CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino in data 7 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 e 99, comma 4, cod. pen, (fatto commesso in Alessandria in data 9 dicembre 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la detta operazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso la mitigazione della pena alla luce della brutalità dell'aggressione subita dalla persona offesa, dei plurimi precedenti attestati dal certificato penale dell'imputato e della sostanziale pari rilevanza dell'apporto causale fornito da tutti i partecipanti all'aggressione, che hanno agito come una squadra coesa e compatta); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] il Presiden