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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 27854/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui entrambi i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello, con iter argomentativo esente da vizi logici e giuridici, hanno disposto la revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse agli imputati, sussistendo i presupposti della revoca di ufficio ex art. 168, comma primo, n. 1 e n. 2, cod. pen. (vedi agg. 19 e 20 della sentenza impugnata); rilevato, con riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il giudice di appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., qualora ricorrano cause ostative non documentalmente note al giudice che ha riconosciuto il beneficio (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. 283712 - 01).

Nel caso di specie, tale presupposto risulta correttamente accertato, avendo i giudici di appello evidenziato che le pregresse condanne ostative alla concessione della sospensione condizionale non risultavano riportate nel certificato del casellario acquisito al fascicolo dibattimentale (v. pag. 19 della sentenza impugnata); rilevato, altresì, con riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello risulta conforme al disposto dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., ricorrendone integralmente i presupposti applicativi.

In particolare, il ricorrente, entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato del decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in data in data 03/04/2024 per un reato commesso il 17 maggio 2023, ha riportato, nel presente procedimento, condanna a pena detentiva per un delitto anteriormente commesso.

Tale pena, cumulata con quella oggetto del precedente beneficio, determina il superamento dei limiti quantitativi previsti dall'art. 163 cod. pen., con conseguente legittimità della revoca disposta dai giudici di secondo grado. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 giugno 2026. [OSCURATO:PERSONA] ensore Il • esidente E anyele(eersosimo Ma imo Peittti D E P IN 3 L Ut3 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lenzente 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui entrambi i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello, con iter argomentativo esente da vizi logici e giuridici, hanno disposto la revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse agli imputati, sussistendo i presupposti della revoca di ufficio ex art. 168, comma primo, n. 1 e n. 2, cod. pen. (vedi agg. 19 e 20 della sentenza impugnata); rilevato, con riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il giudice di appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., qualora ricorrano cause ostative non documentalmente note al giudice che ha riconosciuto il beneficio (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. 283712 - 01). Nel caso di specie, tale presupposto risulta correttamente accertato, avendo i giudici di appello evidenziato che le pregresse condanne ostative alla concessione della sospensione condizionale non risultavano riportate nel certificato del casellario acquisito al fascicolo dibattimentale (v. pag. 19 della sentenza impugnata); rilevato, altresì, con riguardo alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello risulta conforme al disposto dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., ricorrendone integralmente i presupposti applicativi. In particolare, il ricorrente, entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato del decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in data in data 03/04/2024 per un reato commesso il 17 maggio 2023, ha riportato, nel presente procedimento, condanna a pena detentiva per un delitto anteriormente commesso. Tale pena, cumulata con quella oggetto del precedente beneficio, determina il superamento dei limiti quantitativi previsti dall'art. 163 cod. pen., con conseguente legittimità della revoca disposta dai giudici di secondo grado. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 giugno 2026. [OSCURATO:PERSONA] ensore Il • esidente E anyele(eersosimo Ma imo Peittti D E P IN 3 L Ut3 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lenzente 3
Sentenza Cassazione n. 27854/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris