Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 423/2008
ECLI:EU:T:2008:383
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 17 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑332/08 R)
«Procedimento sommario – Regolamento (CE) n. 423/2007 – Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Decisione del Consiglio – Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Mancanza d’urgenza – Insussistenza di un danno grave ed irreparabile»
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12-19)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione del punto 4 della tabella B dell’allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008,
2008/475/CE, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l’adozione di
misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29), in quanto la [OSCURATO:PERSONA] plc viene iscritta nell’elenco delle
persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.