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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11623/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 23/04/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza in data 19/03/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., rideterminando la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. e concedendo la sospensione condizionale della pena.

Deduce:

1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.1.1.1.

In primo luogo, il ricorrente eccepisce la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, per le seguenti ragioni: perché effettuato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. presso il difensore nonostante il suo rifiuto; perché eseguito contestualmente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. senza che venisse esperito alcun tentativo presso il domicilio dell'imputato; perché la notifica avveniva presso il precedente difensore, revocato da Diagne e nonostante l'elezione di domicilio presso di lui fosse stata revocata dall'imputato con l'atto di nomina del nuovo difensore, in data 23 gennaio 2017.

Si deduce, quindi, che la Corte di appello ha superato la relativa eccezione ritenendo -erroneamente- che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse valida anche per il procedimento principale, non considerando che in data successiva a tale richiesta l'imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, con revoca della precedente elezione di domicilio.

Deduce, perciò, la nullità del decreto di citazione in appello.

1.1.2. In secondo luogo, la difesa sostiene che la Corte di appello ha apoditticamente ritenuto la superfluità di una perizia intesa a verificare l'eventuale grossolanità del falso, così che ha apoditticamente escluso la possibilità di configurare un falso grossolano.

1.1.3. Infine, il ricorrente denuncia la carenza della motivazione in punto di ritenuta insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.

1.1. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione in appello dell'imputato ritenendo corretta la notifica del decreto nelle mani del difensore presso cui Diagne aveva eletto domicilio nel presentare istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti, così richiamando il principio di diritto secondo cui «l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento»è(Sez. 4, Sentenza n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 - 01).

1.2. Tale principio di diritto -però- non è applicabile in concreto al caso in esame.

Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge, infatti, che quella elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese della Stato era stata revocata dall'imputato all'atto della nomina del nuovo difensore, con contestuale nuova elezione di domicilio presso la propria abitazione, sita in Napoli alla via Casanova, n. 61, ove non risulta effettuato alcun tentativo di notificazione.

La circostanza da ultimo evidenziata risalta la fondatezza dell'eccezione con cui il difensore ha dedotto la nullità della notificazione effettuata presso di lui, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen., dovendosi a tal riguardo richiamare il principio di diritto secondo cui «la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato»t (Sez.

U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01).

L'applicazione del principio di diritto ora enunciato risalta l'ammissibilità e la fondatezza del primo motivo di impugnazione, visto che la doglianza è stata tempestivamente dedotta in sede di appello e rigettata in violazione di legge dalla Corte di merito.

I restanti motivi restano assorbiti.

Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Salerno, per l'ulteriore corso.

P .Q .M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello diialerno per l'ulteriore corso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 23/04/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza in data 19/03/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., rideterminando la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen. e concedendo la sospensione condizionale della pena. Deduce: 1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.1.1.1. In primo luogo, il ricorrente eccepisce la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, per le seguenti ragioni: perché effettuato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. presso il difensore nonostante il suo rifiuto; perché eseguito contestualmente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. senza che venisse esperito alcun tentativo presso il domicilio dell'imputato; perché la notifica avveniva presso il precedente difensore, revocato da Diagne e nonostante l'elezione di domicilio presso di lui fosse stata revocata dall'imputato con l'atto di nomina del nuovo difensore, in data 23 gennaio 2017. Si deduce, quindi, che la Corte di appello ha superato la relativa eccezione ritenendo -erroneamente- che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse valida anche per il procedimento principale, non considerando che in data successiva a tale richiesta l'imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, con revoca della precedente elezione di domicilio. Deduce, perciò, la nullità del decreto di citazione in appello. 1.1.2. In secondo luogo, la difesa sostiene che la Corte di appello ha apoditticamente ritenuto la superfluità di una perizia intesa a verificare l'eventuale grossolanità del falso, così che ha apoditticamente escluso la possibilità di configurare un falso grossolano. 1.1.3. Infine, il ricorrente denuncia la carenza della motivazione in punto di ritenuta insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. 1.1. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione in appello dell'imputato ritenendo corretta la notifica del decreto nelle mani del difensore presso cui Diagne aveva eletto domicilio nel presentare istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti, così richiamando il principio di diritto secondo cui «l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento»è(Sez. 4, Sentenza n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 - 01). 1.2. Tale principio di diritto -però- non è applicabile in concreto al caso in esame. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge, infatti, che quella elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese della Stato era stata revocata dall'imputato all'atto della nomina del nuovo difensore, con contestuale nuova elezione di domicilio presso la propria abitazione, sita in Napoli alla via Casanova, n. 61, ove non risulta effettuato alcun tentativo di notificazione. La circostanza da ultimo evidenziata risalta la fondatezza dell'eccezione con cui il difensore ha dedotto la nullità della notificazione effettuata presso di lui, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen., dovendosi a tal riguardo richiamare il principio di diritto secondo cui «la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato»t (Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01). L'applicazione del principio di diritto ora enunciato risalta l'ammissibilità e la fondatezza del primo motivo di impugnazione, visto che la doglianza è stata tempestivamente dedotta in sede di appello e rigettata in violazione di legge dalla Corte di merito. I restanti motivi restano assorbiti. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Salerno, per l'ulteriore corso. P .Q .M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello diialerno per l'ulteriore corso. Così deciso il
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