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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 34653/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19235/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutte elettivamente domiciliate in Roma via Farnese 7 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 08/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Cons.

Rel. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Sutorius e i soci hanno proposto ricorso avverso quattro avvisi di accertamento notificati a seguito di verifiche bancarie e processo verbale di constatazione.

Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado.

Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate e i contribuenti hanno proposto appello incidentale che la CTR della Liguria ha accolto, annullando gli atti impugnati e respingendo l'appello principale dell'Agenzia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate.

I contribuenti hanno resistito con controricorso.

In data 3 giugno 2019 i contribuenti hanno depositato documenti attestanti la presentazione della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento, ai sensi dell'art 6 comma 10 del DL 119/2018.

In data 7/10/2020 i controricorrenti hanno depositato istanza di trattazione, rilevando, anche con successiva memoria del 15 giugno 2021, che l'Agenzia nulla ha opposto e non ha notificato ai sensi dell'art 6 comma 12 alcun diniego nel termine del 31/7/2020.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono 19235/2016 RG 2 compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Roma camera di consiglio da remoto del 7 luglio 2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA097 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19235/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutte elettivamente domiciliate in Roma via Farnese 7 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 08/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Cons. Rel. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Sutorius e i soci hanno proposto ricorso avverso quattro avvisi di accertamento notificati a seguito di verifiche bancarie e processo verbale di constatazione. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado. Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate e i contribuenti hanno proposto appello incidentale che la CTR della Liguria ha accolto, annullando gli atti impugnati e respingendo l'appello principale dell'Agenzia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate. I contribuenti hanno resistito con controricorso. In data 3 giugno 2019 i contribuenti hanno depositato documenti attestanti la presentazione della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento, ai sensi dell'art 6 comma 10 del DL 119/2018. In data 7/10/2020 i controricorrenti hanno depositato istanza di trattazione, rilevando, anche con successiva memoria del 15 giugno 2021, che l'Agenzia nulla ha opposto e non ha notificato ai sensi dell'art 6 comma 12 alcun diniego nel termine del 31/7/2020. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono 19235/2016 RG 2 compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma camera di consiglio da remoto del 7 luglio 2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA097 6