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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05744/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore ,77". [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.n. 807/2021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Prima Sezione penale di Questa Corte, ha annullato l'ordinanza emessa in data 21 febbraio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Trani, che aveva parzialmente accolto l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione del vincolo della continuazione tra le sentenze: a) della Corte di appello di Bari del 26 marzo 2016 n. 906, irrevocabile il 6 luglio 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 14.600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110, c.p. e 73 D.P.R. n. 309/1990, commesso in Corato, in data 8, 15 e 22 marzo 2012; b) della Corte di appello di Bari del 18 dicembre 2017, n. 3399, irrevocabile il 23 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Corato in data 26 settembre 2012, rideterminando la pena complessiva in anni quattro di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, mentre aveva rigettato la richiesta con riferimento alla sentenza sub c) emessa dalla Corte di appello di Bari il 25 luglio 2018, n.2267, irrevocabile in data 8 marzo 2019, con cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.

R. n. 309/1990, commessi in Corato dall'8 luglio 2014 al 18 giugno 2015.

2. Con ordinanza del 16 luglio 2021, il Gip del Tribunale di Trani, in sede di rinvio, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto rideterminando la pena in complessivi anni nove e mesi due di reclusione, considerato come reato più grave quello della sentenza sub C, computata la diminuente per il rito abbreviato per tutte le predette sentenze.

4. Avverso la predetta ordinanza del Gip d& Tribunale di Trani ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

4.1. con il primo motivo, la violazione degli artt. 649, comma 2, e 650 c.p.p. per avere l'ordinanza gravata violato il principio del ne bis in idem valevole anche in fase esecutiva, atteso che i fatti di cui alla sentenza indicata alla lettera c) risultano essere già stati posti in continuazione con quelli accertati da altra successiva sentenza con la diversa ordinanza dello stesso Gip n. 55/2020 R.G.

Es. del 20.1.2021, divenuta irrevocabile, in quanto mai impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], di talché la pena erogata con la sentenza sub C risulta base di calcolo per due diversi provvedimenti di esecuzione, con conseguente duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo fatto;

4.2. con il secondo motivo, la violazione degli artt. 656, comma 1, e 657, comma 1, c.p.p. perché, il Gip di Trani, avendo erroneamente computato nel calcolo della pena per i reati posti in continuazione anche la pena già computata nell'ordinanza n. 55/2020 R.G.

Es., ha impedito al Pubblico Ministero di emettere i competenti provvedimenti di unificazione delle pene concorrenti e rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, atteso che non risulta possibile comprendere come valutare gli aumenti per le pene concorrenti, con il rischio di violare il limite di cui all'art. 671, comma 2, c.p.p..5.

Il Procuratore Generale in sede ha fatto pervenire le sue richieste scritte, concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del P.M. è fondato per quanto si dirà.

1. Ed invero, come dedotto dal P.M., con il primo motivo di ricorso, il Giudice del Tribunale di Trani ha già unito sotto il vincolo della continuazione la condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2267/2018 con quella riportata in altra sentenza della medesima corte territoriale, la n. 3959/2018, per il reato di rapina aggravata, come da provvedimento n. 55/2020 -divenuto definitivo -del 20.1.2021 reso in altro procedimento di esecuzione attivato dal [OSCURATO:PERSONA], nelle more della definizione del giudizio di rinvio di cui al presente procedimento.

Pertanto, la pena di cui alla sentenza n. 2267/2018 è stata ritenuta più grave e posta a base del reato continuato di cui al provvedimento 55/2020, ma nel contempo risulta posta a base e ritenuta più grave rispetto agli altri reati posti in continuazione anche nel provvedimento impugnato. 2.In una tale situazione- comportante che una medesima pena sia considerata in due distinti provvedimenti di esecuzione con evidente duplicazione - può trovare applicazione il principio del "ne bis in idem".

Tale principio è invocabile in via analogica anche con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Rv. 265234).

3. Inoltre, il principio del ne bis in idem è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità persino quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso (cfr.

S.U. n. 34655 del 28/06/2005 e la successiva Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008).

4. Nel caso in esame, la decisione divenuta già definitiva è quella non oggetto del presente ricorso (ordinanza n. 55/20), che deve, pertanto, considerarsi preclusiva alla definizione del presente procedimento, visto che ne comprende (parzialmente) l'oggetto, cioè la decisione sul vincolo della continuazione in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2267/2018, con il reato di cui alla sentenza 3959 cosicché l'applicazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurre all'annullamento con rinvio del provvedimento oggi impugnato, come richiesto dallo stesso P.M. ricorrente.

5. Il giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, preso atto del giudicato del procedimento n. 55/20, dovrà considerare appunto che la pena di cui sentenza n. 2267/2018 è stata già considerata in quel provvedimento e valutare nuovamente nel presente procedimento la richiesta di applicazione del reato continuato richiesto anche in relazione alle diverse sentenze indicate in premessa.

Tale valutazione assorbe il profilo di censura di cui al secondo motivo di ricorso.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani, giudice dell'esecuzione.

Così deciso il 22.11.2021 Il Consigliere estepsore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 (t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore ,77". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.n. 807/2021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Prima Sezione penale di Questa Corte, ha annullato l'ordinanza emessa in data 21 febbraio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Trani, che aveva parzialmente accolto l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione del vincolo della continuazione tra le sentenze: a) della Corte di appello di Bari del 26 marzo 2016 n. 906, irrevocabile il 6 luglio 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 14.600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110, c.p. e 73 D.P.R. n. 309/1990, commesso in Corato, in data 8, 15 e 22 marzo 2012; b) della Corte di appello di Bari del 18 dicembre 2017, n. 3399, irrevocabile il 23 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Corato in data 26 settembre 2012, rideterminando la pena complessiva in anni quattro di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, mentre aveva rigettato la richiesta con riferimento alla sentenza sub c) emessa dalla Corte di appello di Bari il 25 luglio 2018, n.2267, irrevocabile in data 8 marzo 2019, con cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P. R. n. 309/1990, commessi in Corato dall'8 luglio 2014 al 18 giugno 2015. 2. Con ordinanza del 16 luglio 2021, il Gip del Tribunale di Trani, in sede di rinvio, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto rideterminando la pena in complessivi anni nove e mesi due di reclusione, considerato come reato più grave quello della sentenza sub C, computata la diminuente per il rito abbreviato per tutte le predette sentenze. 4. Avverso la predetta ordinanza del Gip d& Tribunale di Trani ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 4.1. con il primo motivo, la violazione degli artt. 649, comma 2, e 650 c.p.p. per avere l'ordinanza gravata violato il principio del ne bis in idem valevole anche in fase esecutiva, atteso che i fatti di cui alla sentenza indicata alla lettera c) risultano essere già stati posti in continuazione con quelli accertati da altra successiva sentenza con la diversa ordinanza dello stesso Gip n. 55/2020 R.G. Es. del 20.1.2021, divenuta irrevocabile, in quanto mai impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], di talché la pena erogata con la sentenza sub C risulta base di calcolo per due diversi provvedimenti di esecuzione, con conseguente duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo fatto; 4.2. con il secondo motivo, la violazione degli artt. 656, comma 1, e 657, comma 1, c.p.p. perché, il Gip di Trani, avendo erroneamente computato nel calcolo della pena per i reati posti in continuazione anche la pena già computata nell'ordinanza n. 55/2020 R.G. Es., ha impedito al Pubblico Ministero di emettere i competenti provvedimenti di unificazione delle pene concorrenti e rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, atteso che non risulta possibile comprendere come valutare gli aumenti per le pene concorrenti, con il rischio di violare il limite di cui all'art. 671, comma 2, c.p.p..5. Il Procuratore Generale in sede ha fatto pervenire le sue richieste scritte, concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del P.M. è fondato per quanto si dirà. 1. Ed invero, come dedotto dal P.M., con il primo motivo di ricorso, il Giudice del Tribunale di Trani ha già unito sotto il vincolo della continuazione la condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2267/2018 con quella riportata in altra sentenza della medesima corte territoriale, la n. 3959/2018, per il reato di rapina aggravata, come da provvedimento n. 55/2020 -divenuto definitivo -del 20.1.2021 reso in altro procedimento di esecuzione attivato dal [OSCURATO:PERSONA], nelle more della definizione del giudizio di rinvio di cui al presente procedimento. Pertanto, la pena di cui alla sentenza n. 2267/2018 è stata ritenuta più grave e posta a base del reato continuato di cui al provvedimento 55/2020, ma nel contempo risulta posta a base e ritenuta più grave rispetto agli altri reati posti in continuazione anche nel provvedimento impugnato. 2.In una tale situazione- comportante che una medesima pena sia considerata in due distinti provvedimenti di esecuzione con evidente duplicazione - può trovare applicazione il principio del "ne bis in idem". Tale principio è invocabile in via analogica anche con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Rv. 265234). 3. Inoltre, il principio del ne bis in idem è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità persino quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso (cfr. S.U. n. 34655 del 28/06/2005 e la successiva Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008). 4. Nel caso in esame, la decisione divenuta già definitiva è quella non oggetto del presente ricorso (ordinanza n. 55/20), che deve, pertanto, considerarsi preclusiva alla definizione del presente procedimento, visto che ne comprende (parzialmente) l'oggetto, cioè la decisione sul vincolo della continuazione in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2267/2018, con il reato di cui alla sentenza 3959 cosicché l'applicazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurre all'annullamento con rinvio del provvedimento oggi impugnato, come richiesto dallo stesso P.M. ricorrente. 5. Il giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, preso atto del giudicato del procedimento n. 55/20, dovrà considerare appunto che la pena di cui sentenza n. 2267/2018 è stata già considerata in quel provvedimento e valutare nuovamente nel presente procedimento la richiesta di applicazione del reato continuato richiesto anche in relazione alle diverse sentenze indicate in premessa. Tale valutazione assorbe il profilo di censura di cui al secondo motivo di ricorso. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani, giudice dell'esecuzione. Così deciso il 22.11.2021 Il Consigliere estepsore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 (t [OSCURATO:PERSONA]
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