CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto; meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione immune da vizi logici e sorretta da corretti argomenti giuridici (con riguardo alla rivendicata applicabilità dell'esimente di cui all'art 52 cp); diretti ad addurre un asserito travisamento probatorio reso manifestamente inconferente sul piano della relativa rilevanza decisioria alla luce dell'ineccepibile giudizio di inattendibilità della tesi difensiva messo in luce dalle due sentenze di merito ( si veda il secondo capoverso di pagina 4 della sentenza gravata, dal secondo periodo in poi) afferenti alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp coerentemente argomentata in modo assorbente facendo leva sulla inconsistenza delle ragioni difensive addotte in appello a sostegno del relativo motivo, all'evidenza non in grado di scalfire la puntuale e completa valutazione negativa resa sul tema dal primo giudice alla luce delle evidenziate connotazioni della condotta e della intensità del dolo, coerentemente ritenute incompatibili con la rivendicata tenuità dell'offesa; inerenti alla negata applicazione delle generiche malgrado la sentenza impugnata anche sul punto risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il