CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; ritenuto che l'unico motivo, che denuncia difetto di motivazione dei giudizi sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione e sulla pericolosità del condannato, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione del parere del consulente di parte e dell'assenza di pregresse condanne, dati che il primo giudice ha già valutato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente chi [OSCURATO:PERSONA] A.A-1 DEP