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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 04614/2023

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la seguente ORDINANZA PER C0RREZIONE [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 27090-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27090/2022 Cron.

Rep.

Ud. 26/01/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.a. ora Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 33130/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/11/2022 R.G.N. 27059/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Onlus propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte, n. 33130 del 2022, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla predetta società, è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1279 del 2016; assume la ricorrente che il rinvio , in motivazione e in dispositivo, alla Corte d’appello di Milano, con la specificazione “in diversa composizione”, fa presumere che nelle intenzioni della Corte il rinvio fosse alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che aveva deciso in secondo grado, e che, pertanto, la sentenza sia affetta da errore materiale; l'INPS ha resistito, con controricorso, deducendo inammissibilità e infondatezza del ricorso per non essere la Corte di legittimità incorsa in alcun errore, atteso il disposto dell'art. 383 cod.proc.civ. che stabilisce esclusivamente che la causa venga rinviata ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, giudice che può essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.a. ora Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva ; il ricorso è da accogliere; l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, ne‘ dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta, su istanza della parte interessata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass. n. 2188 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti); nel caso di specie ricorre quest'ultima evenienza in quanto nel provvedimento, sia in parte motiva (pag. 9), sia nel dispositivo, viene specificato che la Corte del rinvio debba decidere "in diversa composizione", rendendo, quindi, evidente la volontà del Collegio di rinviare la causa alla Corte d'appello di Roma e non a quella di Milano, nel qual caso non sarebbe giustificabile la specificazione in ordine alla diversità della composizione del Collegio; pertanto, deve disporsi la correzione della sentenza di questa Corte n.33130 del 2022 nel senso che nella parte motiva, a pagina 9, e nel dispositivo, invece che "Corte d'appello di Milano”, debba intendersi e leggersi "Corte d'appello di Roma"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

Un. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale, corregge la sentenza di questa Corte n.33130 del 2022 e dispone che nella parte motiva, a pagina 9, e nel dispositivo, invece che "Corte d'appello di Milano”, debba intendersi e le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA PER C0RREZIONE [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 27090-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27090/2022 Cron. Rep. Ud. 26/01/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.a. ora Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 33130/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/11/2022 R.G.N. 27059/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Onlus propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte, n. 33130 del 2022, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla predetta società, è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1279 del 2016; assume la ricorrente che il rinvio , in motivazione e in dispositivo, alla Corte d’appello di Milano, con la specificazione “in diversa composizione”, fa presumere che nelle intenzioni della Corte il rinvio fosse alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che aveva deciso in secondo grado, e che, pertanto, la sentenza sia affetta da errore materiale; l'INPS ha resistito, con controricorso, deducendo inammissibilità e infondatezza del ricorso per non essere la Corte di legittimità incorsa in alcun errore, atteso il disposto dell'art. 383 cod.proc.civ. che stabilisce esclusivamente che la causa venga rinviata ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, giudice che può essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.a. ora Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva ; il ricorso è da accogliere; l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, ne‘ dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta, su istanza della parte interessata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass. n. 2188 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti); nel caso di specie ricorre quest'ultima evenienza in quanto nel provvedimento, sia in parte motiva (pag. 9), sia nel dispositivo, viene specificato che la Corte del rinvio debba decidere "in diversa composizione", rendendo, quindi, evidente la volontà del Collegio di rinviare la causa alla Corte d'appello di Roma e non a quella di Milano, nel qual caso non sarebbe giustificabile la specificazione in ordine alla diversità della composizione del Collegio; pertanto, deve disporsi la correzione della sentenza di questa Corte n.33130 del 2022 nel senso che nella parte motiva, a pagina 9, e nel dispositivo, invece che "Corte d'appello di Milano”, debba intendersi e leggersi "Corte d'appello di Roma"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. Un. n. 9438 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale, corregge la sentenza di questa Corte n.33130 del 2022 e dispone che nella parte motiva, a pagina 9, e nel dispositivo, invece che "Corte d'appello di Milano”, debba intendersi e le
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