CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; N N [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, con il quale il Magistrato di sorveglianza il 14.4.2021, accogliendo parzialmente il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], aveva ordinato alla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di consentire al predetto di effettuare il colloquio visivo mensile, in sostituzione di quello in presenza, attraverso l'utilizzo delle piattaforme già in uso all'[OSCURATO:PERSONA] certificate D.G.S.I.A., nell'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare della [OSCURATO:PERSONA] e Trattamento del 30 gennaio 2016 n. 31246U e della circolare del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, assicurando il video collegamento tra il detenuto all'interno dell'istituto di pena ove è ristretto e i familiari all'interno dell'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza. 2. Avverso detta ordinanza, il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b) I. n. 354/75 (Ord. Pen.), nonché degli artt. 35-bis e 41 bis Ord. Pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.". Ha, in proposito, evidenziato che la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 19826 del 2021 ha riconosciuto al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. la facoltà di svolgere il colloquio visivo mediante video collegamento anche con i familiari in libertà, ma soltanto in situazioni di impossibilità oggettiva ed eccezionale che impediscano lo svolgimento del colloquio in presenza; e ha sostenuto che il Tribunale di sorveglianza nell'impugnata ordinanza non avrebbe fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, avendo illegittimamente esteso i chiari confini delineati dalla citata giurisprudenza; che la facoltà di svolgere il colloquio, secondo le predette modalità, deve essere connessa alla sussistenza di un effettivo e operante divieto di circolazione, che, precludendo ogni spostamento, impedisca anche ai familiari di recarsi presso gli istituti penitenziari, ove è ristretto il loro congiunto, e non essere unicamente correlata al formale persistere dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19, e ciò tanto più che l'art. 1-bis della legge n. 61 del 2021, pubblicata il 12.5.2021, in materia di disposizioni relative alle visite alle persone detenute, consente, anche in deroga alla normativa adottata per il contenimento della pandemia, gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti ristretti in carcere. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, come osservato dal ricorrente, secondo la giurisprudenza di legittimità "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis Ord. Pen." (Cass. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 - 01; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 - 01). Le citate pronunce hanno delineato una cornice di principio favorevole all'espletamento di forme di collegamento da remoto, con le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione penitenziaria, anche attraverso il ricorso a soluzioni già praticate per i detenuti della c.d. media sicurezza o con i collegamenti a distanza già effettuati dai reclusi sottoposti all'art. 41-bis Ord. Pen., in un equilibrato contemperamento tra le fondamentali esigenze di sicurezza, sottostanti al regime, e i diritti del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari. Hanno, tuttavia, rimarcato come il ricorso a tale modalità di svolgimento dei colloqui sia funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza. 2. Ebbene, l'argomentare dell'ordinanza impugnata non è, a giudizio del Collegio, adeguato e congruo rispetto al richiamato principio di diritto. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, nel caso di specie, si è limitato a osservare "come la situazione emergenziale creatisi con la pandemia da Coranavirus non solo è attuale (cfr. D.L. 23.7.2021, n. 105, che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 fino al 31 dicembre 2021), ma anche eccezionale, avendo determinato una riorganizzazione in ogni settore con l'adozione di misure in ogni attività". Trattasi di motivazione assolutamente generica che non ha proceduto a effettuare la necessaria valutazione in ordine alla sussistenza o meno di situazioni di impossibilità, ovvero di gravissima difficoltà da parte dei congiunti del ristretto a effettuare il colloquio in presenza; essa, inoltre, non ha neppure tenuto conto - come osservato dal ricorrente - dell'ulteriore intervento normativo che consente gli spostamenti dei congiunti di ristretti al fine di effettuare i colloqui in carcere(LICr;(- (ù jjekCe . 6 ( A:€-( 2a2 i 3. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che dovrà procedere a nuovo giudizio colmando la rilevata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso, il 6