CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara del 21 settembre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta fraudolenta contestati ai capi B), C) e D) e, applicate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia; . che, in particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi C) e D) perché estinti per prescrizione e, esclusa l'aggravante, ha ridotto la pena principale e le pene accessorie fallimentari; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che egli invoca in questa sede una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, mentre il secondo è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non ha operato un'inversione dell'onere probatorio, ma si è limitata ad evidenziare l'omessa allegazione di elementi idonei a confutare le accuse che gli erano state rivolte e che appaiono provate sulla base delle prove acquisite; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i