CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29982/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO O RSI C ATERINA F RANCESCA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 31D68 B455 Y), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU) il 28 aprile 1931 e residente a Milano, alla Via Unione n. 7, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55R22 A089 P) del Foro di Milano. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 198/1/2020 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 17 febbraio 2020, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto del contendere era la pretesa di 26.724,19 € derivante da quattro cartelle di pagamento relative a crediti per accertamenti ICI degli anni 1998/2003 emessi dal Comune di Camaiore a cui erano seguiti l’ingiunzione di pagamento ed il pignoramento presso terzi proposti dall’agente della riscossione ed oggetto di impugnazione da parte della contribuente; 2. la Commissione tributaria regionale della Toscana con l’impugnata sentenza accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’agente della riscossione e dal Comune di Camaiore contro la sentenza n. 404/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Lucca, reputando non dimostrata la notifica delle cartelle di pagamento poste a base del pignoramento, così confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il procedimento di riscossione, negando invece che dalla notifica delle intimazioni di pagamento (rispettivamente in data 26 ottobre 2016 e 6 dicembre 2017), ritenute non impugnate (in termini preclusivi rispetto all’eccezione di prescrizione sino ad allora maturata) ed il pignoramento (notificato il 14 dicembre 2017) fosse maturato il nuovo termine di prescrizione, così respingendo la relativa, originaria, eccezione formulata dalla contribuente; 3. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone va ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 novembre 2020,formulando un unico motivo di impugnazione; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 28 dicembre 2020, articolando anche ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] : 1. l’Agenzia ha preliminarmente rappresentato che oggetto residuo del contendere sono le cartelle di pagamento nn. 068/2005/0410153386/000, 068/2006/0029059989/000; 068/2007/0257286929/501, tutte concernenti l’ICI pretesa dal Comune di Camaiore, giacchè la cartella n. 068/2008/0317903807/000 è stata oggetto di apposito provvedimento di discarico amministrativo ai sensi dell’art.- 4. Comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; 2. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha, in primo luogo dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e, conseguentemente dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, «giacché la sentenza di appello indica un'informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta invece che l'Agente della Riscossione ha depositato gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali così provandone la regolare notifica al mezzo del servizio postale» (v. pagine nn. 4 e 5 del ricorso), rappresentando, in tal modo, sulla scorta dei contenuti delle notifiche delle cartelle esattoriali, che la ricorrente ha provveduto a trascrivere nel ricorso, il dedotto travisamento del fatto in cui sarebbe incorso la Commissione regionale nel ritenere non dimostrata la notifica delle cartelle di pagamento; 3. dal suo canto, la contribuente, dopo le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha articolato ricorso incidentale condizionato, lamentando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2948 cod. civ. e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, assumendo che erroneamente il giudice d'appello aveva ritenuto l'intimazione di pagamento n. 068/2017048466052, notificata il 6 dicembre 2017, non impugnata, trattandosi invece proprio dell'atto che aveva preceduto di otto giorni il pignoramento presso terzi, notificato il 14 dicembre 2017, che era stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lucca e che aveva dato origine al presente contenzioso, «impugnandosi ovviamente anche gli atti prodromici ad esso per l'appunto costituite dall'intimazione di pagamento (procedura esecutiva) e cartelle» (v. pagina n. 18 del controricorso); 4. il giudizio di primo grado si è svolto, alla luce di quanto risulta dalla sentenza impugnata, con la partecipazione del Comune di Camaiore, indicato nel corpo della pronuncia come parte appellante, a cui, tuttavia, il ricorso in esame non risulta notificato; 4.1. con ordinanze interlocutorie nn. 6204/2023 e 6205/2023 questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione volta ad accertare «se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992»; 5. le ordinanze interlocutorie di questa Corte n. 8896 del 2023, n. 11111 del 2023 e n. 15593 del 2023 hanno rimesso alle Sezioni Unite la questione (coin volta dai motivi di censura) volta ad accertare se la decisione fondata su informazione non riconducibile al mezzo istruttorio e, quindi, sul ritenuto travisamento della prova ed errore percettivo sia censurabile per cassazione tramite il qui richiamato canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. oppure debba essere diversamente impugnata attraverso il diverso rimedio revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; 6. le imminenti decisioni delle Sezioni Unite avranno una evidente incidenza sulle valutazioni coinvolte dai temi decisori della presente controversia, il che giustifica il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa delle suindicata pronunce, rendendo in ogni caso opportune l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Camaiore e l’acquisizione delfascicolo di ufficio; P.Q.M. la Corterinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle decisioni delle Sezioni Unite; ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Camaiore, assegnando alla ricorrente temine di sessanta giorni deco