CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, al contrario, argomenta puntualmente la sussistenza di esigenze di prevenzione sulla base della gravità e dell'estremo allarme caratterizzanti il reato commesso da Pozzoli); Considerato, inoltre, che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dai correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente si è limitato ad asserire l'insussistenza di legami di Pozzoli con ambienti criminali, senza nulla affermare sulla citata gravità del reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.