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CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 17806/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 13370-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4664/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2017 R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] stipendiali ex artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922 in conseguenza del riconoscimento dell’infermità per causa di servizio R.G.N.13370/2018 CC 17/04/2024 RGN 13370/2018 Pag.5301/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. Con sentenza n. 4664/2017 depositata il 31 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’opposizione di quest’ultima.

2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente [OSCURATO:PERSONA], aveva agito per ottenere il pagamento della somma di euro 3.945,24 a titolo di incrementi stipendiali per il personale riconosciuto invalido per causa di servizio.

3. Era stato emesso il decreto ingiuntivo e poi rigettata l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA].

4. La Corte d’appello ha condiviso le ragioni di doglianza dell’[OSCURATO:PERSONA] ed in particolare rilevato che la domanda di integrazione salariale era stata proposta dopo che si era già determinato l’effetto abrogativo di cui all’art. 70 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha aggiunto che l’art. 26 del c.c.n.l.

EPNE laddove fa riferimento alla “relativa domanda” non può che riferirsi all’incremento stipendiale.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso.

6. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

RGN 13370/2018 Pag.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 70 del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. att. cod. proc. civ.

Sostiene che, avendo presentato la domanda per il riconoscimento della causa di servizio in data 20/1/2005, era da tale data che andava considerata la richiesta di integrazione salariale di cui al R.D. n. 1290/1922 e dalla legge n. 539/1950, con la conseguenza che l’intervenuta abrogazione non avrebbe potuto riguardare le somme giàmaturate.

Assume che la domanda non poteva essere presentata prima per la ragione che non era ancora intervenuto il riconoscimento della causa di servizio.

3. Il ricorso in entrambi i motivi in cui è articolato è fondato.

3.1. Occorre premettere che con d.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 l’[OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è stata istituita, quale ente di diritto pubblico non economico, dopo la soppressione dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 3 dell’indicato d.lgs. n. 165/1999, il rapporto di lavoro del personale dipendente dall’Agenzia è disciplinato dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni che, come è RGN 13370/2018 Pag.noto, ha comportato il processo di delegificazione delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, caratterizzato dall’estensione generalizzata delle norme sul rapporto di lavoro di diritto privato e dall’individuazione del contratto collettivo quale strumento cardine per superare il previgente regime pubblicistico. 3.2.

Occorre, poi, precisare, che il beneficio per cui è causa era stato già previsto dall’art. 44 r.d. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della legge n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e3 legge n. 539 del 1950.

Lo stesso spettava anche per il periodo successivo all’entrata in vigore del c.c.n.l. relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, ad integrazione del quale il c.c.n.l.

EPNE sottoscritto in data 14 febbraio 2001 ha inserito l ’ art. 26 (Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali) il quale espressamente prevede che: «1.

In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% della retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due.

Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità».

3.3. È pur vero che l’art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, RGN 13370/2018 Pag.conv., con mod. dalla legge n. 133 del 2008 ha previsto che: «A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo é esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie».

Tale disposizione, tuttavia, non può avere determinato il venir meno dell’incremento già riconosciuto a coloro che l’avevano maturato prima dell’abrogazione.

3.4. Ed allora occorre verificare, alla luce del contenuto dell’art. 26 del c.c.n.l.

EPNE sopra riportato, quando il diritto al previsto incremento sia stato maturato.

È certo testuale che l’accertamento della causa di servizio costituisca un presupposto necessario per l’ottenimento del beneficio dell’integrazione salariale.

Se è un presupposto allora va prima definito il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e solo dopo può essere corrisposta l’integrazione salariale del 2,5%.

Tuttavia, il riferimento contenuto nella disposizione pattizia alla “data di presentazione della relativa domanda” non può che essere relativo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio come si deduce dal riferimento all’ascrivibilità dell’invalidità alle prime RGN 13370/2018 Pag.sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due.

Nello specifico, non vi è dubbio che il diritto all’integrazione salariare per cui è causa fosse maturato con il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio (pag. 2 della sentenza impugnata: “è dato pacifico perché non contestato che il Delle Donne abbia presentato in data 20/1/2005 domanda di riconoscimento della causa di servizio”) e cioè prima dell’abrogazione di cui all’art. 70 cit.

A favore di tale interpretazione milita il tenore della clausola che si esprime nel senso della doverosità dell’incremento e non richiede che lo stesso sia espressamente sollecitato con la conseguenza che la domanda alla quale si fa riferimento non può che essere quella di riconoscimento della causa di servizio.

Diversamente si farebbero ricadere sul dipendente le conseguenze del tardivo accoglimento e dell’illegittimo rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

La ratio della maggiorazione risiede nella maggiore gravosità del lavoro che svolge il dipendente affetto da invalidità che viene compensata in quanto l’invalidità medesima è conseguenza del rapporto d’ufficio e rispetto a questa ratio risulta dissonante una interpretazione che limiti la maggiorazione e la escluda per il periodo necessario all’accertamento della causa di servizio.

D’altro canto, poiché si tratta di un beneficio riconosciuto in termini percentuali rispetto alla retribuzione in godimento alla data della domanda serve ad evitare che sia il dipendente ad essere arbitro RGN 13370/2018 Pag.dell’incremento.

Tale incremento, inoltre, previsto dalla contrattazione collettiva (l’art. 26 citato è inserito nel Titolo III “Trattamento economico”) rientra tra gli emolumenti che il datore di lavoro pubblico, in presenza dei presupposti legittimanti, è tenuto ad erogare, sussistendo un ineludibile nesso di corrispettività tra infermità per causa di servizio ed incremento da corrispondersi a titolo di salario individuale di anzianità.

4. Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnava deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13370-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4664/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2017 R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] stipendiali ex artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922 in conseguenza del riconoscimento dell’infermità per causa di servizio R.G.N.13370/2018 CC 17/04/2024 RGN 13370/2018 Pag.5301/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. Con sentenza n. 4664/2017 depositata il 31 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’opposizione di quest’ultima. 2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente [OSCURATO:PERSONA], aveva agito per ottenere il pagamento della somma di euro 3.945,24 a titolo di incrementi stipendiali per il personale riconosciuto invalido per causa di servizio. 3. Era stato emesso il decreto ingiuntivo e poi rigettata l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte d’appello ha condiviso le ragioni di doglianza dell’[OSCURATO:PERSONA] ed in particolare rilevato che la domanda di integrazione salariale era stata proposta dopo che si era già determinato l’effetto abrogativo di cui all’art. 70 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha aggiunto che l’art. 26 del c.c.n.l. EPNE laddove fa riferimento alla “relativa domanda” non può che riferirsi all’incremento stipendiale. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso. 6. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. RGN 13370/2018 Pag.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 70 del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. att. cod. proc. civ. Sostiene che, avendo presentato la domanda per il riconoscimento della causa di servizio in data 20/1/2005, era da tale data che andava considerata la richiesta di integrazione salariale di cui al R.D. n. 1290/1922 e dalla legge n. 539/1950, con la conseguenza che l’intervenuta abrogazione non avrebbe potuto riguardare le somme giàmaturate. Assume che la domanda non poteva essere presentata prima per la ragione che non era ancora intervenuto il riconoscimento della causa di servizio. 3. Il ricorso in entrambi i motivi in cui è articolato è fondato. 3.1. Occorre premettere che con d.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 l’[OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è stata istituita, quale ente di diritto pubblico non economico, dopo la soppressione dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni. Ai sensi dell’art. 3 dell’indicato d.lgs. n. 165/1999, il rapporto di lavoro del personale dipendente dall’Agenzia è disciplinato dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni che, come è RGN 13370/2018 Pag.noto, ha comportato il processo di delegificazione delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, caratterizzato dall’estensione generalizzata delle norme sul rapporto di lavoro di diritto privato e dall’individuazione del contratto collettivo quale strumento cardine per superare il previgente regime pubblicistico. 3.2. Occorre, poi, precisare, che il beneficio per cui è causa era stato già previsto dall’art. 44 r.d. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della legge n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e3 legge n. 539 del 1950. Lo stesso spettava anche per il periodo successivo all’entrata in vigore del c.c.n.l. relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, ad integrazione del quale il c.c.n.l. EPNE sottoscritto in data 14 febbraio 2001 ha inserito l ’ art. 26 (Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali) il quale espressamente prevede che: «1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% della retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità». 3.3. È pur vero che l’art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, RGN 13370/2018 Pag.conv., con mod. dalla legge n. 133 del 2008 ha previsto che: «A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo é esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie». Tale disposizione, tuttavia, non può avere determinato il venir meno dell’incremento già riconosciuto a coloro che l’avevano maturato prima dell’abrogazione. 3.4. Ed allora occorre verificare, alla luce del contenuto dell’art. 26 del c.c.n.l. EPNE sopra riportato, quando il diritto al previsto incremento sia stato maturato. È certo testuale che l’accertamento della causa di servizio costituisca un presupposto necessario per l’ottenimento del beneficio dell’integrazione salariale. Se è un presupposto allora va prima definito il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e solo dopo può essere corrisposta l’integrazione salariale del 2,5%. Tuttavia, il riferimento contenuto nella disposizione pattizia alla “data di presentazione della relativa domanda” non può che essere relativo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio come si deduce dal riferimento all’ascrivibilità dell’invalidità alle prime RGN 13370/2018 Pag.sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Nello specifico, non vi è dubbio che il diritto all’integrazione salariare per cui è causa fosse maturato con il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio (pag. 2 della sentenza impugnata: “è dato pacifico perché non contestato che il Delle Donne abbia presentato in data 20/1/2005 domanda di riconoscimento della causa di servizio”) e cioè prima dell’abrogazione di cui all’art. 70 cit. A favore di tale interpretazione milita il tenore della clausola che si esprime nel senso della doverosità dell’incremento e non richiede che lo stesso sia espressamente sollecitato con la conseguenza che la domanda alla quale si fa riferimento non può che essere quella di riconoscimento della causa di servizio. Diversamente si farebbero ricadere sul dipendente le conseguenze del tardivo accoglimento e dell’illegittimo rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio. La ratio della maggiorazione risiede nella maggiore gravosità del lavoro che svolge il dipendente affetto da invalidità che viene compensata in quanto l’invalidità medesima è conseguenza del rapporto d’ufficio e rispetto a questa ratio risulta dissonante una interpretazione che limiti la maggiorazione e la escluda per il periodo necessario all’accertamento della causa di servizio. D’altro canto, poiché si tratta di un beneficio riconosciuto in termini percentuali rispetto alla retribuzione in godimento alla data della domanda serve ad evitare che sia il dipendente ad essere arbitro RGN 13370/2018 Pag.dell’incremento. Tale incremento, inoltre, previsto dalla contrattazione collettiva (l’art. 26 citato è inserito nel Titolo III “Trattamento economico”) rientra tra gli emolumenti che il datore di lavoro pubblico, in presenza dei presupposti legittimanti, è tenuto ad erogare, sussistendo un ineludibile nesso di corrispettività tra infermità per causa di servizio ed incremento da corrispondersi a titolo di salario individuale di anzianità. 4. Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnava deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
Decreto Cassazione n. 17806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris