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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26669/2026

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appello di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 1° dicembre 2025, la Corte di appello di Lecce harigettato la richiesta, volta ad ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione,avanzata da [OSCURATO:PERSONA], assolto in via definitiva con sentenza delGiudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 gennaio 2023,irrevocabile il 6 ottobre 2023, in relazione al periodo di detenzione subìto dal 22gennaio 2022, data nella quale era stato ristretto in carcere fino al 9 novembre2022, per essere successivamente sottoposto, in sostituzione della misura dimassimo rigore, agli arresti domiciliari a fare data dal 10 novembre al 6dicembre 2022, in qualità di indagato, nell’ambito del proc.

RGnr 9103/2018, peruna serie di delitti, segnatamente ascritti al capo 51) - artt. 81 cpv., 110, 648cod. pen., artt. 2, 4, 7 l. n. 895 del 1967, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen. -; capo 52) - artt. 110, 635, commi 1, 2 n.1, cod. pen., aggravato aisensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. -; capo 53) – artt. artt. 110, 635, commi 1, 2n.1, cod. pen., aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen. -, commessi in Manduria ein Oria il 27 maggio 2019.La vicenda cautelare ebbe a caratterizzarsi, con riferimento ai capi 52) e53) della contestazione provvisoria, per l’annullamento dell’ordinanza geneticagiusta decisione del Tribunale del riesame, che aveva invece confermato lacautela in relazione alle contestazioni di cui al capo 51).

A seguito di ricorso percassazione interposto dalla difesa, Sez. 2, n. 44188 del 2022, in accoglimentodel motivo afferente alla lacuna motivazionale in ordine alla sussistenza dellagravità indiziaria circa il capo 51) della contestazione provvisoria, aveva dispostol’annullamento con rinvio del provvedimento e, giudicando in sede di rinvio,l’ordinanza genetica era stata successivamente annullata in data 6 dicembre2022.

All’esito, era stata disposta la liberazione dell’indagato, rimesso in libertàcon provvedimento del 13 dicembre 2022; egli era stato quindi irrevocabilmenteassolto per non avere commesso il fatto con sentenza del 6 ottobre 2023.La Corte di appello ha respinto la richiesta di indennizzo sul rilievo dellasussistenza del comportamento gravemente colposo del richiedente, ravvisatosulla scorta del contenuto di captazioni (progr. n. 468 del 27 maggio 2019, dec.721/19, R.I., all. 1450) relative a conversazioni intercorse tra GiuseppeArgentiero e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si delineava la concessione di una sorta diautorizzazione a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], che, in ipotesi di accusa, sarebbestata volta a consentire l’attuazione di un piano criminale mirante a realizzareun’azione ritorsiva contro il clan rivale.

Tale profilo trovava ulteriore conferma,nell’avviso della Corte distrettuale, nella conversazione intervenuta tra WalterModeo e [OSCURATO:PERSONA] (progr. n. 1933 del 27 maggio 2019, dec. 1364/18,R.I., all. 1451), in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva al ricordato [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erastato informato dell’azione violenta, appellando quest’ultimo con il soprannomedi “Piccolino” e dicendo che egli sapeva tutto («Sa già tutto, digli che sono tuttibruciati»).In proposito, la Corte di appello ha osservato che la sera del 27 maggio2019, l’abitazione della compagna di [OSCURATO:PERSONA], legato a RobertoMazzuti, componente del clan rivale, era stata attinta da numerosi colpi d’armada fuoco, risultando così la riprova del fatto che la frase da ultimo ricordatariguardava proprio la vicenda in relazione alla quale era stata emessa l’ordinanzacautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, l’arrestato non aveva fornito, inmerito, alcun chiarimento, essendosi avvalso della facoltà di non risponderenell’interrogatorio cd. di garanzia e non aveva in alcun modo dato conto dellanatura del rapporto con [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di tale quadro, il giudice della riparazione ha osservato che leconversazioni intercorse, aventi l’illustrato contenuto, e i colpi d’arma da fuocoesplosi contro l’abitazione della compagna di Zanzarella costituivano elementieziologicamente collegati all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, che,secondo la valutazione ex ante che è chiamata a compiere la Corte di appello neigiudizi di riparazione per l’ingiusta detenzione, erano stati suscettibili diingenerare nell’Autorità giudiziaria il convincimento che si trattasse di rapportifinalizzati all’attuazione di rapporti illeciti, sicché ha rigettato la domanda.2.

Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,la difesa del richiedente deduce un motivo di doglianza ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), e), articolato sotto il duplice profilo della violazione di legge edel vizio motivazionale.La ricorrente censura il provvedimento della Corte di appello la cuimotivazione sarebbe illegittima, illogica e contraddittoria, oltre che inosservantedell’art. 314 cod. proc. pen.Ripercorrendo i tratti essenziali della vicenda, caratterizzata da pronunciaassolutoria per non avere commesso il fatto, si censura che la condotta diArgentiero sia stata ritenuta gravemente colposa, lamentando che, in proposito,sia stato impropriamente valorizzato il silenzio serbato dall’indagato, senzafornire spiegazioni circa i dialoghi captati e, tra l’altro, omettendo di fornirespecifiche argomentazioni in ordine alla gravità della colpa.Sarebbe stata rimarcata, in modo incongruente, la condotta emersa dallasentenza di assoluzione, invece che di quella, idonea a tale fine, posta a basedella misura cautelare e se tale materiale risulta, come nel caso, coincidente equindi l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni di applicabilità dellamisura avviene sulla base degli stessi elementi delibati ai fini della pronunciadella sentenza assolutoria, non resterebbe spazio per la valutazione relativaall’incidenza di dolo o colpa grave da parte del richiedente.La Corte sarebbe pertanto incorsa in errore in quanto, affermando chel’assoluzione era avvenuta per mancanza di gravità indiziaria degli elementi acarico di [OSCURATO:PERSONA], e quindi sulla base degli stessi elementi valutati dal giudicedella cautela, non avrebbe dovuto rimarcare la sussistenza della condottasinergica del richiedente, al più ascrivibile a colpa lieve, in quanto, come statuitoda Sez.

U, D’Ambrosio, il giudice sarebbe stato in condizione di negare ocomunque revocare la misura.La difesa ricorrente rimarca che gli elementi, valutati dal giudice dellacognizione insufficienti a fondare una pronuncia di condanna, erano stati inveceimpropriamente ritenuti suscettibili di giustificare l’emissione e il mantenimentodella misura cautelare e che, in ogni caso, la motivazione sarebbe lacunosa eillogica nell’indicare la sussistenza del nesso causale tra comportamento delrichiedente rispetto all’adozione e al mantenimento della misura, concludendocon la richiesta di annullamento.3.

Il Ministero dell ’Economia e delle Finanze, rappresentatodall’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale chiede che ilricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Ritiene il Collegio che la Corte di appello sia incorsa nell’inosservanzadei principi in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione di cui all’art. 314,comma 2, cod. proc. pen., afferente all’ipotesi di cd. ingiustizia formale.Giova, a tale fine, ripercorrere la vicenda oggetto del presente giudizio,sintetizzabile nei seguenti termini:-con ordinanza del giudice delle indagini preliminari, GiuseppeArgentiero è stato sottoposto a custodia in carcere dal 22 gennaio 2022per tre incolpazioni (capi 51, 52, 53), relative, rispettivamente, aiseguenti delitti: artt. 81 cpv., 110, 648 cod. pen., artt. 2, 4 7 l. n. 895 del1967, art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 51); artt. 110, 635, commi 1, 2 n.1,cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. (capo 52); artt. artt. 110, 635, commi 1, 2n.1, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. (capo 53), commessi il 27 maggio2019, in Manduria e in Oria;-con ordinanza del 4 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Lecceha disposto l’annullamento del provvedimento genetico con riferimento aicapi 52), 53), respingendo invece l’impugnazione in relazione al capo 51),sicché la misura cautelare ebbe a sopravvivere limitatamente aquest’ultima incolpazione;-con sentenza della Sez. 2, n. 44188 del 21/11/2022 è stato dispostol’annullamento con rinvio del provvedimento del Tribunale del riesame, inaccoglimento del motivo di ricorso afferente al vizio motivazionaleconcernente la gravità indiziaria, in relazione al residuo capo 51), avendola Corte di cassazione, Sezione Seconda, evidenziato che le conversazionilasciavano trasparire un generico assenso a compiere un’azione delittuosadai confini indefiniti e quindi non idoneo a supportare, con il dovuto gradodi certezza, la cui sussistenza necessita anche nella fase cautelare, ungiudizio di compartecipazione morale alla detenzione e al possessodell’arma;-giudicando in sede di rinvio, con ordinanza del 6 dicembre 2022,Tribunale del riesame ha disposto, infine, l’annullamento dell’ordinanzagenetica con la conseguente liberazione dell’indagato.2.

A fronte della descritta scansione della vicenda cautelare, ilprovvedimento impugnato afferma che, al momento dell’emissione dellamisura, il comportamento colposo di [OSCURATO:PERSONA], come emerso dalleconversazioni e non chiarito, in conseguenza del silenzio serbato,mediante una spiegazione alternativa, ebbe a rivestire efficacia sinergicarispetto all’adozione della cautela.Così procedendo, il giudice della riparazione, premesso il principio,consolidato in giurisprudenza sulla scorta di Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995,dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638-01, della reciproca autonomia deigiudizi penale e della riparazione e delineati, tratteggiando i contorni diun’ipotesi di ingiustizia cd. formale, risulta incorso in erronea applicazionedella relativa disciplina, per avere omesso di confrontarsi con lacircostanza che il quadro indiziario risulta essere stato disarticolato, già infase cautelare, all’esito della pronuncia della Corte di cassazione e delseguente annullamento dell’ordinanza, in sede di giudizio di rinvio, daparte del Tribunale del riesame di Lecce.2.1.

In ipotesi di cd. ingiustizia formale, sarebbe stato inverorichiesto al giudice della riparazione di valutare se ricorressero ipresupposti per attribuire rilievo alla condotta ostativa ascrivibile alricorrente, sulla scorta dell’enunciato di Sez.

U, D’ambrosio che ebbero apronunciarsi sulla questione se la circostanza dell'avere dato o concorso adare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave operi, qualecondizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione peringiusta detenzione, anche nell'ipotesi, prevista dall'art. 314, comma 2,cod. proc. pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare inassenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod.proc. pen. (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01).2.2.

Occorre ricordare che il diritto alla riparazione è riconosciuto,in via principale, dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., con riferimentoall'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia dellacustodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia, cd.sostanziale, discenda, non già da elementi afferenti al momento della suaapplicazione, bensì dal semplice dato postumo del definitivoproscioglimento con una delle ampie formule previste.

In tale caso, ilriconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizionedella inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa delsoggetto causativa, ovvero con-causativa, della restrizione.A mente dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto allariparazione spetta, altresì, al prosciolto per qualsiasi causa o alcondannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodiacautelare, quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che ilprovvedimento applicativo della misura è stato emesso o mantenutosenza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen.; tale disciplina si applica, alle medesimecondizioni, a favore delle persone nei cui confronti siano stati pronunciatiil provvedimento di archiviazione oppure la sentenza di non luogo aprocedere.L'ipotesi normativa prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.riguarda i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo, e quindi anchein caso di condanna, sia accertato con decisione irrevocabile che lacustodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente.In tale evenienza, l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare,rilevando i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati conprovvedimento irrevocabile, cioè l'assenza delle condizioni di applicabilitàpreviste dagli artt. 273 (gravi indizi di colpevolezza, cause digiustificazione e di non punibilità, cause di estinzione del reato) e dall’art.280 cod. proc. pen. (titolo del reato, ovvero reato punito con penaedittale inferiore al limite quantitativo indicato).Lo «stesso diritto» (di cui al primo comma) è, dunque,riconosciuto, a mente dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,indipendentemente dall'esito finale del processo di merito, a colui che siastato sottoposto a custodia cautelare, previo accertamento, con decisioneirrevocabile, circa la non conformità rispetto alle previsioni di cui agli artt.273 e 280 cod. proc. pen. (cd. ingiustizia formale).2.3.

Ciò premesso, Sez.

U, D'Ambrosio hanno altresì chiarito che,ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non solo occorre siaintervenuta una pronuncia definitiva (di merito o cautelare) che abbiaaccertato l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misuracautelare, ma anche che l'illegittimità della misura cautelare fossericonoscibile dal Giudice per le indagini preliminari al momentodell'emissione del provvedimento restrittivo; risulta, pertanto,imprescindibile che il giudice della riparazione si faccia carico di verificarese l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia stataaffermata (nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito) sulla basedi decisivi elementi emersi in un momento successivo a quello della suaadozione (o della sua conservazione), oppure sulla base dei medesimiindici conosciuti dal giudice della cautela.

Nel caso in cui il Giudice per leindagini preliminari fosse stato oggettivamente nelle condizioni di negareo revocare la misura, nessuna efficienza causale potrebbe inveroassumere la condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato, attesoche il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggettorispetto ad una valutazione al cui esito è stata esclusa la sussistenza dellecondizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen.Così, in conformità alle ricordate Sez.

U, D’Ambrosio, è statoaffermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, (tra le molte,Sez. 4, n. 18445 del 24/02/2026, Orlando, Rv. 289925-01) che, in talicasi, ove il giudice della cautela si sia trovato nelle oggettive condizioni dinegare o revocare la misura, alcuna efficienza causale nella suadeterminazione può essere attribuita al destinatario della stessa.Coglie, pertanto, nel segno la difesa ricorrente, nel dolersi che laCorte di appello non abbia osservato i ricordati principi espressi da Sez.

U,D’Ambrosio, laddove l’ordinanza unicamente si appunta sulla ravvisatacausa impeditiva dell’insorgere del diritto alla riparazione, individuandonel’ostatività nell’avere dato il richiedente causa all’instaurazione dellacustodia cautelare per colpa grave, alla luce di comportamenti, dei quali siè dato conto nel Ritenuto in fatto, sì come improntati a macroscopicaleggerezza e imprudenza, suscettibili di capacità sinergica rispetto alprovvedimento restrittivo della libertà personale.3.

Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, che provvederà anchealla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio dilegittimità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appellodi lecce cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti perquesto giudizio di legittimita'.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 1° dicembre 2025, la Corte di appello di Lecce harigettato la richiesta, volta ad ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione,avanzata da [OSCURATO:PERSONA], assolto in via definitiva con sentenza delGiudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 gennaio 2023,irrevocabile il 6 ottobre 2023, in relazione al periodo di detenzione subìto dal 22gennaio 2022, data nella quale era stato ristretto in carcere fino al 9 novembre2022, per essere successivamente sottoposto, in sostituzione della misura dimassimo rigore, agli arresti domiciliari a fare data dal 10 novembre al 6dicembre 2022, in qualità di indagato, nell’ambito del proc. RGnr 9103/2018, peruna serie di delitti, segnatamente ascritti al capo 51) - artt. 81 cpv., 110, 648cod. pen., artt. 2, 4, 7 l. n. 895 del 1967, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen. -; capo 52) - artt. 110, 635, commi 1, 2 n.1, cod. pen., aggravato aisensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. -; capo 53) – artt. artt. 110, 635, commi 1, 2n.1, cod. pen., aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen. -, commessi in Manduria ein Oria il 27 maggio 2019.La vicenda cautelare ebbe a caratterizzarsi, con riferimento ai capi 52) e53) della contestazione provvisoria, per l’annullamento dell’ordinanza geneticagiusta decisione del Tribunale del riesame, che aveva invece confermato lacautela in relazione alle contestazioni di cui al capo 51). A seguito di ricorso percassazione interposto dalla difesa, Sez. 2, n. 44188 del 2022, in accoglimentodel motivo afferente alla lacuna motivazionale in ordine alla sussistenza dellagravità indiziaria circa il capo 51) della contestazione provvisoria, aveva dispostol’annullamento con rinvio del provvedimento e, giudicando in sede di rinvio,l’ordinanza genetica era stata successivamente annullata in data 6 dicembre2022. All’esito, era stata disposta la liberazione dell’indagato, rimesso in libertàcon provvedimento del 13 dicembre 2022; egli era stato quindi irrevocabilmenteassolto per non avere commesso il fatto con sentenza del 6 ottobre 2023.La Corte di appello ha respinto la richiesta di indennizzo sul rilievo dellasussistenza del comportamento gravemente colposo del richiedente, ravvisatosulla scorta del contenuto di captazioni (progr. n. 468 del 27 maggio 2019, dec.721/19, R.I., all. 1450) relative a conversazioni intercorse tra GiuseppeArgentiero e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si delineava la concessione di una sorta diautorizzazione a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], che, in ipotesi di accusa, sarebbestata volta a consentire l’attuazione di un piano criminale mirante a realizzareun’azione ritorsiva contro il clan rivale. Tale profilo trovava ulteriore conferma,nell’avviso della Corte distrettuale, nella conversazione intervenuta tra WalterModeo e [OSCURATO:PERSONA] (progr. n. 1933 del 27 maggio 2019, dec. 1364/18,R.I., all. 1451), in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva al ricordato [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erastato informato dell’azione violenta, appellando quest’ultimo con il soprannomedi “Piccolino” e dicendo che egli sapeva tutto («Sa già tutto, digli che sono tuttibruciati»).In proposito, la Corte di appello ha osservato che la sera del 27 maggio2019, l’abitazione della compagna di [OSCURATO:PERSONA], legato a RobertoMazzuti, componente del clan rivale, era stata attinta da numerosi colpi d’armada fuoco, risultando così la riprova del fatto che la frase da ultimo ricordatariguardava proprio la vicenda in relazione alla quale era stata emessa l’ordinanzacautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, l’arrestato non aveva fornito, inmerito, alcun chiarimento, essendosi avvalso della facoltà di non risponderenell’interrogatorio cd. di garanzia e non aveva in alcun modo dato conto dellanatura del rapporto con [OSCURATO:PERSONA].Alla luce di tale quadro, il giudice della riparazione ha osservato che leconversazioni intercorse, aventi l’illustrato contenuto, e i colpi d’arma da fuocoesplosi contro l’abitazione della compagna di Zanzarella costituivano elementieziologicamente collegati all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, che,secondo la valutazione ex ante che è chiamata a compiere la Corte di appello neigiudizi di riparazione per l’ingiusta detenzione, erano stati suscettibili diingenerare nell’Autorità giudiziaria il convincimento che si trattasse di rapportifinalizzati all’attuazione di rapporti illeciti, sicché ha rigettato la domanda.2. Con ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,la difesa del richiedente deduce un motivo di doglianza ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), e), articolato sotto il duplice profilo della violazione di legge edel vizio motivazionale.La ricorrente censura il provvedimento della Corte di appello la cuimotivazione sarebbe illegittima, illogica e contraddittoria, oltre che inosservantedell’art. 314 cod. proc. pen.Ripercorrendo i tratti essenziali della vicenda, caratterizzata da pronunciaassolutoria per non avere commesso il fatto, si censura che la condotta diArgentiero sia stata ritenuta gravemente colposa, lamentando che, in proposito,sia stato impropriamente valorizzato il silenzio serbato dall’indagato, senzafornire spiegazioni circa i dialoghi captati e, tra l’altro, omettendo di fornirespecifiche argomentazioni in ordine alla gravità della colpa.Sarebbe stata rimarcata, in modo incongruente, la condotta emersa dallasentenza di assoluzione, invece che di quella, idonea a tale fine, posta a basedella misura cautelare e se tale materiale risulta, come nel caso, coincidente equindi l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni di applicabilità dellamisura avviene sulla base degli stessi elementi delibati ai fini della pronunciadella sentenza assolutoria, non resterebbe spazio per la valutazione relativaall’incidenza di dolo o colpa grave da parte del richiedente.La Corte sarebbe pertanto incorsa in errore in quanto, affermando chel’assoluzione era avvenuta per mancanza di gravità indiziaria degli elementi acarico di [OSCURATO:PERSONA], e quindi sulla base degli stessi elementi valutati dal giudicedella cautela, non avrebbe dovuto rimarcare la sussistenza della condottasinergica del richiedente, al più ascrivibile a colpa lieve, in quanto, come statuitoda Sez. U, D’Ambrosio, il giudice sarebbe stato in condizione di negare ocomunque revocare la misura.La difesa ricorrente rimarca che gli elementi, valutati dal giudice dellacognizione insufficienti a fondare una pronuncia di condanna, erano stati inveceimpropriamente ritenuti suscettibili di giustificare l’emissione e il mantenimentodella misura cautelare e che, in ogni caso, la motivazione sarebbe lacunosa eillogica nell’indicare la sussistenza del nesso causale tra comportamento delrichiedente rispetto all’adozione e al mantenimento della misura, concludendocon la richiesta di annullamento.3. Il Ministero dell ’Economia e delle Finanze, rappresentatodall’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale chiede che ilricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Ritiene il Collegio che la Corte di appello sia incorsa nell’inosservanzadei principi in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione di cui all’art. 314,comma 2, cod. proc. pen., afferente all’ipotesi di cd. ingiustizia formale.Giova, a tale fine, ripercorrere la vicenda oggetto del presente giudizio,sintetizzabile nei seguenti termini:-con ordinanza del giudice delle indagini preliminari, GiuseppeArgentiero è stato sottoposto a custodia in carcere dal 22 gennaio 2022per tre incolpazioni (capi 51, 52, 53), relative, rispettivamente, aiseguenti delitti: artt. 81 cpv., 110, 648 cod. pen., artt. 2, 4 7 l. n. 895 del1967, art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 51); artt. 110, 635, commi 1, 2 n.1,cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. (capo 52); artt. artt. 110, 635, commi 1, 2n.1, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. (capo 53), commessi il 27 maggio2019, in Manduria e in Oria;-con ordinanza del 4 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Lecceha disposto l’annullamento del provvedimento genetico con riferimento aicapi 52), 53), respingendo invece l’impugnazione in relazione al capo 51),sicché la misura cautelare ebbe a sopravvivere limitatamente aquest’ultima incolpazione;-con sentenza della Sez. 2, n. 44188 del 21/11/2022 è stato dispostol’annullamento con rinvio del provvedimento del Tribunale del riesame, inaccoglimento del motivo di ricorso afferente al vizio motivazionaleconcernente la gravità indiziaria, in relazione al residuo capo 51), avendola Corte di cassazione, Sezione Seconda, evidenziato che le conversazionilasciavano trasparire un generico assenso a compiere un’azione delittuosadai confini indefiniti e quindi non idoneo a supportare, con il dovuto gradodi certezza, la cui sussistenza necessita anche nella fase cautelare, ungiudizio di compartecipazione morale alla detenzione e al possessodell’arma;-giudicando in sede di rinvio, con ordinanza del 6 dicembre 2022,Tribunale del riesame ha disposto, infine, l’annullamento dell’ordinanzagenetica con la conseguente liberazione dell’indagato.2. A fronte della descritta scansione della vicenda cautelare, ilprovvedimento impugnato afferma che, al momento dell’emissione dellamisura, il comportamento colposo di [OSCURATO:PERSONA], come emerso dalleconversazioni e non chiarito, in conseguenza del silenzio serbato,mediante una spiegazione alternativa, ebbe a rivestire efficacia sinergicarispetto all’adozione della cautela.Così procedendo, il giudice della riparazione, premesso il principio,consolidato in giurisprudenza sulla scorta di Sez. U, n. 43 del 13/12/1995,dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638-01, della reciproca autonomia deigiudizi penale e della riparazione e delineati, tratteggiando i contorni diun’ipotesi di ingiustizia cd. formale, risulta incorso in erronea applicazionedella relativa disciplina, per avere omesso di confrontarsi con lacircostanza che il quadro indiziario risulta essere stato disarticolato, già infase cautelare, all’esito della pronuncia della Corte di cassazione e delseguente annullamento dell’ordinanza, in sede di giudizio di rinvio, daparte del Tribunale del riesame di Lecce.2.1. In ipotesi di cd. ingiustizia formale, sarebbe stato inverorichiesto al giudice della riparazione di valutare se ricorressero ipresupposti per attribuire rilievo alla condotta ostativa ascrivibile alricorrente, sulla scorta dell’enunciato di Sez. U, D’ambrosio che ebbero apronunciarsi sulla questione se la circostanza dell'avere dato o concorso adare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave operi, qualecondizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione peringiusta detenzione, anche nell'ipotesi, prevista dall'art. 314, comma 2,cod. proc. pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare inassenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod.proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01).2.2. Occorre ricordare che il diritto alla riparazione è riconosciuto,in via principale, dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., con riferimentoall'ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia dellacustodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia, cd.sostanziale, discenda, non già da elementi afferenti al momento della suaapplicazione, bensì dal semplice dato postumo del definitivoproscioglimento con una delle ampie formule previste. In tale caso, ilriconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizionedella inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa delsoggetto causativa, ovvero con-causativa, della restrizione.A mente dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto allariparazione spetta, altresì, al prosciolto per qualsiasi causa o alcondannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodiacautelare, quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che ilprovvedimento applicativo della misura è stato emesso o mantenutosenza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen.; tale disciplina si applica, alle medesimecondizioni, a favore delle persone nei cui confronti siano stati pronunciatiil provvedimento di archiviazione oppure la sentenza di non luogo aprocedere.L'ipotesi normativa prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.riguarda i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo, e quindi anchein caso di condanna, sia accertato con decisione irrevocabile che lacustodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente.In tale evenienza, l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare,rilevando i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati conprovvedimento irrevocabile, cioè l'assenza delle condizioni di applicabilitàpreviste dagli artt. 273 (gravi indizi di colpevolezza, cause digiustificazione e di non punibilità, cause di estinzione del reato) e dall’art.280 cod. proc. pen. (titolo del reato, ovvero reato punito con penaedittale inferiore al limite quantitativo indicato).Lo «stesso diritto» (di cui al primo comma) è, dunque,riconosciuto, a mente dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,indipendentemente dall'esito finale del processo di merito, a colui che siastato sottoposto a custodia cautelare, previo accertamento, con decisioneirrevocabile, circa la non conformità rispetto alle previsioni di cui agli artt.273 e 280 cod. proc. pen. (cd. ingiustizia formale).2.3. Ciò premesso, Sez. U, D'Ambrosio hanno altresì chiarito che,ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, non solo occorre siaintervenuta una pronuncia definitiva (di merito o cautelare) che abbiaaccertato l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misuracautelare, ma anche che l'illegittimità della misura cautelare fossericonoscibile dal Giudice per le indagini preliminari al momentodell'emissione del provvedimento restrittivo; risulta, pertanto,imprescindibile che il giudice della riparazione si faccia carico di verificarese l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia stataaffermata (nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito) sulla basedi decisivi elementi emersi in un momento successivo a quello della suaadozione (o della sua conservazione), oppure sulla base dei medesimiindici conosciuti dal giudice della cautela. Nel caso in cui il Giudice per leindagini preliminari fosse stato oggettivamente nelle condizioni di negareo revocare la misura, nessuna efficienza causale potrebbe inveroassumere la condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato, attesoche il sindacato sul comportamento (doloso o colposo) del soggettorispetto ad una valutazione al cui esito è stata esclusa la sussistenza dellecondizioni di applicabilità della misura ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen.Così, in conformità alle ricordate Sez. U, D’Ambrosio, è statoaffermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, (tra le molte,Sez. 4, n. 18445 del 24/02/2026, Orlando, Rv. 289925-01) che, in talicasi, ove il giudice della cautela si sia trovato nelle oggettive condizioni dinegare o revocare la misura, alcuna efficienza causale nella suadeterminazione può essere attribuita al destinatario della stessa.Coglie, pertanto, nel segno la difesa ricorrente, nel dolersi che laCorte di appello non abbia osservato i ricordati principi espressi da Sez. U,D’Ambrosio, laddove l’ordinanza unicamente si appunta sulla ravvisatacausa impeditiva dell’insorgere del diritto alla riparazione, individuandonel’ostatività nell’avere dato il richiedente causa all’instaurazione dellacustodia cautelare per colpa grave, alla luce di comportamenti, dei quali siè dato conto nel Ritenuto in fatto, sì come improntati a macroscopicaleggerezza e imprudenza, suscettibili di capacità sinergica rispetto alprovvedimento restrittivo della libertà personale.3. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, che provvederà anchealla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio dilegittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appellodi lecce cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti perquesto giudizio di legittimita'.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris