CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38033/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19 marzo 2025, che ha confermato la sentenza del 30 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Milano lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della società Infowork s.r.I., omesso di versare le somme dovute utilizzando fraudolentemente in compensazione crediti inesistenti; che, con un primo motivo di impugnazione, la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver il giudice del merito ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato basandosi sulla circostanza che, essendo l'imputato unico amministratore e socio dell'impresa, questi dovesse aver commesso la condotta fraudolenta, senza tuttavia aver considerato la probabile presenza di altri dipendenti, ricavabile dal versamento di contributi alla gestione separata, la natura dell'oggetto sociale, la fornitura di complessi servizi informativi, la testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che non escludeva, da un lato, che la dichiarazione provenisse da soggetti diversi dall'imputato, e, dall'altro questi non fosse informato della dichiarazione, nonché la mancata prova che l'imputato svolgesse mansioni effettivamente gestorie nell'ambito dell'impresa, che risultava solo formalmente amministrata da lui; che, con un secondo motivo, la difesa lamenta la violazione di legge in ordine all'applicazione della confisca per equivalente, disposta per una somma di 169.276,00 euro, sul presupposto che tale somma corrispondesse all'importo indebitamente compensato, senza aver tenuto conto che l'importo compensato risulta di 164.457,00 euro, in base alla tabella riepilogativa dei versamenti relativi all'anno di imposta 2018, con conseguente eccesso di euro 4.819,00 euro rispetto al profitto realizzato; che, con un terzo motivo, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, non essendosi tenuto conto dell'unicità dell'episodio criminoso, che escluderebbe la pericolosità derivante da una strategia sistematica; che la difesa ha depositato istanza di trattazione del procedimento in pubblica udienza partecipata. Considerato, preliminarmente, che l'istanza di trattazione del procedimento in udienza partecipata è inammissibile, trattandosi di procedimento ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen., per il quale la decisione avviene in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti; 2 A che il primo motivo di doglianza non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; che il giudice del merito ha motivato correttamente in ordine alla sussistenza del reato, evidenziando che l'imputato risultava unico amministratore della società, che questi era tenuto al controllo delle dichiarazioni, che non risultavano dipendenti, e che, in base alla testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, i modelli F24 risultavano essere stati inviati direttamente dalla società e, quindi, dall'imputato; che tali dati - a fronte di una prospettazione difensiva alternativa meramente congetturale - indicano in modo univoco che l'imputato era il soggetto con i poteri per predisporre le menzionate dichiarazioni, come sottolineato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione; che il ricorso difensivo riesce a scalfire questa ricostruzione, adducendo genericamente la presenza di un indeterminato versamento di contributi - senza indicare in che maniera da tale dato possa ricavarsi univocamente, non solo la presenza di più dipendenti, ma anche la loro eventuale partecipazione al fatto - ovvero prospettando genericamente che l'imputato non avesse alcun potere gestorio nell'impresa di cui era amministratore; che il secondo motivo è formulato in modo non specifico, perché fa riferimento ad una non meglio precisata tabella riepilogativa dei versamenti, senza riportare analiticamente i conteggi contenuti nella stessa e senza identificarla tra gli atti di causa; che, inoltre, esso non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; che il giudice d'appello non era stato infatti investito della questione riguardante la confisca per equivalente, così che non aveva alcun onere motivazionale sul punto; che il terzo motivo, quanto alle circostanze attenuanti generiche, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, il quale è sorretto da logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; quanto alla sospensione condizionale della pena, propone una censura non proposta in appello; che il giudice del merito ha esaustivamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, saldando la propria motivazione con quella del Tribunale, che aveva escluso la sussistenza di elementi suscettibili di positiva valutazione nel caso concreto, a fronte di un trattamento sanzionatorio comunque modesto. 3 ^ Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa