CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 01636/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che Valentino, in relazione all'art. 385 cod. pen., deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato il carattere ostativo della significativa gravità della condotta di reato accertata, dal momento che il ricorrente, ove mai avesse voluto davvero provvedere lecitamente al proprio sostentamento, avrebbe potuto chiedere di essere autorizzato dal giudice che aveva emesso la misura. Il non averlo fatto, induce a ritenere che stesse operando, ancora una volta, illecitamente e, quindi, ciò, oltre a dare conferma della sussistenza della finalità di evadere, rende tutt'altro che lieve la condotta posta in essere. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]