CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15030/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], diapplicazione dell’istituto della continuazione tra i reati per i quali il predetto ha riportatocondanna con due sentenze, irrevocabili, rispettivamente, in data 10 aprile 2024 e 21maggio 2025, riguardanti plurime violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990,commesse tra il 7 dicembre 2021 e il 27 maggio 2022 nelle zone di Taranto, Statte eMassafra (sentenza sub 1), e due delitti di acquisto e cessione di sostanza stupefacente,commessi in data 15 maggio 2019 a Lecce (sentenza sub 2).2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo delproprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo ha eccepito la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen.L’ordinanza impugnata è errata laddove il giudice dell’esecuzione ha ritenuto ostativo alriconoscimento della continuazione l’intervallo temporale intercorso tra i fatti, omettendo lavalutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici disponibili.Con riguardo al tempo decorso tra le condotte, la giurisprudenza di legittimità giustifical’individuazione di un medesimo disegno criminoso anche qualora i fatti risultino commessi adistanza di tempo, non essendo richiesto che l’agente stabilisca in anticipo le date esatte ogli intervalli temporali delle future azioni delittuose, essendo richiesto, al contrario, che ilpiano criminoso sia delineato nelle sue linee essenziali.Nell’ordinanza impugnata il dato cronologico, invece, è stato giudicato ostativo, inassoluto, alla individuazione di un medesimo disegno criminoso.2.1. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione assente, contraddittoria emanifestamente illogica.Il giudice dell’esecuzione ha omesso di compiere una completa disamina dellecircostanze fattuali allegate all’istanza essendosi limitato, apoditticamente, a ritenere nonravvisabile alcun collegamento tra i fatti solo in ragione del dato temporale.Tra gli indici pretermessi, risultano la circostanza che tutte le condotte rientrano nelmedesimo ambito del traffico degli stupefacenti di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990,riguardando specificamente il commercio illecito di cocaina ed eroina, la commissione deglistessi nella medesima area territoriale (Lecce, Taranto e provincia), la circostanza che lacondotta di cui alla sentenza sub 1) attiene ad un episodio di acquisto di un ingentequantitativo di cocaina avvenuto nel 2019, con l’evidente scopo di destinarlo allo spaccio aldettaglio, mentre quella di cui alla sentenza sub 2) a numerosi episodi di cessione di cocainaavvenuti tra dicembre 2021 e marzo 2022.Da ciò deriva l’unitarietà funzionale tra le condotte di acquisto e quelle successive dicessione, avendo operato il condannato come fornitore della sostanza nel mercato localecon il medesimo modus operandi.Ulteriormente, il giudice dell’esecuzione ha pretermesso di valutare l’avvenutoriconoscimento della continuazione interna tra alcune condotte contestate e le motivazionidelle sentenze di condanna nelle parti in cui è stato dato atto di come il condannato,acquistato il quantitativo di stupefacente, abbia proseguito, secondo il medesimo disegnocriminoso, nella cessione e nella vendita a terzi.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, con riferimento ad entrambi i motivi, suscettibili di essere esaminaticongiuntamente in quanto strettamente connessi, è infondato.2. Occorre osservare, anzitutto, che il rigetto dell’istanza in esame è stato fondato sulrilievo preliminare che, incombendo sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati ad unapreventiva programmazione unitaria, debbano ritenersi insufficienti il richiamo all’omogeneitàdelle violazioni, al locus commissi delicti e al circoscritto lasso temporale.Invero, è stato evidenziato come la sentenza sub 1) abbia ad oggetto diversi episodi diviolazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, avvenuti tra il dicembre del 2021 e ilmaggio del 2022 nelle zone di Taranto, Statte e Massafra, mentre la sentenza sub 2)riguardi due acquisti di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] destinata alla cessione aterzi, avvenuti a Lecce nel maggio del 2019.Pertanto, pur trattandosi di reati della stessa indole, non è stato ravvisato – difettandosia la medesimezza temporale che quella dei soggetti coinvolti – alcun elemento da cuievincere che il condannato, al momento di commissione della prima condotta (l’acquistodello stupefacente), avesse programmato, sia pure nelle linee essenziali, la commissione diquelle successive, commesse quasi tre anni dopo (si tratta degli episodi di spaccio).Pertanto, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che pur ha valorizzato la rilevantedistanza temporale tra i fatti, risulta coerente con il principio affermato da questa Corte,secondo cui «in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sucui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra leviolazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali» (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana,Rv. 287193-01).In effetti, «in caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo, Rv. 242537-01).L’ordinanza impugnata, pertanto, legittimamente ha motivato circa la impossibilità diindividuare una unitaria deliberazione dei reati commessi, non essendo decisivi l’omogeneitàdelle violazioni e la ritenuta medesimezza del luogo di commissione dei reati, atteso ilrilevante lasso temporale intercorrente tra gli stessi e l’assenza di ulteriori elementi dicollegamento.Essa è, quindi, conforme al principio per il quale «in tema di applicazione dellacontinuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art.81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato eabbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con ilprogramma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso afavore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano unagenerale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).Peraltro, irrilevante, ai fini del riconoscimento della continuazione tra le sentenze inesame, è l’avvenuto riconoscimento della continuazione interna atteso che la stessariguarda reati commessi in periodi di tempo non ricompresi in quelli dell’altra sentenza.3. In virtù di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]