CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41474/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,è stata rideterminata la pena allo stesso inflitta in quella di anni 2, mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 624-bis, commi 2 e 3; 625, commi 1 e 8- bis cod. pen. previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. L'esponente deduce violazione di legge e vizi() di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo e non proporzionato al fatto. Il ricorso è inammissibile. Si osserva come la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato in modo adeguato le ragioni poste a fondamento della scelta operata. Occorre rilevare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142 - 01). Deve anche aggiungersi come il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale per la determinazione della pena, non sia tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze o le deduzioni prospettate dall'imputato, essendo invece sufficiente che egli dia atto delle plausibili ragioni della sua determinazione in relazione agli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880 - 01: "Il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato"). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria Bruno E DEPOSITAT.»,