CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO;2026 - controricorrente –2483 avverso la sentenza n. 231/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 1055/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napolirigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenzadel Tribunale di Napoli del 19/12/2018.Numero registro generale 18818/20222. L’ARLAS (Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione), nell’ottobreN u2m0er1o 1se,z ionale 2483/2026Numero di raccolta generale 22464/2026aveva conferito all’appellante, sua funzionaria, l’incarico di DirettoreData pubblicazione 30/06/2026generale, revocandoglielo ante tempus con decreto del 25/1/2016, inragione della soppressione dell’Ente disposta con L.R. Campania n.1 del18 gennaio 2016 e della conseguente decadenza automaticadell’organo.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la legittimità della revoca e chiesto ilconseguente risarcimento del danno per €. 61.776,00 ed a fondamentodell’appello proposto contro la sentenza di rigetto di primo grado avevaassunto che la L.R. avesse previsto un semplice trasferimento di attivitàe funzioni dall’Arlas alla Regione Campania con conseguenteapplicabilità dell’art. 2112 c.c. Aveva aggiunto che, comunque, lasoppressione dell’Ente era rimasta indimostrata.4. La Corte di Appello rigettava il gravame perché l’art. 1 della L.R.cit. prevedeva espressamente: al comma 1, la soppressione di Arlasalla data di entrata in vigore; al comma 2 che a decorrere da quelladata le funzioni già attribuite ad Arlas fossero svolte dalla strutturaamministrativa competente della [OSCURATO:PERSONA]; al comma 3 che laGiunta avrebbe individuato, con deliberazione, previa concertazionesindacale, le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie chesarebbero state trasferite alla direzione regionale competente; alcomma 4, che il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nominatoun commissario liquidatore, per un periodo massimo di tre mesi,scegliendolo tra i dirigenti o i funzionari di ruolo della Regione; alcomma 5, che questi avrebbe svolto ogni attività necessaria perl’adempimento dei compiti connessi con la soppressione; e che laRegione sarebbe succeduta in tutti i rapporti esistenti e non estinti dallaprocedura di liquidazione.L’assunto dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c., peraltro speso per laprima volta in appello con conseguente novità della questione, erainfondato, perché la ricorrente era un funzionario, l’incarico dirigenzialea lei conferito, di diritto privato, era a termine, e secondo laNumero registro generale 18818/2022contrattazione collettiva era revocabile ante tempus per mNoutmiverao tseez ionale 2483/2026Numero di raccolta generale 22464/2026ragioni organizzative e produttive. D’altro canto, il Direttore generaleData pubblicazione 30/06/2026di Arlas era l’organo al quale era demandata la responsabilità tecnico-gestionale dell’Ente e della rispondenza agli indirizzi e gli obiettivi postidal Consiglio di amministrazione ed agli atti di programmazioneregionale, che erano compiti incompatibili con l’intervenutasoppressione dell’Ente, e con la nomina di un Commissario liquidatore,sicché il rapporto dirigenziale non poteva rientrare tra quelli per i qualiil comma 5 prevedeva il subentro della Regione. Il provvedimento direvoca era quindi legittimo ed anzi doveroso, come già ritenuto dal Tarpreventivamente adìto dalla ricorrente.5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con6. Resiste la Regione Campania con controricorso.7. La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 31 deld.lgs. n.165/2001.Dalla previsione della L.R. secondo cui la Regione sarebbe subentratanelle funzioni di ARLAS e che ad esito della procedura di liquidazione laprima sarebbe succeduta alla seconda, si trae la conseguenza che siconfigurerebbe nella fattispecie un trasferimento di attività e funzionicon conseguente applicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n.165/2001 edell’art. 2112 c.c.2. Il motivo è infondato.3. L’art.1, comma 1, della L.R. Campania n.1/2016 ha previsto che«Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia per illavoro e l'istruzione (ARLAS), istituita con l'articolo 21 della leggeregionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa dellaRegione Campania in materia di lavoro e formazione professionale perla promozione della qualità del lavoro), è soppressa». Il relativo comma2 ha stabilito che «A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioniNumero registro generale 18818/2022di competenza dell'ARLAS sono esercitate dalla strNuumtteruo rsaez ionale 2483/2026Numero di raccolta generale 22464/2026amministrativa competente della Giunta regionale».Data pubblicazione 30/06/20264. Lo statuto di Arlas, approvato con L.R. Campania n.3/2011,prevedeva all’art. 4 che il Direttore Generale di Arlas fosse organo (digestione) dell’Ente.5. Questa Corte ha costantemente affermato che l’incarico didirettore generale di un ente soppresso determina la risoluzione delrelativo contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione(Cass. nn. 2365/2004, 25517/2024, 29983/2024, 33355/2024).6. Né in tal caso il contratto può sopravvivere in forza dell’art. 31del d.lgs. n.165/2001, perché, come chiarito da Cass. n. 11942/2025,« al principio generale secondo cui, in caso di successione d’azienda,alla quale è equiparato il trasferimento di attività ex art. 31 d.lgs. n.165/2001, sono salvaguardati i diritti...del personale ceduto, si affiancaquello, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la PubblicaAmministrazione non può adottare atti che risultino in contrasto consopravvenuti interventi normativi o con un mutato assettoorganizzativo, che impone, nel rispetto dell’art. 97 Cost., di non dareseguito alle determinazioni adottate in relazione al previgente assetto( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 16728/2012)...I richiamati principi, amaggior ragione valgono nella fattispecie nella quale...si discute di unafunzione, quella di direttore generale dell’ente soppresso, chenecessariamente presuppone l’esistenza e la piena operatività dell’entemedesimo, non essendo assimilabile, per le sue peculiarità derivantidal ruolo apicale che il direttore generale riveste, ad un qualsivogliaaltro incarico direttivo espletabile anche nella diversa organizzazionedell’amministrazione subentrante...».In particolare, quanto a tale funzione, si è osservato, con ciò marcandola distinzione rispetto ad altre fattispecie, che «...le funzioni di direttoregenerale...presuppongono la permanenza dell’ente da dirigere e nonsono compatibili con il trasferimento delle funzioni ad una diversaamministrazione, nella quale risulta già in carica altro direttoreNumero registro generale 18818/2022generale, incaricato dell’organizzazione e della direzione dellN’uinmetreo rsoez ionale 2483/2026Numero di raccolta generale 22464/2026ente accorpante, ivi compresi gli uffici ed i servizi, previsti a seguitoData pubblicazione 30/06/2026della modificazione della dotazione organica, destinati a curare le7. A tali princìpi, coi quali la ricorrente non si confronta, si devedare continuità.8. Il ricorso va pertanto rigettato.9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 5.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 18818/2022Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 22464/2026Data pubblicazione 30/06/2026