CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 1979
Cassazione n. 23885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1979 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma del 7 maggio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648, 99, cod. pen.). Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso proposti, relativi a vizio della motivazione quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente, alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., sono caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione logica, ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello, che ha correttamente applicato il principio ripetutamente affermato da questa Corte in tema di ricettazione, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935- 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01). Ritenuto, dunque, che, in presenza di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, mancanza di riscontri quanto ad una lecita detenzione dello stesso, oggettiva rilevanza della disponibilità di tale bene per il suo potenziale utilizzo, tanto da non poter essere ritenuta l'ipotesi attenuata, il silenzio dell'imputato rappresenta solo uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso, come emerge dalla motivazione chiara e coerente, dal giudice di merito. Atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), sicché la difesa nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Considerato che anche il terzo e quarto motivo di ricorso, relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla mancata diminuzione dell'aumento in continuazione, si caratterizzano per mera reiteratività il primo e per mancata Iti, devoluzione in senso specifico in appello il secondo (essendo stata genericamente richiamata l'eccessiva severità della pena con riferimento ad una motivazione asseritamente contraddittoria), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha condiviso la valutazione in tema di dosimetria della pena effettuata dal primo giudice anche tenuto conto dei plurimi precedenti penali riferibili al Casamonica ed in assenza di elementi positivamente valutabili, in mancanza, dunque, di qualsiasi illogicità ed irragionevolezza (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); atteso che, in tema di continuazione, il ricorrente, con motivo generico già in sede di appello, non aveva evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione (ma una mera eccessività della pena) con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2