CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Firenze, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso (ritenendo peraltro insussistenti le circostanze attenuanti generiche). Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deduce «la violazione dell'art. 606, comma I, lettere B), c.p.p.» avendo la Corte territoriale escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione della inesistenza di elementi positivi in tal senso. 2. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione ovvero vizi motivazionali né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate dall'art.606 cod. proc. pen. Il ricorrente, invero, nell'intento di formulare una censura in termini di violazione di legge(finisce, nella specie, per confermare egli stesso la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi governanti la materia laddove precisa che il giudice d'appello ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche argomentando dall'inesistenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e tali da fondare in giudizio di minore meritevolezza di pena. Rileva evidenziare che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). f Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di ilfA t-Li-Té presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimís: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 20 Il C.9prs'igliere,est nsore D E [OSCURATO:PERSONA] Il