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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20044/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 27 novembre 2021 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato alla Ibnoadham la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagata ha proposto tempestivo ricorso.

2.1. Con il primo e il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 e alla adesione di [OSCURATO:PERSONA] al programma criminoso dell'ipotizzata associazione sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che sotto il profilo dell'elemento psicologico. 2.2.

Col terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza di misure non detentive con particolare riguardo agli arresti domiciliari con uso del braccialetto elettronico; misura che era in corso di esecuzione in relazione ad altro reato quanto la custodia cautelare in carcere è stata applicata.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato in più occasioni che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201).

Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801).

3. Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge, in punto di fatto, dall'ordinanza impugnata e da quella del G.i.p. (che il Tribunale del riesame richiama). [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta a misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90.

Secondo l'accusa ella avrebbe contribuito materialmente, quale stabile acquirente e rivenditrice, regolarmente rifornita di eroina e cocaina, all'attività di una associazione a delinquere costituita da più di dieci persone avente sede in Milano e operante dall'agosto del 2019.

Avrebbe inoltre ricevuto dagli altri associati, al fine di farne commercio: in data 11 marzo 2020, un quantitativo imprecisato di cocaina; in data 10 aprile 2020 al prezzo di C 41.000, un chilogrammo circa cocaina; in data 20 aprile 2020, un quantitativo imprecisato di eroina o cocaina.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti gravi indizi del reato associativo costituiti, oltre che dall'esito di intercettazioni, anche da servizi di osservazione e pedinamento.

Con motivazione esauriente, non contraddittoria, né manifestamente illogica il provvedimento impugnato sottolinea (richiamando l'ordinanza del G.i.p.) che l'esistenza di un sodalizio stabilmente dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti è stata monitorata attraverso operazioni di intercettazione e che il 30 aprile 2020 sono stati eseguiti alcuni arresti in flagranza nel corso dei quali, a riscontro dell'ipotesi accusatoria, è stata sequestrata sostanza stupefacente.

Sottolinea che dalle conversazióni emerge: la disponibilità, in capo al sodalizio, di vari tipi di sostanza (eroina, brown sugar, black tar, eroina gialla, eroina rossa, cocaina, hashish); l'esistenza di numerosi clienti «fissi e stabilmente riforniti»; una costante disponibilità di denaro; l'esistenza di forme di solidarietà verso i membri del gruppo resa evidente dal fatto che, dopo l'arresto di alcuni, altri si erano attivati per individuare un luogo idoneo all'applicazione degli arresti domiciliari.

Su questi temi il ricorso non spende argomenti, limitandosi a contestare genericamente l'esistenza della associazione; ne è evidente, dunque, l'inammissibilità per difetto di specificità.3.1.

Oltre a contestare genericamente l'esistenza della associazione, la ricorrente sostiene di essere stata individuata come partecipe sulla base di indizi privi del necessario carattere di gravità.

A questo proposito il ricorso osserva: - che a [OSCURATO:PERSONA] sono state contestate tre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 collocate in un arco di soli trentanove giorni - tra I'll marzo 2020 e il 20 aprile 2020 - a fronte di una attività di indagine protrattasi per più di due anni; - che da una condotta così limitata nel tempo non, può desumersi la partecipazione ad una associazione, per integrare la quale è necessario un legame durevole tra il fornitore e lo spacciatore/acquirente, accompagnato dalla coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta alla attività della associazione.

Il ricorso sostiene che queste condizioni difetterebbero nel caso di specie perché la ricorrente è accusata di aver acquistato sostanza stupefacente in tre occasioni (1'11 marzo 2020, il 10 aprile 2020 e il 20 aprile 2020), ma si tratta in realtà di due soli acquisti.

Come risulterebbe dalle intercettazioni, infatti, la sostanza consegnata il 20 aprile (eroina nera) sostituiva quella consegnata per errore il 10 aprile (eroina gialla) e non è ragionevole immaginare che ad una partecipe della associazione e stabile acquirente venga consegnata sostanza diversa da quella richiesta.

A ciò deve aggiungersi che - come risulta dalle intercettazioni - l'attuale ricorrente era debitrice della associazione: una condizione che - si sostiene - non è compatibile con quella di partecipe al reato associativo.

I motivi di ricorso reiterano argomenti già proposti in sede di gravame e non si confrontano con le motivazioni addotte dal Tribunale per il riesame secondo il quale il contenuto delle conversazioni intercettate fornisce indizi gravi e precisi in favore della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione.

In queste conversazioni, puntualmente riportate nell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] (detto Smali), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano tra loro della «donna di Genova» che Smali (individuato tra i promotori e organizzatori della associazione) «conosce da anni» e della quale «si fida».

In una conversazione [OSCURATO:PERSONA] dice che ha lasciato «un pezzo apposta per lei» e che la donna deve ancora pagare metà del prezzo della cessione precedente, ma la conversazione non lascia trapelare alcuna preoccupazione per il pagamento.

Da questo il Tribunale desume un rapporto fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] con i vertici della associazione che considera indizio grave della partecipazione della donna alla attività associativa.

Quanto all'errore nella consegna della sostanza, secondo il Tribunale il fatto che i fornitori si siano resi disponibili a correggerlo è indice di confidenza e dimestichezza e dimostra che l'indagata aveva piena consapevolezza delle disponibilità del gruppo sia con riferimento alle diverse tipologie di sostanza che con riferimento alle consegne.

L'ordinanza impugnata sottolinea, inoltre, che le consegne erano garantite a domicilio e mai l'odierna ricorrente fu costretta a spostarsi da Genova a Milano per ottenere la sostanza.

La motivazione - congrua e coerente - resiste alle censure difensive perché spiega sulla base di quali elementi di fatto sia stato ritenuto applicabile il principio di diritto secondo il quale: «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991).

4. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura prescelta.

Sottolinea: che, quando l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano è stata eseguita, [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretta agli arresti domiciliari presso l'abitazione di una sorella; che tale misura era stata valutata adeguata dal G.i.p. presso il Tribunale di Genova in relazione ad attività di spaccio commesse nel capoluogo ligure; che, «per oltre sei mesi», tale misura si era rivelata idonea a fini cautelari.

Anche in questo caso, i motivi di ricorso non si confrontano col contenuto dell'ordinanza impugnata che, pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, non si limita a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma argomenta in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede.

Il Tribunale distrettuale sottolinea infatti: che la valutazione delle esigenze cautelari è necessariamente diversa per singoli episodi di spaccio riconducibili nell'ambito operativo della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e per violazioni come quelle in esame che «rivelano l'esistenza di una rete di smercio capace di far circolare chilogrammi di sostanza»; che la ricorrente è gravata da «una serie continuativa di condanne per stupefacenti», attività che non ha mai abbandonato e ha proseguito «non ostante gli intervenuti arresti dei suoi referenti».

Ricorda, inoltre, che, quando la misura custodiale è stata eseguita, nella abitazione ove la ricorrente si trovava ristretta agli arresti domiciliari furono invenuti 42 grammi di sostanza stupefacente e ciò rende evidente l'inadeguatezza a fini cautelari di misure meno afflittive della custodia in carcere.

In conclusione, i giudici di merito hanno concretamente verificato la pericolosità dell'indagata, mettendo in risalto il suo inserimento nel contesto criminale dedito al traffico di droga e fornendo adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari (anche presidiati con l'uso del braccialetto elettronico) a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 17 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 27 novembre 2021 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato alla Ibnoadham la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagata ha proposto tempestivo ricorso. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 e alla adesione di [OSCURATO:PERSONA] al programma criminoso dell'ipotizzata associazione sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che sotto il profilo dell'elemento psicologico. 2.2. Col terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza di misure non detentive con particolare riguardo agli arresti domiciliari con uso del braccialetto elettronico; misura che era in corso di esecuzione in relazione ad altro reato quanto la custodia cautelare in carcere è stata applicata. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato in più occasioni che, per la peculiare natura del giudizio di legittimità, quando siano dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità necessari all'applicazione di misure cautelari, se risulta che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, alla Corte suprema spetta solo il compito di controllare che tale motivazione sia congruente rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 23701201). Di conseguenza, restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801). 3. Fatte queste premesse è opportuno riferire brevemente quanto emerge, in punto di fatto, dall'ordinanza impugnata e da quella del G.i.p. (che il Tribunale del riesame richiama). [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta a misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90. Secondo l'accusa ella avrebbe contribuito materialmente, quale stabile acquirente e rivenditrice, regolarmente rifornita di eroina e cocaina, all'attività di una associazione a delinquere costituita da più di dieci persone avente sede in Milano e operante dall'agosto del 2019. Avrebbe inoltre ricevuto dagli altri associati, al fine di farne commercio: in data 11 marzo 2020, un quantitativo imprecisato di cocaina; in data 10 aprile 2020 al prezzo di C 41.000, un chilogrammo circa cocaina; in data 20 aprile 2020, un quantitativo imprecisato di eroina o cocaina. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti gravi indizi del reato associativo costituiti, oltre che dall'esito di intercettazioni, anche da servizi di osservazione e pedinamento. Con motivazione esauriente, non contraddittoria, né manifestamente illogica il provvedimento impugnato sottolinea (richiamando l'ordinanza del G.i.p.) che l'esistenza di un sodalizio stabilmente dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti è stata monitorata attraverso operazioni di intercettazione e che il 30 aprile 2020 sono stati eseguiti alcuni arresti in flagranza nel corso dei quali, a riscontro dell'ipotesi accusatoria, è stata sequestrata sostanza stupefacente. Sottolinea che dalle conversazióni emerge: la disponibilità, in capo al sodalizio, di vari tipi di sostanza (eroina, brown sugar, black tar, eroina gialla, eroina rossa, cocaina, hashish); l'esistenza di numerosi clienti «fissi e stabilmente riforniti»; una costante disponibilità di denaro; l'esistenza di forme di solidarietà verso i membri del gruppo resa evidente dal fatto che, dopo l'arresto di alcuni, altri si erano attivati per individuare un luogo idoneo all'applicazione degli arresti domiciliari. Su questi temi il ricorso non spende argomenti, limitandosi a contestare genericamente l'esistenza della associazione; ne è evidente, dunque, l'inammissibilità per difetto di specificità.3.1. Oltre a contestare genericamente l'esistenza della associazione, la ricorrente sostiene di essere stata individuata come partecipe sulla base di indizi privi del necessario carattere di gravità. A questo proposito il ricorso osserva: - che a [OSCURATO:PERSONA] sono state contestate tre violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 collocate in un arco di soli trentanove giorni - tra I'll marzo 2020 e il 20 aprile 2020 - a fronte di una attività di indagine protrattasi per più di due anni; - che da una condotta così limitata nel tempo non, può desumersi la partecipazione ad una associazione, per integrare la quale è necessario un legame durevole tra il fornitore e lo spacciatore/acquirente, accompagnato dalla coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta alla attività della associazione. Il ricorso sostiene che queste condizioni difetterebbero nel caso di specie perché la ricorrente è accusata di aver acquistato sostanza stupefacente in tre occasioni (1'11 marzo 2020, il 10 aprile 2020 e il 20 aprile 2020), ma si tratta in realtà di due soli acquisti. Come risulterebbe dalle intercettazioni, infatti, la sostanza consegnata il 20 aprile (eroina nera) sostituiva quella consegnata per errore il 10 aprile (eroina gialla) e non è ragionevole immaginare che ad una partecipe della associazione e stabile acquirente venga consegnata sostanza diversa da quella richiesta. A ciò deve aggiungersi che - come risulta dalle intercettazioni - l'attuale ricorrente era debitrice della associazione: una condizione che - si sostiene - non è compatibile con quella di partecipe al reato associativo. I motivi di ricorso reiterano argomenti già proposti in sede di gravame e non si confrontano con le motivazioni addotte dal Tribunale per il riesame secondo il quale il contenuto delle conversazioni intercettate fornisce indizi gravi e precisi in favore della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione. In queste conversazioni, puntualmente riportate nell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] (detto Smali), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano tra loro della «donna di Genova» che Smali (individuato tra i promotori e organizzatori della associazione) «conosce da anni» e della quale «si fida». In una conversazione [OSCURATO:PERSONA] dice che ha lasciato «un pezzo apposta per lei» e che la donna deve ancora pagare metà del prezzo della cessione precedente, ma la conversazione non lascia trapelare alcuna preoccupazione per il pagamento. Da questo il Tribunale desume un rapporto fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] con i vertici della associazione che considera indizio grave della partecipazione della donna alla attività associativa. Quanto all'errore nella consegna della sostanza, secondo il Tribunale il fatto che i fornitori si siano resi disponibili a correggerlo è indice di confidenza e dimestichezza e dimostra che l'indagata aveva piena consapevolezza delle disponibilità del gruppo sia con riferimento alle diverse tipologie di sostanza che con riferimento alle consegne. L'ordinanza impugnata sottolinea, inoltre, che le consegne erano garantite a domicilio e mai l'odierna ricorrente fu costretta a spostarsi da Genova a Milano per ottenere la sostanza. La motivazione - congrua e coerente - resiste alle censure difensive perché spiega sulla base di quali elementi di fatto sia stato ritenuto applicabile il principio di diritto secondo il quale: «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). 4. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura prescelta. Sottolinea: che, quando l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano è stata eseguita, [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretta agli arresti domiciliari presso l'abitazione di una sorella; che tale misura era stata valutata adeguata dal G.i.p. presso il Tribunale di Genova in relazione ad attività di spaccio commesse nel capoluogo ligure; che, «per oltre sei mesi», tale misura si era rivelata idonea a fini cautelari. Anche in questo caso, i motivi di ricorso non si confrontano col contenuto dell'ordinanza impugnata che, pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, non si limita a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma argomenta in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Il Tribunale distrettuale sottolinea infatti: che la valutazione delle esigenze cautelari è necessariamente diversa per singoli episodi di spaccio riconducibili nell'ambito operativo della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e per violazioni come quelle in esame che «rivelano l'esistenza di una rete di smercio capace di far circolare chilogrammi di sostanza»; che la ricorrente è gravata da «una serie continuativa di condanne per stupefacenti», attività che non ha mai abbandonato e ha proseguito «non ostante gli intervenuti arresti dei suoi referenti». Ricorda, inoltre, che, quando la misura custodiale è stata eseguita, nella abitazione ove la ricorrente si trovava ristretta agli arresti domiciliari furono invenuti 42 grammi di sostanza stupefacente e ciò rende evidente l'inadeguatezza a fini cautelari di misure meno afflittive della custodia in carcere. In conclusione, i giudici di merito hanno concretamente verificato la pericolosità dell'indagata, mettendo in risalto il suo inserimento nel contesto criminale dedito al traffico di droga e fornendo adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari (anche presidiati con l'uso del braccialetto elettronico) a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 maggio 2022 Il
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