/2025) - sulpresupposto che la scelta del direttore generale dell’Azienda sanitaria diconferimento di detto incarico non è più fiduciaria, bensì vincolata dalla“graduatoria di merito stilata dalla commissione incaricata di valutare iprofili professionali dei candidati”, nonché la selezione è “aperta pure asoggetti esterni all’amministrazione procedente” e l’incarico comporta unaprogressione in carriera – hanno affermato che la giurisdizione in materiaspetta ora al giudice amministrativo.Conclusione, questa, che – evidenzia ancora il ricorrente – nontroverebbe consenso in numerose pronunce dei Tribunali amministrativiregionali.2.2. – Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nell’insistere per la giurisdizione del giudiceordinario in materia di conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali,sostiene che una tale controversia non ricade in alcuno dei casi eccezionalie tassativi di riserva di giurisdizione amministrativa previsti dal comma 4dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il ricorrente afferma, infatti, che soltanto l’immissione in ruolo deldirigente sanitario avviene con un concorso pubblico per l’assunzione dipersonale alle dipendenze della P.A. (per il quale sussiste la riserva digiurisdizione del giudice amministrativo), mentre il conferimentodell’incarico di direzione di struttura complessa si ha in base ad unaprocedura comparativa meramente “interna” cui partecipa personale giàassunto come dirigente sanitario; né detto incarico è riconducibile a“fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella diprovenienza”, poiché, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, la dirigenza è a ruolo e livello unico.Tali argomenti sarebbero validi anche a confutare la tesi, seguitadalle più recenti decisioni del Consiglio di Stato, per cui, a seguito dellanovella recata dall’art. 20 della legge n. 118/2022, la giurisdizione inmateria spetterebbe al giudice amministrativo.Il ricorrente, oltre a rammentare che per la giurisdizione del giudiceordinario si è espresso lo stesso T.A.R. per la Liguria con l’ordinanza dirinvio ex art. 363-bis c.p.c., assume che la sentenza n. 8344/2024 delConsiglio di Stato, pur essendo giunta ad affermare la giurisdizioneamministrativa, ha, però, fatto espressamente salve le conclusioni allequali lo stesso giudice era giunto con la precedente sentenza n.6534/2024, per cui la giurisdizione ordinaria si giustificherebbe tuttoraallorquando, alla luce delle peculiarità della procedura concorsuale,quest’ultima si discosti dal “modulo concorsuale puro”, risultandoconnotata da un maggior peso ponderale attribuito dalla commissione, insede di valutazione comparativa, ai curricula dei candidati rispetto alcolloquio.In tal caso, infatti, la discrezionalità della commissione esaminatricesi riduce, poiché la stessa viene chiamata - prevalentemente – non già avalutare, ma ad “attestare” la sussistenza dei titoli dei candidati tramitel’attribuzione del voto.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il ricorrente assume, pertanto, che, nel caso di specie, lagiurisdizione del giudice ordinario troverebbe conferma anche in baseall’anzidetta precisazione, giacché, in base all’avviso di concorso, 45 su 80punti (dunque, oltre il 50% del punteggio totale) dipendevano dallavalutazione dei curricula, mentre solamente 30 dal colloquio.3. - La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentrenon hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] e Regione [OSCURATO:PERSONA].3.1. – La controricorrente insiste per l’affermazione dellagiurisdizione del giudice amministrativo nella promossa controversiadinanzi al T.A.R. per il [OSCURATO:PERSONA], richiamando il più recente orientamentoespresso in tal senso dal Consiglio di Stato (segnatamente, C.d.S., sez.III, n. 578/2025), secondo il quale l’attuale previsione legislativa (art. 15,comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dalla legge n. 118/2022)sulla fissazione preventiva di criteri di valutazione, sulla formulazione dispecifiche e dettagliate prove d’esame e sulla redazione di unagraduatoria, “vincolante anche per il direttore generale”, deporrebbe perl’anzidetta soluzione.In tale contesto l’Amministrazione spenderebbe poteri pubblicistici e,quindi, opererebbe il disposto del comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n.165/2001.La controricorrente sostiene, altresì, che l’attribuzione dell’incarico didirezione di struttura sanitaria complessa integrerebbe l’ipotesi di“progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”, connovazione del rapporto di lavoro, giacché essa “comporta uninquadramento qualitativamente diverso” del soggetto al quale è affidatol’incarico, con “acquisizione di uno status professionale nuovo e piùelevato”.La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] assume, infine, che non si possa dare seguitoall’orientamento, pur seguito da due pronunce del Consiglio di Stato (n.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/20266534/2024 e n. 8344/2024), per cui si dovrebbe dare rilievo, ai fini delriparto della giurisdizione, al “peso riservato nella valutazione comparativaai curricula dei candidati piuttosto che al colloquio”, essendo argomentosuperato dalle più recenti sentenze del medesimo giudice (n. 213/2025 en. 578/2025), le quali hanno fondato la sussistenza della propriagiurisdizione “alla luce del contenuto della novella normativa”, ossia sullaprevisione di criteri di valutazione preventivamente fissati, sullaformulazione di specifiche prove d’esame, sulla redazione di una “vera epropria graduatoria, vincolante anche per il direttore generale”.E “tutte tali condizioni”, chiosa la controricorrente, sussistevano nelcaso di specie.4. – Hanno depositato memoria entrambe le parti costituite, nonchéil pubblico ministero, il quale ha concluso nel senso della sussistenza dellagiurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedureper il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitariacomplessa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il regolamento preventivo proposto dal ricorrente dott. [OSCURATO:PERSONA] essere risolto nel senso che la giurisdizione sulla controversiapromossa dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] – con impugnazione dinanzi al T.A.R. per ilLazio della deliberazione di conferimento di incarico quinquennale didirezione di [OSCURATO:PERSONA] U.O.C. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambitodel [OSCURATO:PERSONA]Toraco-Vascolare dell’[OSCURATO:PERSONA] SanCamillo Forlanini – spetta al giudice ordinario.2. - Le ragioni che sostanziano tale affermazione si rinvengono inquelle che queste Sezioni Unite hanno ritenuto di porre a fondamentodelle decisioni sul duplice rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,promosso dal T.A.R. per la Liguria, adottate, a seguito di udienza pubblica,nella medesima camera di consiglio, del 25 novembre 2025, nella quale, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., è stata assunta la presente pronuncia.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026La questione posta con gli anzidetti rinvii pregiudiziali (ossia: se inbase alla disciplina normativa di riferimento - artt. 15, comma 7-bis, deld.lgs. 502/1992, come sostituito dall’art. 20 della legge n. 118/2022, e 63del d.lgs. n. 165/2001 - il conferimento di incarico di direzione di strutturasanitaria complessa integri, o meno, una procedura concorsuale perl’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) è stata risoltain forza del seguente principio di diritto:«anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non èconferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini delriparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione ilcomma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001».Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, la giurisdizione,nel caso di specie, spetta, per l’appunto, al giudice ordinario.Gli argomenti che sorreggono tale soluzione sono mutuati, quindi,dalle sentenze che hanno deciso sui menzionati rinvii ex art. 363-bis c.p.c.3. – Si rende opportuna una preliminare, e sintetica, ricognizione deldato normativo rilevante.3.1. - È bene muovere dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dettala normativa di carattere generale sul lavoro pubblico privatizzato e ilregime del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, fissandoanche i poteri del giudice al quale ne è affidata la cognizione.Giova rammentare in particolare gli artt. 5 e 63.Il primo precisa che “le determinazioni per l’organizzazione degliuffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispettodel principio di pari opportunità, e in particolare la direzione el’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in viaesclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri delprivato datore di lavoro (…)”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il secondo attribuisce (comma 1) al giudice ordinario “tutte lecontroversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quellerelative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversieconcernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degliincarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …, ancorché vengano inquestione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi sianorilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.A tal riguardo il giudice ordinario (comma 2) “adotta, nei confrontidelle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Lesentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta chel’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto dilavoro”.Al giudice amministrativo (comma 4) – per quanto qui rileva -“(r)estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo lecontroversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni …”.3.2. - Venendo, quindi, alla disciplina, speciale, del settore sanitario,giova anzitutto ricordare l’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, che così recita: “In funzione del perseguimento dei loro finiistituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende conpersonalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loroorganizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale didiritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioniregionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate diautonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazioneanalitica”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quanto, poi, alla dirigenza, rilevano, in particolare, gli artt. 15, 15-ter e 15-septies.L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo originario (in vigore dal 1°gennaio 1993), prevedeva: “La dirigenza del ruolo sanitario è articolata indue livelli” (comma 1).Il successivo comma 3 stabiliva, poi, che al “primo livello delladirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico”,mentre il “secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito qualeincarico a coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale all’eserciziodelle funzioni di direzione di cui all’articolo 17”.L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, era “effettuata,previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana, dal direttore generale sulla base del parere di una appositacommissione di esperti”, la quale predisponeva “l’elenco degli idoneiprevio colloquio e valutazione del "curriculum" professionale degliinteressati”. Il dirigente che non veniva confermato nell’incarico era“destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specificotrattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un postodi organico del primo livello dirigenziale”.Seguivano due interventi legislativi (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517e d.l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 4/1997) che non apportavano novità di rilievo per quanto interessa inquesta sede.Di grande rilevanza è stata, invece, la novellazione recata dal d.lgs.19 giugno 1999, n. 229.Il comma 1 dell’art. 15 è stato così riformulato: “Fermo restando ilprincipio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in ununico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello,articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali egestionali”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il comma 4 disciplinava i compiti dei dirigenti sanitari “(a)ll’atto dellaprima assunzione” e il comma 6 quelli “dei dirigenti con incarico didirezione di struttura complessa”, mentre il comma 5 regolava, per i primie per i secondi, le verifiche di professionalità.Il comma 7 prevedeva, quindi, che: “Alla dirigenza sanitaria siaccede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensidel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gliincarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro chesiano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stessostabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.L’art. 15-ter, comma 2, stabiliva, quindi, che: “L’attribuzionedell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttoregenerale, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] dellaRepubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionatada una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a setteanni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve(…)”.Il successivo comma 3 regolava la revoca degli incarichi e, quindi, ilcomma 5 escludeva che, in caso di sostituzione di dirigente preposto aduna struttura complessa, potesse poi trovare applicazione l’art. 2103,primo comma, c.c.Con il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 erano apportate modifiche all’art.15-ter, venendo in rilievo quella del comma 3 sulla mancata conferma,alla scadenza, dell’incarico di direzione di struttura complessa, condestinazione del dirigente “ad altra funzione con il trattamento economicorelativo alla funzione di destinazione” in base al CCNL, con contestualeindisponibilità di “un posto di organico del relativo profilo”.Ulteriore intervento novellatore, di centrale rilevanza nelladelibazione della presente questione interpretativa, si è avuto con il d.l. 13Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026settembre 2012, n. 158 (c.d. “decreto Balduzzi”), convertito, conmodificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.Si assume a riferimento il testo dell’art. 15 modificato dalla legge diconversione.Il comma 7 non contemplava più l’inciso “e secondo le modalità dallostesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.Il successivo comma 7-bis riformulava l’iter di conferimentodell’incarico di direzione di struttura complessa, attribuendo, anzitutto,alle Regioni il potere di disciplinarne “i criteri e le procedure … previoavviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base deiseguenti principi”.I principi in base ai quali procedere alla selezione attenevano allacomposizione della commissione (“direttore sanitario dell’aziendainteressata e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplinadell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenconazionale …”), alle modalità della valutazione (sulla base del “profiloprofessionale del dirigente da incaricare”, “dell’analisi comparativa deicurricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo allenecessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attivitàsvolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, lacommissione presenta al direttore generale una terna di candidati idoneiformata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”), con predisposizione di“una terna” all’interno della quale il direttore generale “individua ilcandidato da nominare”, dovendo “motivare analiticamente la scelta” oveintendesse nominare “uno dei due candidati che non hanno conseguito ilmigliore punteggio”.Il comma 7-quinquies stabiliva poi: “Per il conferimento dell’incaricodi struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempodeterminato di cui all’articolo 15-septies”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quest’ultimo articolo consentiva ai direttori generali di “conferireincarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e diinteresse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato econ rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due percento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per centodella dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza …”.Infine, la novella recata dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n.118.La modifica di maggiore rilievo ha interessato il comma 7-bisdell’art. 15 e in particolare il profilo della nomina riservata al direttoregenerale dell’A.S., il quale “procede alla nomina del candidato che haconseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidatopiù giovane di età”.Altra modifica ha riguardato l’esito delle verifiche alla scadenzadell’incarico, per cui, a mente del comma 5, “(d)egli esiti positivi di taliverifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scaderedell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina laconferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo,senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.Il richiamato art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 dispone, a suavolta, che “(a) decorrere dalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico dilivello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione,non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermarel’ incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente unaltro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano leeventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli …”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il legislatore è da ultimo intervenuto nuovamente sul comma 7dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25(convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), senza,però, apportare una modifica rilevante ai fini dello scrutinio rimesso aqueste Sezioni Unite: trattasi, infatti, della previsione dell’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolamento da adottare aisensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 per disciplinare il“concorso pubblico per titoli ed esami” per l’accesso alla dirigenzasanitaria.4. – Nello sviluppo diacronico del delineato assetto normativo, lagiurisprudenza, sia ordinaria, che amministrativa, consolidatasi dopo lariforma del 2012 e prima della novella del 2022, ha espresso, in ordinealla giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarichidi direzione di struttura sanitaria complessa, un orientamento senz’altrocoeso nel senso dell’appartenenza della relativa cognizione al giudiceordinario.Le coordinate essenziali di questa giurisprudenza (tra le altre: Cass.,S.U., n. 6075/2013; Cass., S.U., n. 2290/2014; Cass., S.U., n.9281/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017; Cass., S.U., n. 6455/2020; Cass.,S.U., n. 19668/2020; Cass., S.U., n. 13491/2021; Cass., S.U., n.27743/2022; Cass., S.U., n. 4773/2023; C.d.S., III, n. 3245/2014;C.d.S., III, n. 3025/2017; C.d.S., III, n. 4879/2017; C.d.S., III, n.4217/2018; C.d.S., III, n. 1850/2019), possono così sintetizzarsi:a) nel regime di cui alla disciplina dettata dall’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, come modificato dal d.l. n. 158/2012, la selezione prevista nelsettore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di Strutturacomplessa (artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992) non integra unconcorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schemaNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operatadal direttore generale;b) tale schema non prevede lo svolgimento di prove selettive conformazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore,ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di unprofessionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di unelenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base direquisiti di professionalità e capacità manageriali;c) ai sensi del comma 7-bis dell’art. 15 citato, l’attività selettiva dicompetenza della commissione (“composta dal direttore sanitariodell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nellamedesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggioda un elenco nazionale nominativo”) si svolge in base ad una “analisicomparativa” su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenzeorganizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profiloricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di “unaterna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”da presentare al direttore generale;d) questa attività di valutazione, che esita in una graduatoria (conrelativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuataprocedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di unprovvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale diStruttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di attodiscrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene damotivarsi "analiticamente", ove non ricada sul candidato che non abbiaottenuto il migliore punteggio;e) la procedura complessivamente considerata non assume, dunque,carattere concorsuale, non essendo la graduatoria formata dallacommissione ad imporre il conferimento dell’incarico al candidato inseritonella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando taleNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale puòorientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivarepuntualmente al fine di soddisfare l’esigenza (che permea la ratio legis,come reso evidente anche dalla lett. d, del comma 7-bis dell’art. 15) direndere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempreeffettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprirel’incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivie predeterminati;f) conforta tale conclusione anche la previsione della lett. b) delcitato comma 7-bis, che, nel caso di dimissione o decadenza dall’incaricodel dirigente nominato, consente, ove preventivamente stabilitodall’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.) interessata, di procedere alla sostituzione"conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte dellaterna iniziale" e, dunque, non già necessariamente a quello che avevaconseguito il miglior punteggio;g) dunque, anche in costanza della disciplina riformata dal d.l. n.158/2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto dicarattere fiduciario di natura privatistica alla stregua dell’analogo carattereche assumono i provvedimenti adottati dalle A.S.L., in coerenza con ilcarattere imprenditoriale delle stesse Aziende, che è strumentale alraggiungimento del fine pubblico che perseguono;h) poiché, quindi, la fase della selezione rimessa alla commissionetrova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata allascelta/direttore generale, l’intera procedura ha natura sostanzialmentenon concorsuale, giacché è la fase di nomina ad assumere un caratteredominante rispetto all’intero percorso della selezione;i) di qui, pertanto, in forza del principio di concentrazione delletutele, l’attribuzione di tutte le relative controversie, attinenti sia allaprocedura di selezione, sia al provvedimento finale del direttore generale,alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto attiNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoroprivato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.5. - Dopo l’intervento novellatore del comma 7-bis dell’art. 15 deld.lgs. n. 502/1992, recato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, nonconstano pronunce in medias res di questa Corte regolatrice dellagiurisdizione.Si è invece espressa la giurisprudenza del giudice amministrativo ein essa – come, del resto, evidenziato dal rimettente TAR per la Liguria –sono ravvisabili posizioni diversificate tra i giudici di primo grado e ilConsiglio di Stato.5.1. - Un primo orientamento del Consiglio di Stato ha riconfermatoesservi, in materia di conferimento di incarico di struttura sanitariacomplessa, la giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., III, 19.7.2024, n.6534) e ciò per le seguenti ragioni:a) “il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla naturadella situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panoramanormativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispiratialla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudicetitolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare ladistribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali”;b) ciò il legislatore ha inteso fare - in deroga al criterio generalesecondo cui “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice dellavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni…” (art. 63, comma 1, del d.lgs. n.165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63,secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Di qui, la rilevanza decisiva,ai fini del riparto della giurisdizione, sulla “questione della (eventuale)qualificazione concorsuale della procedura de qua”;Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026c) la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) lavalutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoliposseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta “secondocriteri fissati preventivamente” e mettere capo ad una “graduatoria deicandidati”; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmentecadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;d) la novella del 2022 - configurando gli esiti della valutazione dellacommissione in termini di vera e propria “graduatoria” - ha spostato ilbaricentro della procedura selettiva dalla fase della scelta, rimessa allavalutazione discrezionale “limitata” del direttore generale, a quella dellavalutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanzevincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il poteredirettoriale di nomina;e) i “pur significativi cambiamenti di regime” non hanno, tuttavia,«alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militantinel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loroafferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»;e.1) anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie “proveselettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti deicurricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio [giàpresente nello schema procedimentale precedente] solo uno deglielementi da prendere in considerazione ai fini della formazione dellagraduatoria»;e.2) inoltre, e in via “dirimente”, «non è venuto meno il carattere“interno” della selezione, presupponente il possesso della qualificadirigenziale - e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in esserecon l’Amministrazione - così come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett.b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai finidella perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissionericeve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”»;Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026e.2.1.) un “tale connotato del procedimento selettivo assumeimmediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quantoconcretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo,l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria [ai sensidell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001] e quello escludente, innegativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo”, ai sensi delcomma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materiadi procedure concorsuali attribuite al G.A. «sono solo quelle “perl’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovverofinalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non alconferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapportodi lavoro preesistente»;f) la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversiein tema di conferimento di incarichi dirigenziali “deve ritenersi ricognitivadella natura meramente gestionale dell’atto” e la “sottostante e correlativanatura della situazione giuridica dell’interessato” è qualificabile comediritto soggettivo ovvero come “interesse legittimo privato”;g) né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’A.S. in ordine allamodalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiavediscrezionale, dirsi “espressiva delle valutazioni di ordine macro-organizzativo” della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattereimprenditoriale delle A.S., “anche gli atti di macro-organizzazione chevengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragionedella chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3”.5.2. - Un diverso orientamento dello stesso Consiglio di Stato, diconio più recente e in via di consolidamento, ha, invece, mutato avviso eritenuto sussistente, nella materia in questione, la giurisdizione del giudiceamministrativo (C.d.S., III, 18.10.2024, n. 8344; C.d.S., III, 24.1.2025,n. 578; C.d.S., III, 30.4.2025, n. 3684).Questi gli argomenti a sostegno della soluzione adottata:Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026a) nel lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali diassunzione non sono soltanto quelle “preordinate alla costituzione exnovo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette apermettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o areafunzionale superiore e cioè ad una progressione verticale, che consista nelpassaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale dacomportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accessodeve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunquedenominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso”;b) «la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quellacaratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativadei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, lacui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminaledel procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei»;c) “nella fattispecie” – disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, deld.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, dellalegge n. 118/2022 - sussistono i presupposti che radicano la giurisdizionedel giudice amministrativo, “poiché la procedura selettiva è stata indettacon l’emanazione di un bando e si è dipanata attraverso la valutazionecomparativa dei candidati, culminando nella compilazione di unagraduatoria di merito, che ha individuato in maniera definitiva il vincitore”;d) il “conferimento dell’incarico dirigenziale, pertanto, harappresentato solo l’atto conclusivo del complesso procedimento divalutazione e di selezione dei candidati, non potendo conseguentementetrovare applicazione l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, cheriserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie relativeal conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali”;e) difatti, la novella del 2022 ha incisivamente modificato ladisciplina previgente, privando il direttore generale della discrezionalitànella scelta del candidato da nominare tra quelli che avessero ottenuto ilNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026miglior punteggio, stabilendo che la scelta deve indefettibilmente caderesul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;f) l’imposizione della fissazione preventiva dei criteri di valutazione,della formulazione di specifiche e dettagliate prove di esame e dellaredazione di una vera e propria “graduatoria”, vincolante anche per ildirettore generale, hanno “consacrato il carattere concorsuale dellaprocedura” e rimarcato la «distinzione tra il momento procedimentale equello “privatistico” e successivo attinente al conferimento dell’incarico»;g) pertanto, con l’entrata in vigore della n. 118/2022, è“definitivamente venuta meno quella logica di concentrazione delle tuteleche – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento dellaprocedura e del suo carattere radicalmente fiduciario – consentiva dih) infine, “alla procedura di selezione oggetto di causa”, non puòessere attribuito “carattere interno”, in quanto presupponente il possessodella qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativoin essere con l’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b),del d.lgs. n. 502/1992, poiché «l’avviso di selezione non esclude lapartecipazione di soggetti “esterni” … e non incide su un rapporto di lavoroindefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare darapporti lavorativi cessati”;h.1) pertanto, l’incarico “rientra nel secondo livello dirigenziale delruolo sanitario”, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997, «sicché esso -traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia oarea funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza(in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze,responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo oretributivo) - rappresenta per i soggetti che vi ambiscono, una“progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”ovvero l’acquisizione di uno “status” professionale nuovo e più elevato».Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Nelle citate pronunce del Consiglio di Stato è, dunque, evidenteanche il rilievo assunto, ai fini della delibazione della questione digiurisdizione, della componente fattuale della vicenda portata allacognizione del G.A., la quale ha proiettato una luce significativa sulmomento interpretativo concernente la disciplina complessivamenteimplicata.5.3. - La giurisprudenza dei [OSCURATO:PERSONA] èanch’essa divisa e frastagliata.Pur nel contesto della più recente posizione assunta dal Consiglio diStato in favore della giurisdizione in materia del giudice amministrativo,una ancor più recente sentenza del T.A.R. per la Sicilia (25.7.2025, n.1731) ha preso posizione per la giurisdizione del giudice ordinarioritenendo:a) il venire meno del “carattere fiduciario della nomina” non vale diper sé a sottrarre l’attribuzione degli incarichi dirigenziali all’ambito diapplicabilità dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/01 “ben potendo anche ilprivato datore di lavoro predisporre regole per l’individuazione tra i propridipendenti, dei destinatari degli incarichi dirigenziali”;b) l’art. 63, comma 1, citato “configura, in relazione allecontroversie relative al conferimento degli incarichi, la giurisdizione delgiudice ordinario a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata dellaprocedura di conferimento”;c) la circostanza che «la procedura sia “aperta” anche a sanitari nondipendenti della medesima A.S. che bandisce la selezione non vale di persé a connotare la procedura come immissione in servizio del sanitario»,poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, il concorsoè previsto soltanto per l’immissione nel ruolo della dirigenza sanitaria checostituisce ruolo unico e tale immissione “costituisce poi il presupposto perl’attribuzione di incarichi di diversa tipologia tra i quali in particolare quellidi alta specializzazione e direzione di struttura semplice di cui all’art.15,Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026comma 4, d.lgs. n.502 del 1992 e degli incarichi di struttura complessa dicui all’art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992”;d) l’incarico di direzione struttura complessa non afferisce ad unafascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella diprovenienza”, poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 502 del 1992,“la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profiliprofessionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverseresponsabilità professionali e gestionali”.6. – Ciò premesso, l’affermazione, nel caso in esame, dellagiurisdizione del giudice ordinario si fonda sui seguenti passaggiargomentativi.6.1. - Deve, anzitutto, rammentarsi che, alla luce di consolidatoindirizzo della Sezione Lavoro di questa Corte (tra le altre: Cass. n.2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 19520del 2018; Cass. n. 20840/2019; Cass. n. 30228/2019), nell’impiegopubblico contrattualizzato esiste una scissione, “ignota al diritto privato”,fra l’acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimentodell’incarico dirigenziale.Difatti, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, che è a tempoindeterminato, si costituisce all’esito del superamento della proceduraconcorsuale e su tale costituito rapporto lavorativo si innesta, poi,l’incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, “laqualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inseritanell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento dideterminate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale deldipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavorostipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamenteper effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale” (Cass.n. 30228/2019).Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Analoghe considerazioni valgono per la dirigenza medica, essendoanch’essa modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria,che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n.483/1997, all’esito delle quali si instaura il rapporto a tempoindeterminato, e conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termineed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992(oltre che dalle disposizioni dei contratti collettivi).Il comma 7 del citato art. 15 prevede, infatti, l’accesso alla dirigenzasanitaria “mediante concorso pubblico per titoli ed esami” e, quindi,l’attribuzione degli “incarichi di direzione di struttura complessa a coloroche siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 dicembre 1997, n. 484”.6.1.1. – E’ opportuno precisare che il d.P.R. n. 484/1997 è statoemanato allorquando l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che ladirigenza del ruolo sanitario fosse “articolata in due livelli” (comma 1); conla riforma recata dal d.lgs. 229/1999, la dirigenza sanitaria è stataarticolata – e lo è tuttora – “in un unico ruolo, distinto per profiliprofessionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverseresponsabilità professionali e gestionali” (art. 15, comma 1, in vigore apartire dal 31 luglio 1999).Di siffatto radicale mutamento dell’assetto del ruolo dirigenzialesanitario il d.P.R. n. 484/1997 non tiene affatto conto, non essendo stato,a sua volta, modificato in ragione del mutato anzidetto regime.Ciò precisato, deve, comunque, osservarsi che il d.P.R. n. 484/1997distingue tra incarico di “direzione sanitaria aziendale” (art. 1) e “secondolivello dirigenziale” (segnatamente: artt. 3-6).L’art. 1 citato prevede che l’“incarico di direzione sanitaria aziendaleè riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto peralmeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutturesanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e cheNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo7 previsto per l’area di sanità pubblica”.Il “secondo livello dirigenziale” è regolato dal Capo II dello stessod.P.R. n. 484/1997, per il cui accesso è richiesto, anzitutto, che si sia inpossesso delle “condizioni soggettive ed oggettive minime per poterpartecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (art. 3).Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 -come già modificato dal d.l. 18.11.1996, n. 583, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17.1.1997, n. 4 - è (recte: “era”, secondoquanto sopra precisato) necessario aver avuto accesso al “primo livellodella dirigenza del ruolo sanitario”, ciò che – sempre a mente dello stessocomma 3 – avviene “attraverso concorso pubblico”; donde, la possibilità di“attribuzione dell’incarico” previa selezione da parte di appositacommissione.In altri termini, condizione “minima” per l’accesso al secondo livellodirigenziale è (era) quella di essere entrato al primo livello tramitepubblico concorso. Di qui, poi, i requisiti ulteriori stabiliti dall’art. 5 delmedesimo d.P.R. n. 484/1997, tra cui la “anzianità di servizio di setteanni”.Del resto, lo stesso Consiglio di Stato non dubitava del fatto che l’incaricodi direzione presupponesse la “qualifica” di dirigente sanitario e venisseconferito all’interno di un rapporto d’impiego già costituito, con laconseguenza che le controversie andavano ricondotte nell’alveo dellagiurisdizione del G.O. in quanto inerenti al rapporto di pubblico impiegoormai contrattualizzato.In siffatti termini, C.d.S., V, n. 1519/2001, in riferimento aconferimento di incarico di secondo livello dirigenziale, ebbe ad affermareche esso “costituisce la posizione apicale della dirigenza sanitaria”,potendo aspirarvi “solo i dirigenti del Servizio sanitario nazionale”,Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026trattandosi, quindi, «di un incarico che presuppone, la qualifica di“dirigente sanitario” viene conferito e si svolge all’interno del rapportod’impiego del personale sanitario».In ogni caso, alla luce del mutamento normativo seguito alla novelladel 1999 (d.lgs. n. 299/1999), che ha unificato il livello della dirigenzasanitaria, non può il d.P.R. n. 484/1997, fonte regolamentare – comedetto, rimasta immutata –, essere interpretato in contrasto con la fontesuperiore, ossia la legge costituita dal d.lgs. n. 502/1992, nellaformulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999, che nonprevede più un duplice livello di dirigenza sanitaria.6.1.2. - L’assetto così delineato trova ulteriore conferma nellaprevisione di cui al comma 7-quinquies dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992,introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, che fa divieto di utilizzare i“contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies” per ilconferimento dell’incarico di struttura complessa.I contratti a tempo determinato di cui all’art. 15-septies(disposizione inserita dal d.lgs. n. 229/1999) sono contratti (dalla duratanon inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà dirinnovo) di conferimento di “per l’espletamento di funzioni di particolarerilevanza e di interesse strategico”, entro un certo limite della stessa“dotazione organica della dirigenza sanitaria”, con personale laureato cheabbia “svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziendepubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio infunzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dallaformazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientificheo da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento diquiescenza”.Il citato comma 7-quinquies esclude, quindi, che l’attribuzionedell’incarico di direzione di struttura complessa possa essere affidato al diNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026fuori dell’appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria, con contratto adhoc di costituzione del rapporto di lavoro con l’A.S.6.1.3. - Dunque, il primo passaggio argomentativo è che ilconferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non integraun concorso in senso tecnico, ossia un concorso per l’“assunzione” o“reclutamento” di dipendenti pubblici, giacché comporta soltantol’attribuzione della “funzione dirigenziale”, ossia di un incarico temporaneo(art. 15-ter, comma1), sottoposto a verifica annuale (art. 15, comma 6),rinnovabile alla scadenza (art. 15-ter, comma 2) e revocabile (art. 15-ter,comma 3).Donde, l’irrilevanza che la selezione per l’attribuzione dell’incarico,rimessa ad apposita commissione, sia “aperta” anche a sanitari che nonsiano dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’ha bandita, posto che, in baseall’ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fontelegislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è – comedetto - l’aver superato il concorso pubblico per l’immissione nel ruolo“unico” della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia “unico”), costituisce laprovvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinentialla relativa funzione.6.2. - Tuttavia, l’aver escluso essere in presenza di un concorso perl’accesso “all’impiego pubblico” – nella specie, al ruolo della dirigenzasanitaria – non esaurisce di per sé il tema della “concorsualità” dellaprocedura selettiva di cui al comma 7-bis dell’art. 15.6.2.1. - Di qui muove il secondo piano argomentativo a fondamentodella soluzione adottata.6.2.1.1. - La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidatanel reputare che il riferimento all’assunzione, contenuto nel comma 4dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, vada inteso in senso non strettamenteletterale, ma come comprendente le “prove selettive dirette a permetterel’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore” (tra leNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026molte: Cass., S.U., n. 15403/2003; Cass., S.U., n. 3948/2004, Cass.,S.U., n. 6217/2005, Cass., S.U., n. 3717/2007; Cass., S.U., n.26270/2016).In particolare, per quanto qui rileva (e, alla luce di quanto innanziprecisato, non rileva il profilo della “concorsualità” per la partecipazionedegli “esterni”), il concorso è ugualmente rivolto all’assunzione quantevolte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nelpassaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale dacomportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.Le progressioni che, invece, si hanno all’interno di ciascuna areaprofessionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevatemeramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livellofunzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e diresponsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, art.52, comma 1), sono affidate a procedure poste in esseredall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato(art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).6.2.1.2. - Ciò premesso, va ribadito e precisato – alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 29817/2008; Cass.n. 27888/2009; Cass. n. 18703/2019) - che, nell’assetto delineato dald.lgs. n. 29/1993 e confermato dal d.lgs. n. 165/2001, “la riforma delladirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezionedella dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo dellacarriera dei funzionari pubblici, a una concezione della stessa dirigenza ditipo funzionale”.Sicché, “proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, … laqualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inseritanell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento dideterminate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale deldipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoroNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamenteper effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale”.Ne deriva, quindi, l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c.,come stabilito ora dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza,dall’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993.Pertanto, la cessazione di un incarico di funzione, e la successivad.lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (Cass. n.8674/2018).6.2.1.3. – In particolare, poi, quanto alla dirigenza sanitaria,“collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unicolivello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali egestionali” (così il più volte richiamato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992),l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. è stata ribaditadall’art. 15-ter, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, inserito dald.lgs. n. 229/1999.Peraltro, a conferma di quanto sinora evidenziato, il comma 5dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente medico, anchedi struttura complessa, all’esito delle verifiche annuali sullo svolgimentodella relativa attività, possa essere confermato “nell’incarico” o ottenere il“conferimento di altro incarico di pari rilievo”, salva l’applicazione dell’art.9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 122/2010), il quale, anche in assenza di una valutazionenegativa, consente all’A.S., per la sola ipotesi di revoca dell’incarico allascadenza, di conferire al medesimo dirigente “un altro incarico, anche divalore economico inferiore”, con ciò potendo essere anche incarico non di“pari rilievo” di quello precedentemente conferito.6.2.1.4. - Dunque, la morfologia del ruolo unico della dirigenzasanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualificadirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alleNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere chel’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base allaselezione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possaintegrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad unaposizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare unanovazione oggettiva del rapporto di lavoro.7. - Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffattocontesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella suadimensione di “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione,“interna”, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incaricodirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cuiall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione chei provvedimenti adottati dalle [OSCURATO:PERSONA] sono da considerare comeriguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazionipubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale dellestesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico cheperseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n.15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017).E’, dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quellaaffermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001)secondo cui “il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto dellaspecialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessigenerali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubblicheamministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate,quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia categoria dei diritti di cui all’art.2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità(v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)”.Sicché, come posto in risalto da una parte della dottrina, nel caso inesame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potereNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione – per l’appunto, ilcitato art. 5, comma 2 - che quel potere escluderebbe affatto, riferendosi,peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro,ma anche alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e, inparticolare, alla direzione e all’organizzazione del lavoro nell’ambito degliuffici.Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7-bis dell’art. 15 deld.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’avereliso la discrezionalità del dirigente generale dell’A.S. nel conferimentodell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determinacome effetto l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito di quelle delconcorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non giàmutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere unvincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali nonsi sottrare il pubblico impiego privatizzato.In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizionedella nomina del dirigente-candidato che, all’esito della valutazionecomparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trovagiustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buonandamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza lagiurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare laverifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione distruttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole dicorrettezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., qualeprecipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015;Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).E proprio nell’ottica della vincolatività della scelta del dirigentegenerale dell’A.S. – che si traduce nell’atto di conferimento di direzione distruttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non giàdi potere amministrativo – viene ad essere rinvigorito il regime di tutelaNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, checonsente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, diaccertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei dirittitutelati”.A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametriobiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietàdell’incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’interventogiudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche arimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio.8. – Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; ilmedesimo giudice provvederà alla regolamentazione anche delle speseprocessuali del presente regolamento preventivo di giurisdizione.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILIComposta da: Oggetto:*[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIURISDIZIONERAFFAELE G.A. [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Ud.25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneANNALISA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereENZO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10408/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi alTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA]-ROMA, iscritto alr.g.n. 1215/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Cortedichiari la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.1. – La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 20 gennaio2025, ha impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA](T.A.R.) per il [OSCURATO:PERSONA] la deliberazione, in data 5 dicembre 2024, deldirettore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] (diseguito anche solo A.O.) che, nell’approvare i lavori e la graduatoria finaledella Commissione di valutazione per il conferimento di incaricoquinquennale di direzione di [OSCURATO:PERSONA] U.O.C. ChirurgiaVascolare nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA]Toraco-Vascolare (incaricobandito con avviso pubblico dell’8 febbraio 2024), ha nominato il dott.[OSCURATO:PERSONA] vincitore dell’avviso, conferendogli il predetto incarico.La ricorrente ha anche proposto istanza cautelare e il dott. [OSCURATO:PERSONA],nel difendersi su tale istanza, ha eccepito, in via preliminare, il difetto digiurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore di quello ordinario.L’eccezione di difetto di giurisdizione è stata, quindi, ribadita daldott. [OSCURATO:PERSONA] con successivo ricorso incidentale, con il quale egli ha anchecontestato la valutazione della Commissione in punto di attribuzione alladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di punteggi più alti di quelli a lei dovuti.2. – A fronte della contestazione di eccezione di rito e dellacircostanza per cui il T.A.R. per la Liguria, con ordinanza n. 230/2025, hasottoposto alla Corte di cassazione, ex art. 363-bis c.p.c., la “questioneinterpretativa degli artt. 15, comma 7-bis del d.lgs. 502/1992 e 63 d.lgs.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026165/2001 in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative alleprocedure per il conferimento degli incarichi di direzione di strutturasanitaria complessa”, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perregolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che, nell’instauratacontroversia, venga dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudiceordinario.2.1. – A fondamento del ricorso ex art. 41 c.p.c. il ricorrente harammentato, anzitutto, che sino alla modifica del comma 7-bis dell’art. 15del d.lgs. n. 502/1992 ad opera dell’art. 20 della legge n. 118/2022, eraconsolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la cognizionedella lite sul conferimento di incarico di direzione di struttura sanitariacomplessa appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensidell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.Il ricorrente sostiene, quindi, che, dopo la novella del 2022, alcunepronunce del Consiglio di Stato (n. 8344/2024 e n. 578/2025) - sulpresupposto che la scelta del direttore generale dell’Azienda sanitaria diconferimento di detto incarico non è più fiduciaria, bensì vincolata dalla“graduatoria di merito stilata dalla commissione incaricata di valutare iprofili professionali dei candidati”, nonché la selezione è “aperta pure asoggetti esterni all’amministrazione procedente” e l’incarico comporta unaprogressione in carriera – hanno affermato che la giurisdizione in materiaspetta ora al giudice amministrativo.Conclusione, questa, che – evidenzia ancora il ricorrente – nontroverebbe consenso in numerose pronunce dei Tribunali amministrativiregionali.2.2. – Il dott. [OSCURATO:PERSONA], nell’insistere per la giurisdizione del giudiceordinario in materia di conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali,sostiene che una tale controversia non ricade in alcuno dei casi eccezionalie tassativi di riserva di giurisdizione amministrativa previsti dal comma 4dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il ricorrente afferma, infatti, che soltanto l’immissione in ruolo deldirigente sanitario avviene con un concorso pubblico per l’assunzione dipersonale alle dipendenze della P.A. (per il quale sussiste la riserva digiurisdizione del giudice amministrativo), mentre il conferimentodell’incarico di direzione di struttura complessa si ha in base ad unaprocedura comparativa meramente “interna” cui partecipa personale giàassunto come dirigente sanitario; né detto incarico è riconducibile a“fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella diprovenienza”, poiché, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, la dirigenza è a ruolo e livello unico.Tali argomenti sarebbero validi anche a confutare la tesi, seguitadalle più recenti decisioni del Consiglio di Stato, per cui, a seguito dellanovella recata dall’art. 20 della legge n. 118/2022, la giurisdizione inmateria spetterebbe al giudice amministrativo.Il ricorrente, oltre a rammentare che per la giurisdizione del giudiceordinario si è espresso lo stesso T.A.R. per la Liguria con l’ordinanza dirinvio ex art. 363-bis c.p.c., assume che la sentenza n. 8344/2024 delConsiglio di Stato, pur essendo giunta ad affermare la giurisdizioneamministrativa, ha, però, fatto espressamente salve le conclusioni allequali lo stesso giudice era giunto con la precedente sentenza n.6534/2024, per cui la giurisdizione ordinaria si giustificherebbe tuttoraallorquando, alla luce delle peculiarità della procedura concorsuale,quest’ultima si discosti dal “modulo concorsuale puro”, risultandoconnotata da un maggior peso ponderale attribuito dalla commissione, insede di valutazione comparativa, ai curricula dei candidati rispetto alcolloquio.In tal caso, infatti, la discrezionalità della commissione esaminatricesi riduce, poiché la stessa viene chiamata - prevalentemente – non già avalutare, ma ad “attestare” la sussistenza dei titoli dei candidati tramitel’attribuzione del voto.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il ricorrente assume, pertanto, che, nel caso di specie, lagiurisdizione del giudice ordinario troverebbe conferma anche in baseall’anzidetta precisazione, giacché, in base all’avviso di concorso, 45 su 80punti (dunque, oltre il 50% del punteggio totale) dipendevano dallavalutazione dei curricula, mentre solamente 30 dal colloquio.3. - La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentrenon hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] e Regione [OSCURATO:PERSONA].3.1. – La controricorrente insiste per l’affermazione dellagiurisdizione del giudice amministrativo nella promossa controversiadinanzi al T.A.R. per il [OSCURATO:PERSONA], richiamando il più recente orientamentoespresso in tal senso dal Consiglio di Stato (segnatamente, C.d.S., sez.III, n. 578/2025), secondo il quale l’attuale previsione legislativa (art. 15,comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dalla legge n. 118/2022)sulla fissazione preventiva di criteri di valutazione, sulla formulazione dispecifiche e dettagliate prove d’esame e sulla redazione di unagraduatoria, “vincolante anche per il direttore generale”, deporrebbe perl’anzidetta soluzione.In tale contesto l’Amministrazione spenderebbe poteri pubblicistici e,quindi, opererebbe il disposto del comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n.165/2001.La controricorrente sostiene, altresì, che l’attribuzione dell’incarico didirezione di struttura sanitaria complessa integrerebbe l’ipotesi di“progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”, connovazione del rapporto di lavoro, giacché essa “comporta uninquadramento qualitativamente diverso” del soggetto al quale è affidatol’incarico, con “acquisizione di uno status professionale nuovo e piùelevato”.La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] assume, infine, che non si possa dare seguitoall’orientamento, pur seguito da due pronunce del Consiglio di Stato (n.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/20266534/2024 e n. 8344/2024), per cui si dovrebbe dare rilievo, ai fini delriparto della giurisdizione, al “peso riservato nella valutazione comparativaai curricula dei candidati piuttosto che al colloquio”, essendo argomentosuperato dalle più recenti sentenze del medesimo giudice (n. 213/2025 en. 578/2025), le quali hanno fondato la sussistenza della propriagiurisdizione “alla luce del contenuto della novella normativa”, ossia sullaprevisione di criteri di valutazione preventivamente fissati, sullaformulazione di specifiche prove d’esame, sulla redazione di una “vera epropria graduatoria, vincolante anche per il direttore generale”.E “tutte tali condizioni”, chiosa la controricorrente, sussistevano nelcaso di specie.4. – Hanno depositato memoria entrambe le parti costituite, nonchéil pubblico ministero, il quale ha concluso nel senso della sussistenza dellagiurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedureper il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitariacomplessa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il regolamento preventivo proposto dal ricorrente dott. [OSCURATO:PERSONA] essere risolto nel senso che la giurisdizione sulla controversiapromossa dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] – con impugnazione dinanzi al T.A.R. per ilLazio della deliberazione di conferimento di incarico quinquennale didirezione di [OSCURATO:PERSONA] U.O.C. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambitodel [OSCURATO:PERSONA]Toraco-Vascolare dell’[OSCURATO:PERSONA] SanCamillo Forlanini – spetta al giudice ordinario.2. - Le ragioni che sostanziano tale affermazione si rinvengono inquelle che queste Sezioni Unite hanno ritenuto di porre a fondamentodelle decisioni sul duplice rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,promosso dal T.A.R. per la Liguria, adottate, a seguito di udienza pubblica,nella medesima camera di consiglio, del 25 novembre 2025, nella quale, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., è stata assunta la presente pronuncia.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026La questione posta con gli anzidetti rinvii pregiudiziali (ossia: se inbase alla disciplina normativa di riferimento - artt. 15, comma 7-bis, deld.lgs. 502/1992, come sostituito dall’art. 20 della legge n. 118/2022, e 63del d.lgs. n. 165/2001 - il conferimento di incarico di direzione di strutturasanitaria complessa integri, o meno, una procedura concorsuale perl’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) è stata risoltain forza del seguente principio di diritto:«anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non èconferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini delriparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione ilcomma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001».Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, la giurisdizione,nel caso di specie, spetta, per l’appunto, al giudice ordinario.Gli argomenti che sorreggono tale soluzione sono mutuati, quindi,dalle sentenze che hanno deciso sui menzionati rinvii ex art. 363-bis c.p.c.3. – Si rende opportuna una preliminare, e sintetica, ricognizione deldato normativo rilevante.3.1. - È bene muovere dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dettala normativa di carattere generale sul lavoro pubblico privatizzato e ilregime del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, fissandoanche i poteri del giudice al quale ne è affidata la cognizione.Giova rammentare in particolare gli artt. 5 e 63.Il primo precisa che “le determinazioni per l’organizzazione degliuffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispettodel principio di pari opportunità, e in particolare la direzione el’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in viaesclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri delprivato datore di lavoro (…)”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il secondo attribuisce (comma 1) al giudice ordinario “tutte lecontroversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quellerelative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversieconcernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degliincarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …, ancorché vengano inquestione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi sianorilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.A tal riguardo il giudice ordinario (comma 2) “adotta, nei confrontidelle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Lesentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta chel’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto dilavoro”.Al giudice amministrativo (comma 4) – per quanto qui rileva -“(r)estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo lecontroversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni …”.3.2. - Venendo, quindi, alla disciplina, speciale, del settore sanitario,giova anzitutto ricordare l’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, che così recita: “In funzione del perseguimento dei loro finiistituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende conpersonalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loroorganizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale didiritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioniregionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate diautonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazioneanalitica”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quanto, poi, alla dirigenza, rilevano, in particolare, gli artt. 15, 15-ter e 15-septies.L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo originario (in vigore dal 1°gennaio 1993), prevedeva: “La dirigenza del ruolo sanitario è articolata indue livelli” (comma 1).Il successivo comma 3 stabiliva, poi, che al “primo livello delladirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico”,mentre il “secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito qualeincarico a coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale all’eserciziodelle funzioni di direzione di cui all’articolo 17”.L’attribuzione dell’incarico, di durata quinquennale, era “effettuata,previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana, dal direttore generale sulla base del parere di una appositacommissione di esperti”, la quale predisponeva “l’elenco degli idoneiprevio colloquio e valutazione del "curriculum" professionale degliinteressati”. Il dirigente che non veniva confermato nell’incarico era“destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specificotrattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un postodi organico del primo livello dirigenziale”.Seguivano due interventi legislativi (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517e d.l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 4/1997) che non apportavano novità di rilievo per quanto interessa inquesta sede.Di grande rilevanza è stata, invece, la novellazione recata dal d.lgs.19 giugno 1999, n. 229.Il comma 1 dell’art. 15 è stato così riformulato: “Fermo restando ilprincipio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in ununico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello,articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali egestionali”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il comma 4 disciplinava i compiti dei dirigenti sanitari “(a)ll’atto dellaprima assunzione” e il comma 6 quelli “dei dirigenti con incarico didirezione di struttura complessa”, mentre il comma 5 regolava, per i primie per i secondi, le verifiche di professionalità.Il comma 7 prevedeva, quindi, che: “Alla dirigenza sanitaria siaccede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensidel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gliincarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro chesiano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stessostabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.L’art. 15-ter, comma 2, stabiliva, quindi, che: “L’attribuzionedell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttoregenerale, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] dellaRepubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionatada una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a setteanni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve(…)”.Il successivo comma 3 regolava la revoca degli incarichi e, quindi, ilcomma 5 escludeva che, in caso di sostituzione di dirigente preposto aduna struttura complessa, potesse poi trovare applicazione l’art. 2103,primo comma, c.c.Con il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 erano apportate modifiche all’art.15-ter, venendo in rilievo quella del comma 3 sulla mancata conferma,alla scadenza, dell’incarico di direzione di struttura complessa, condestinazione del dirigente “ad altra funzione con il trattamento economicorelativo alla funzione di destinazione” in base al CCNL, con contestualeindisponibilità di “un posto di organico del relativo profilo”.Ulteriore intervento novellatore, di centrale rilevanza nelladelibazione della presente questione interpretativa, si è avuto con il d.l. 13Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026settembre 2012, n. 158 (c.d. “decreto Balduzzi”), convertito, conmodificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.Si assume a riferimento il testo dell’art. 15 modificato dalla legge diconversione.Il comma 7 non contemplava più l’inciso “e secondo le modalità dallostesso stabilite, salvo quanto previsto dall’articolo 15-ter, comma 2”.Il successivo comma 7-bis riformulava l’iter di conferimentodell’incarico di direzione di struttura complessa, attribuendo, anzitutto,alle Regioni il potere di disciplinarne “i criteri e le procedure … previoavviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base deiseguenti principi”.I principi in base ai quali procedere alla selezione attenevano allacomposizione della commissione (“direttore sanitario dell’aziendainteressata e tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplinadell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenconazionale …”), alle modalità della valutazione (sulla base del “profiloprofessionale del dirigente da incaricare”, “dell’analisi comparativa deicurricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo allenecessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attivitàsvolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, lacommissione presenta al direttore generale una terna di candidati idoneiformata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”), con predisposizione di“una terna” all’interno della quale il direttore generale “individua ilcandidato da nominare”, dovendo “motivare analiticamente la scelta” oveintendesse nominare “uno dei due candidati che non hanno conseguito ilmigliore punteggio”.Il comma 7-quinquies stabiliva poi: “Per il conferimento dell’incaricodi struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempodeterminato di cui all’articolo 15-septies”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Quest’ultimo articolo consentiva ai direttori generali di “conferireincarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e diinteresse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato econ rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due percento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per centodella dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza …”.Infine, la novella recata dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n.118.La modifica di maggiore rilievo ha interessato il comma 7-bisdell’art. 15 e in particolare il profilo della nomina riservata al direttoregenerale dell’A.S., il quale “procede alla nomina del candidato che haconseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidatopiù giovane di età”.Altra modifica ha riguardato l’esito delle verifiche alla scadenzadell’incarico, per cui, a mente del comma 5, “(d)egli esiti positivi di taliverifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scaderedell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina laconferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo,senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.Il richiamato art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 dispone, a suavolta, che “(a) decorrere dalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico dilivello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione,non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermarel’ incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente unaltro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano leeventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli …”.Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il legislatore è da ultimo intervenuto nuovamente sul comma 7dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, con il d.l. 14 marzo 2025, n. 25(convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), senza,però, apportare una modifica rilevante ai fini dello scrutinio rimesso aqueste Sezioni Unite: trattasi, infatti, della previsione dell’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolamento da adottare aisensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 per disciplinare il“concorso pubblico per titoli ed esami” per l’accesso alla dirigenzasanitaria.4. – Nello sviluppo diacronico del delineato assetto normativo, lagiurisprudenza, sia ordinaria, che amministrativa, consolidatasi dopo lariforma del 2012 e prima della novella del 2022, ha espresso, in ordinealla giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento di incarichidi direzione di struttura sanitaria complessa, un orientamento senz’altrocoeso nel senso dell’appartenenza della relativa cognizione al giudiceordinario.Le coordinate essenziali di questa giurisprudenza (tra le altre: Cass.,S.U., n. 6075/2013; Cass., S.U., n. 2290/2014; Cass., S.U., n.9281/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017; Cass., S.U., n. 6455/2020; Cass.,S.U., n. 19668/2020; Cass., S.U., n. 13491/2021; Cass., S.U., n.27743/2022; Cass., S.U., n. 4773/2023; C.d.S., III, n. 3245/2014;C.d.S., III, n. 3025/2017; C.d.S., III, n. 4879/2017; C.d.S., III, n.4217/2018; C.d.S., III, n. 1850/2019), possono così sintetizzarsi:a) nel regime di cui alla disciplina dettata dall’art. 15 del d.lgs. n.502/1992, come modificato dal d.l. n. 158/2012, la selezione prevista nelsettore sanitario per il conferimento di incarico di direttore di Strutturacomplessa (artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992) non integra unconcorso in senso tecnico, essendo articolata secondo uno schemaNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operatadal direttore generale;b) tale schema non prevede lo svolgimento di prove selettive conformazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore,ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di unprofessionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di unelenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base direquisiti di professionalità e capacità manageriali;c) ai sensi del comma 7-bis dell’art. 15 citato, l’attività selettiva dicompetenza della commissione (“composta dal direttore sanitariodell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nellamedesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggioda un elenco nazionale nominativo”) si svolge in base ad una “analisicomparativa” su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenzeorganizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profiloricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di “unaterna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”da presentare al direttore generale;d) questa attività di valutazione, che esita in una graduatoria (conrelativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuataprocedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di unprovvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale diStruttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di attodiscrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene damotivarsi "analiticamente", ove non ricada sul candidato che non abbiaottenuto il migliore punteggio;e) la procedura complessivamente considerata non assume, dunque,carattere concorsuale, non essendo la graduatoria formata dallacommissione ad imporre il conferimento dell’incarico al candidato inseritonella terna che ha ottenuto il miglior punteggio, bensì restando taleNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026affidamento nella discrezionalità del direttore generale, il quale puòorientarsi anche verso altro candidato, pur dovendo in tal caso motivarepuntualmente al fine di soddisfare l’esigenza (che permea la ratio legis,come reso evidente anche dalla lett. d, del comma 7-bis dell’art. 15) direndere trasparente e controllabile una siffatta scelta, pur sempreeffettuata tra candidati individuati come potenzialmente idonei a ricoprirel’incarico in base ad una previa valutazione ancorata a parametri oggettivie predeterminati;f) conforta tale conclusione anche la previsione della lett. b) delcitato comma 7-bis, che, nel caso di dimissione o decadenza dall’incaricodel dirigente nominato, consente, ove preventivamente stabilitodall’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.) interessata, di procedere alla sostituzione"conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte dellaterna iniziale" e, dunque, non già necessariamente a quello che avevaconseguito il miglior punteggio;g) dunque, anche in costanza della disciplina riformata dal d.l. n.158/2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto dicarattere fiduciario di natura privatistica alla stregua dell’analogo carattereche assumono i provvedimenti adottati dalle A.S.L., in coerenza con ilcarattere imprenditoriale delle stesse Aziende, che è strumentale alraggiungimento del fine pubblico che perseguono;h) poiché, quindi, la fase della selezione rimessa alla commissionetrova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata allascelta/direttore generale, l’intera procedura ha natura sostanzialmentenon concorsuale, giacché è la fase di nomina ad assumere un caratteredominante rispetto all’intero percorso della selezione;i) di qui, pertanto, in forza del principio di concentrazione delletutele, l’attribuzione di tutte le relative controversie, attinenti sia allaprocedura di selezione, sia al provvedimento finale del direttore generale,alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto attiNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoroprivato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.5. - Dopo l’intervento novellatore del comma 7-bis dell’art. 15 deld.lgs. n. 502/1992, recato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, nonconstano pronunce in medias res di questa Corte regolatrice dellagiurisdizione.Si è invece espressa la giurisprudenza del giudice amministrativo ein essa – come, del resto, evidenziato dal rimettente TAR per la Liguria –sono ravvisabili posizioni diversificate tra i giudici di primo grado e ilConsiglio di Stato.5.1. - Un primo orientamento del Consiglio di Stato ha riconfermatoesservi, in materia di conferimento di incarico di struttura sanitariacomplessa, la giurisdizione del giudice ordinario (C.d.S., III, 19.7.2024, n.6534) e ciò per le seguenti ragioni:a) “il criterio attributivo della giurisdizione incentrato sulla naturadella situazione giuridica azionata non è il solo presente nel panoramanormativo, avvalendosi talvolta il legislatore di criteri alternativi ispiratialla esigenza di agevolare l’interprete nella individuazione del giudicetitolare della giurisdizione e, di riflesso, semplificare e razionalizzare ladistribuzione del potere giusdicente tra i diversi plessi giurisdizionali”;b) ciò il legislatore ha inteso fare - in deroga al criterio generalesecondo cui “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice dellavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni…” (art. 63, comma 1, del d.lgs. n.165/2001) -, con la previsione del comma 4 del medesimo art. 63,secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione deidipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Di qui, la rilevanza decisiva,ai fini del riparto della giurisdizione, sulla “questione della (eventuale)qualificazione concorsuale della procedura de qua”;Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026c) la novella del 2022 presenta i seguenti profili innovativi: 1) lavalutazione comparativa svolta dalla commissione, sulla base dei titoliposseduti dai candidati e del colloquio, deve essere condotta “secondocriteri fissati preventivamente” e mettere capo ad una “graduatoria deicandidati”; 2) la scelta del direttore generale deve indefettibilmentecadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;d) la novella del 2022 - configurando gli esiti della valutazione dellacommissione in termini di vera e propria “graduatoria” - ha spostato ilbaricentro della procedura selettiva dalla fase della scelta, rimessa allavalutazione discrezionale “limitata” del direttore generale, a quella dellavalutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanzevincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il poteredirettoriale di nomina;e) i “pur significativi cambiamenti di regime” non hanno, tuttavia,«alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militantinel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loroafferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»;e.1) anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie “proveselettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti deicurricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio [giàpresente nello schema procedimentale precedente] solo uno deglielementi da prendere in considerazione ai fini della formazione dellagraduatoria»;e.2) inoltre, e in via “dirimente”, «non è venuto meno il carattere“interno” della selezione, presupponente il possesso della qualificadirigenziale - e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in esserecon l’Amministrazione - così come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett.b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai finidella perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissionericeve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”»;Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026e.2.1.) un “tale connotato del procedimento selettivo assumeimmediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quantoconcretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo,l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria [ai sensidell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001] e quello escludente, innegativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo”, ai sensi delcomma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materiadi procedure concorsuali attribuite al G.A. «sono solo quelle “perl’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovverofinalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non alconferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapportodi lavoro preesistente»;f) la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversiein tema di conferimento di incarichi dirigenziali “deve ritenersi ricognitivadella natura meramente gestionale dell’atto” e la “sottostante e correlativanatura della situazione giuridica dell’interessato” è qualificabile comediritto soggettivo ovvero come “interesse legittimo privato”;g) né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’A.S. in ordine allamodalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiavediscrezionale, dirsi “espressiva delle valutazioni di ordine macro-organizzativo” della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattereimprenditoriale delle A.S., “anche gli atti di macro-organizzazione chevengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragionedella chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3”.5.2. - Un diverso orientamento dello stesso Consiglio di Stato, diconio più recente e in via di consolidamento, ha, invece, mutato avviso eritenuto sussistente, nella materia in questione, la giurisdizione del giudiceamministrativo (C.d.S., III, 18.10.2024, n. 8344; C.d.S., III, 24.1.2025,n. 578; C.d.S., III, 30.4.2025, n. 3684).Questi gli argomenti a sostegno della soluzione adottata:Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026a) nel lavoro pubblico contrattualizzato le procedure concorsuali diassunzione non sono soltanto quelle “preordinate alla costituzione exnovo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette apermettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o areafunzionale superiore e cioè ad una progressione verticale, che consista nelpassaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale dacomportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accessodeve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunquedenominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso”;b) «la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quellacaratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativadei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, lacui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminaledel procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei»;c) “nella fattispecie” – disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, deld.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, dellalegge n. 118/2022 - sussistono i presupposti che radicano la giurisdizionedel giudice amministrativo, “poiché la procedura selettiva è stata indettacon l’emanazione di un bando e si è dipanata attraverso la valutazionecomparativa dei candidati, culminando nella compilazione di unagraduatoria di merito, che ha individuato in maniera definitiva il vincitore”;d) il “conferimento dell’incarico dirigenziale, pertanto, harappresentato solo l’atto conclusivo del complesso procedimento divalutazione e di selezione dei candidati, non potendo conseguentementetrovare applicazione l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, cheriserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie relativeal conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali”;e) difatti, la novella del 2022 ha incisivamente modificato ladisciplina previgente, privando il direttore generale della discrezionalitànella scelta del candidato da nominare tra quelli che avessero ottenuto ilNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026miglior punteggio, stabilendo che la scelta deve indefettibilmente caderesul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”;f) l’imposizione della fissazione preventiva dei criteri di valutazione,della formulazione di specifiche e dettagliate prove di esame e dellaredazione di una vera e propria “graduatoria”, vincolante anche per ildirettore generale, hanno “consacrato il carattere concorsuale dellaprocedura” e rimarcato la «distinzione tra il momento procedimentale equello “privatistico” e successivo attinente al conferimento dell’incarico»;g) pertanto, con l’entrata in vigore della n. 118/2022, è“definitivamente venuta meno quella logica di concentrazione delle tuteleche – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento dellaprocedura e del suo carattere radicalmente fiduciario – consentiva dih) infine, “alla procedura di selezione oggetto di causa”, non puòessere attribuito “carattere interno”, in quanto presupponente il possessodella qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativoin essere con l’Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b),del d.lgs. n. 502/1992, poiché «l’avviso di selezione non esclude lapartecipazione di soggetti “esterni” … e non incide su un rapporto di lavoroindefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare darapporti lavorativi cessati”;h.1) pertanto, l’incarico “rientra nel secondo livello dirigenziale delruolo sanitario”, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997, «sicché esso -traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia oarea funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza(in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze,responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo oretributivo) - rappresenta per i soggetti che vi ambiscono, una“progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”ovvero l’acquisizione di uno “status” professionale nuovo e più elevato».Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Nelle citate pronunce del Consiglio di Stato è, dunque, evidenteanche il rilievo assunto, ai fini della delibazione della questione digiurisdizione, della componente fattuale della vicenda portata allacognizione del G.A., la quale ha proiettato una luce significativa sulmomento interpretativo concernente la disciplina complessivamenteimplicata.5.3. - La giurisprudenza dei [OSCURATO:PERSONA] èanch’essa divisa e frastagliata.Pur nel contesto della più recente posizione assunta dal Consiglio diStato in favore della giurisdizione in materia del giudice amministrativo,una ancor più recente sentenza del T.A.R. per la Sicilia (25.7.2025, n.1731) ha preso posizione per la giurisdizione del giudice ordinarioritenendo:a) il venire meno del “carattere fiduciario della nomina” non vale diper sé a sottrarre l’attribuzione degli incarichi dirigenziali all’ambito diapplicabilità dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/01 “ben potendo anche ilprivato datore di lavoro predisporre regole per l’individuazione tra i propridipendenti, dei destinatari degli incarichi dirigenziali”;b) l’art. 63, comma 1, citato “configura, in relazione allecontroversie relative al conferimento degli incarichi, la giurisdizione delgiudice ordinario a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata dellaprocedura di conferimento”;c) la circostanza che «la procedura sia “aperta” anche a sanitari nondipendenti della medesima A.S. che bandisce la selezione non vale di persé a connotare la procedura come immissione in servizio del sanitario»,poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, il concorsoè previsto soltanto per l’immissione nel ruolo della dirigenza sanitaria checostituisce ruolo unico e tale immissione “costituisce poi il presupposto perl’attribuzione di incarichi di diversa tipologia tra i quali in particolare quellidi alta specializzazione e direzione di struttura semplice di cui all’art.15,Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026comma 4, d.lgs. n.502 del 1992 e degli incarichi di struttura complessa dicui all’art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992”;d) l’incarico di direzione struttura complessa non afferisce ad unafascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella diprovenienza”, poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 502 del 1992,“la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profiliprofessionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverseresponsabilità professionali e gestionali”.6. – Ciò premesso, l’affermazione, nel caso in esame, dellagiurisdizione del giudice ordinario si fonda sui seguenti passaggiargomentativi.6.1. - Deve, anzitutto, rammentarsi che, alla luce di consolidatoindirizzo della Sezione Lavoro di questa Corte (tra le altre: Cass. n.2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 19520del 2018; Cass. n. 20840/2019; Cass. n. 30228/2019), nell’impiegopubblico contrattualizzato esiste una scissione, “ignota al diritto privato”,fra l’acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimentodell’incarico dirigenziale.Difatti, il rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale, che è a tempoindeterminato, si costituisce all’esito del superamento della proceduraconcorsuale e su tale costituito rapporto lavorativo si innesta, poi,l’incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, “laqualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inseritanell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento dideterminate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale deldipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavorostipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamenteper effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale” (Cass.n. 30228/2019).Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026Analoghe considerazioni valgono per la dirigenza medica, essendoanch’essa modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria,che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n.483/1997, all’esito delle quali si instaura il rapporto a tempoindeterminato, e conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termineed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992(oltre che dalle disposizioni dei contratti collettivi).Il comma 7 del citato art. 15 prevede, infatti, l’accesso alla dirigenzasanitaria “mediante concorso pubblico per titoli ed esami” e, quindi,l’attribuzione degli “incarichi di direzione di struttura complessa a coloroche siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 dicembre 1997, n. 484”.6.1.1. – E’ opportuno precisare che il d.P.R. n. 484/1997 è statoemanato allorquando l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevedeva che ladirigenza del ruolo sanitario fosse “articolata in due livelli” (comma 1); conla riforma recata dal d.lgs. 229/1999, la dirigenza sanitaria è stataarticolata – e lo è tuttora – “in un unico ruolo, distinto per profiliprofessionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverseresponsabilità professionali e gestionali” (art. 15, comma 1, in vigore apartire dal 31 luglio 1999).Di siffatto radicale mutamento dell’assetto del ruolo dirigenzialesanitario il d.P.R. n. 484/1997 non tiene affatto conto, non essendo stato,a sua volta, modificato in ragione del mutato anzidetto regime.Ciò precisato, deve, comunque, osservarsi che il d.P.R. n. 484/1997distingue tra incarico di “direzione sanitaria aziendale” (art. 1) e “secondolivello dirigenziale” (segnatamente: artt. 3-6).L’art. 1 citato prevede che l’“incarico di direzione sanitaria aziendaleè riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto peralmeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutturesanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e cheNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo7 previsto per l’area di sanità pubblica”.Il “secondo livello dirigenziale” è regolato dal Capo II dello stessod.P.R. n. 484/1997, per il cui accesso è richiesto, anzitutto, che si sia inpossesso delle “condizioni soggettive ed oggettive minime per poterpartecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (art. 3).Pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 -come già modificato dal d.l. 18.11.1996, n. 583, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17.1.1997, n. 4 - è (recte: “era”, secondoquanto sopra precisato) necessario aver avuto accesso al “primo livellodella dirigenza del ruolo sanitario”, ciò che – sempre a mente dello stessocomma 3 – avviene “attraverso concorso pubblico”; donde, la possibilità di“attribuzione dell’incarico” previa selezione da parte di appositacommissione.In altri termini, condizione “minima” per l’accesso al secondo livellodirigenziale è (era) quella di essere entrato al primo livello tramitepubblico concorso. Di qui, poi, i requisiti ulteriori stabiliti dall’art. 5 delmedesimo d.P.R. n. 484/1997, tra cui la “anzianità di servizio di setteanni”.Del resto, lo stesso Consiglio di Stato non dubitava del fatto che l’incaricodi direzione presupponesse la “qualifica” di dirigente sanitario e venisseconferito all’interno di un rapporto d’impiego già costituito, con laconseguenza che le controversie andavano ricondotte nell’alveo dellagiurisdizione del G.O. in quanto inerenti al rapporto di pubblico impiegoormai contrattualizzato.In siffatti termini, C.d.S., V, n. 1519/2001, in riferimento aconferimento di incarico di secondo livello dirigenziale, ebbe ad affermareche esso “costituisce la posizione apicale della dirigenza sanitaria”,potendo aspirarvi “solo i dirigenti del Servizio sanitario nazionale”,Numero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026trattandosi, quindi, «di un incarico che presuppone, la qualifica di“dirigente sanitario” viene conferito e si svolge all’interno del rapportod’impiego del personale sanitario».In ogni caso, alla luce del mutamento normativo seguito alla novelladel 1999 (d.lgs. n. 299/1999), che ha unificato il livello della dirigenzasanitaria, non può il d.P.R. n. 484/1997, fonte regolamentare – comedetto, rimasta immutata –, essere interpretato in contrasto con la fontesuperiore, ossia la legge costituita dal d.lgs. n. 502/1992, nellaformulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999, che nonprevede più un duplice livello di dirigenza sanitaria.6.1.2. - L’assetto così delineato trova ulteriore conferma nellaprevisione di cui al comma 7-quinquies dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992,introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, che fa divieto di utilizzare i“contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies” per ilconferimento dell’incarico di struttura complessa.I contratti a tempo determinato di cui all’art. 15-septies(disposizione inserita dal d.lgs. n. 229/1999) sono contratti (dalla duratanon inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà dirinnovo) di conferimento di “per l’espletamento di funzioni di particolarerilevanza e di interesse strategico”, entro un certo limite della stessa“dotazione organica della dirigenza sanitaria”, con personale laureato cheabbia “svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziendepubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio infunzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolarespecializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dallaformazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientificheo da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento diquiescenza”.Il citato comma 7-quinquies esclude, quindi, che l’attribuzionedell’incarico di direzione di struttura complessa possa essere affidato al diNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026fuori dell’appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria, con contratto adhoc di costituzione del rapporto di lavoro con l’A.S.6.1.3. - Dunque, il primo passaggio argomentativo è che ilconferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non integraun concorso in senso tecnico, ossia un concorso per l’“assunzione” o“reclutamento” di dipendenti pubblici, giacché comporta soltantol’attribuzione della “funzione dirigenziale”, ossia di un incarico temporaneo(art. 15-ter, comma1), sottoposto a verifica annuale (art. 15, comma 6),rinnovabile alla scadenza (art. 15-ter, comma 2) e revocabile (art. 15-ter,comma 3).Donde, l’irrilevanza che la selezione per l’attribuzione dell’incarico,rimessa ad apposita commissione, sia “aperta” anche a sanitari che nonsiano dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che l’ha bandita, posto che, in baseall’ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fontelegislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è – comedetto - l’aver superato il concorso pubblico per l’immissione nel ruolo“unico” della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia “unico”), costituisce laprovvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinentialla relativa funzione.6.2. - Tuttavia, l’aver escluso essere in presenza di un concorso perl’accesso “all’impiego pubblico” – nella specie, al ruolo della dirigenzasanitaria – non esaurisce di per sé il tema della “concorsualità” dellaprocedura selettiva di cui al comma 7-bis dell’art. 15.6.2.1. - Di qui muove il secondo piano argomentativo a fondamentodella soluzione adottata.6.2.1.1. - La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidatanel reputare che il riferimento all’assunzione, contenuto nel comma 4dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, vada inteso in senso non strettamenteletterale, ma come comprendente le “prove selettive dirette a permetterel’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore” (tra leNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026molte: Cass., S.U., n. 15403/2003; Cass., S.U., n. 3948/2004, Cass.,S.U., n. 6217/2005, Cass., S.U., n. 3717/2007; Cass., S.U., n.26270/2016).In particolare, per quanto qui rileva (e, alla luce di quanto innanziprecisato, non rileva il profilo della “concorsualità” per la partecipazionedegli “esterni”), il concorso è ugualmente rivolto all’assunzione quantevolte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nelpassaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale dacomportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.Le progressioni che, invece, si hanno all’interno di ciascuna areaprofessionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevatemeramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livellofunzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e diresponsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, art.52, comma 1), sono affidate a procedure poste in esseredall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato(art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).6.2.1.2. - Ciò premesso, va ribadito e precisato – alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 29817/2008; Cass.n. 27888/2009; Cass. n. 18703/2019) - che, nell’assetto delineato dald.lgs. n. 29/1993 e confermato dal d.lgs. n. 165/2001, “la riforma delladirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezionedella dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo dellacarriera dei funzionari pubblici, a una concezione della stessa dirigenza ditipo funzionale”.Sicché, “proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, … laqualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inseritanell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento dideterminate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale deldipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoroNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamenteper effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale”.Ne deriva, quindi, l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c.,come stabilito ora dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza,dall’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993.Pertanto, la cessazione di un incarico di funzione, e la successivad.lgs. n. 165/2001, non determina un demansionamento (Cass. n.8674/2018).6.2.1.3. – In particolare, poi, quanto alla dirigenza sanitaria,“collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unicolivello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali egestionali” (così il più volte richiamato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992),l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. è stata ribaditadall’art. 15-ter, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, inserito dald.lgs. n. 229/1999.Peraltro, a conferma di quanto sinora evidenziato, il comma 5dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 prevede che il dirigente medico, anchedi struttura complessa, all’esito delle verifiche annuali sullo svolgimentodella relativa attività, possa essere confermato “nell’incarico” o ottenere il“conferimento di altro incarico di pari rilievo”, salva l’applicazione dell’art.9, comma 32, del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 122/2010), il quale, anche in assenza di una valutazionenegativa, consente all’A.S., per la sola ipotesi di revoca dell’incarico allascadenza, di conferire al medesimo dirigente “un altro incarico, anche divalore economico inferiore”, con ciò potendo essere anche incarico non di“pari rilievo” di quello precedentemente conferito.6.2.1.4. - Dunque, la morfologia del ruolo unico della dirigenzasanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualificadirigenziale disegnata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alleNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere chel’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base allaselezione di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possaintegrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad unaposizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare unanovazione oggettiva del rapporto di lavoro.7. - Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffattocontesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella suadimensione di “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione,“interna”, di progressione di carriera), l’atto di conferimento dell’incaricodirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cuiall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l’ulteriore precisazione chei provvedimenti adottati dalle [OSCURATO:PERSONA] sono da considerare comeriguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazionipubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale dellestesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico cheperseguono (tra le altre: Cass., S.U. n. 17783/2013; Cass., S.U., n.15304/2014; Cass., S.U., n. 25048/2016; Cass., S.U., n. 4227/2017).E’, dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quellaaffermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001)secondo cui “il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto dellaspecialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessigenerali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubblicheamministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate,quanto alla tutela giudiziaria, nell’ampia categoria dei diritti di cui all’art.2907 cod. civ. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità(v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)”.Sicché, come posto in risalto da una parte della dottrina, nel caso inesame non solo mancherebbe una espressa e tipica attribuzione di potereNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026amministrativo, ma verrebbe in evidenza una previsione – per l’appunto, ilcitato art. 5, comma 2 - che quel potere escluderebbe affatto, riferendosi,peraltro, non solo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro,ma anche alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e, inparticolare, alla direzione e all’organizzazione del lavoro nell’ambito degliuffici.Ne consegue, quindi, che la modifica al comma 7-bis dell’art. 15 deld.lgs. n. 502/1992, recata dall’art. 10 della legge n. 118/2022, nell’avereliso la discrezionalità del dirigente generale dell’A.S. nel conferimentodell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determinacome effetto l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito di quelle delconcorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non giàmutare la natura privatistica dell’incarico, ma soltanto prevedere unvincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali nonsi sottrare il pubblico impiego privatizzato.In tal senso, il limite alla discrezionalità datoriale, con l’imposizionedella nomina del dirigente-candidato che, all’esito della valutazionecomparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trovagiustificazione nell’esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buonandamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost., che già in precedenza lagiurisprudenza di questa Corte aveva avuto presente nell’operare laverifica sul conferimento dell’incarico dirigenziale (anche di direzione distruttura complessa), in base a procedura selettiva, secondo le regole dicorrettezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., qualeprecipitato privatistico di detti principi (tra le altre: Cass. n. 18972/2015;Cass. n. 28879/2017; Cass. n. 1488/2024).E proprio nell’ottica della vincolatività della scelta del dirigentegenerale dell’A.S. – che si traduce nell’atto di conferimento di direzione distruttura complessa quale espressione di un potere privatistico e non giàdi potere amministrativo – viene ad essere rinvigorito il regime di tutelaNumero registro generale 10408/2025Numero sezionale 399/2025Numero di raccolta generale 6970/2026Data pubblicazione 24/03/2026somministrato dal comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, checonsente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, diaccertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei dirittitutelati”.A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametriobiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietàdell’incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’interventogiudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche arimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio.8. – Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; ilmedesimo giudice provvederà alla regolamentazione anche delle speseprocessuali del presente regolamento preventivo di giurisdizione. P.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale ilprocesso dovrà essere riassunto nel termine di legge;rimette al predetto giudice la liquidazione delle spese del presenteregolamento di giurisdizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unitedella Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025.Il PresidentePasquale D’AscolaP.Q.Mdichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale ilprocesso dovrà essere riassunto nel termine di legge;rimette al predetto giudice la liquidazione delle spese del presenteregolamento di giurisdizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unitedella Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025.Il PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 06970/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris