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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10462/2026

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tefano Astorri, per procura speciale in atti;-ricorrente –-contro-[OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-controricorrente-Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026avverso la sentenza n. 3861/2023 emessa dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/02/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensoridelle parti ed il Pubblico Ministero;1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA],premesso di essere titolare dei buoni fruttiferi, numero 000.687 serieQ, del valore nominale di lire 1.000.000, emesso in data 14.01.1988,e n. 000.781, del valore nominale di lire 500.000, emesso in data22.04.1988, e di aver ricevuto al momento della scadenza una sommainferiore a quella dovuta, utilizzando i parametri indicati a tergo deibuoni medesimi, conveniva in giudizio, innanzi al giudice di Pace diArienzo, [OSCURATO:PERSONA] spa, chiedendone la condanna al pagamentodella somma di € 274,59, quale differenza tra l’importo liquidato equello effettivamente dovuto per il buono fruttifero n. 000.687, ed €136,10 quale differenza tra l’importo liquidato e quello effettivamentedovuto per il buono fruttifero n. 000.781, oltre interessi legali erivalutazione monetaria, nonché le spese di lite.2. — Con comparsa di risposta si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,eccependo l’infondatezza della domanda.3. — Con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di Pace di Arienzoaccoglieva la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 410,69 ed allarefusione delle spese processuali.Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/20264. — Con sentenza del 16.10.23 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, dopo aver premesso che il rilascio di quietanza liberatoria asaldo dell’importo corrisposto in pagamento dei buoni aveva natura didichiarazione di scienza priva di valore negoziale, pertanto inidonea adimostrare la ricorrenza di una rinunzia ai propri diritti da parte delladichiarante, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, osservando che:-) i buoni postali appartenevano alla serie “Q”, istituita con il D.M.13/6/1986, come indicato sulla parte frontale dei titoli, i quali recavanosul retro una tabella prestampata che regolava il rendimento per i variperiodi;-) il contrasto tra le parti, ferma la misura del 12,50% dell'aliquotadella ritenuta fiscale, verteva sul regime della sua applicazione, attesoche, secondo [OSCURATO:PERSONA], doveva farsi applicazione del dispostodall’art. 7 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] («gli interessi maturati annualmente suBPF emessi a partire dal 21/9/1986 al 31/12/1996, appartenenti allaserie Q, R ed S, per i primi venti anni dalla vita del titolo continuerannoad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale»),sicché i rendimenti stampigliati sul retro del titolo erano da calcolareannualmente al netto — e non al lordo — della ritenuta fiscale, ivicompreso l’importo indicato sul retro del titolo dal 21° al 30° anno,mentre, secondo parte appellata, il D.M. del 23/6/1997 non potevatrovare applicazione poiché in contrasto con la normativa primaria digrado superiore in forza della quale la capitalizzazione al netto dellaritenuta fiscale valeva solo per i primi venti anni di vita del titolo,mentre per gli ultimi dieci anni erano da riconoscere i rendimentiespressi in cifra fissa a bimestre, quindi con capitalizzazione sempliceal lordo della ritenuta fiscale;-) la soluzione del contrasto andava indubbiamente ricercata nelprincipio di gerarchia delle fonti del diritto, nel senso che la ritenutaNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026fiscale del 12.50% era applicabile, in unica soluzione, al momento delrimborso dei buoni, e non come effettuato dall'intermediario, seguendoil disposto del D.M. 23.06.97 e, cioè, capitalizzando annualmente gliinteressi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del12,50%, con conseguente riduzione dell'importo riconosciutoall'investitrice.5. — [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza d’appello, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.6. — Con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviataalla pubblica udienza in ordine alla questione oggetto del terzo motivo,in quanto di rilevanza nomofilattica.

Il Pubblico Ministero ha depositatorequisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE7. — Il ricorso contiene tre motivi.Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1199,comma 2 c.c. e del d.m. tesoro 20.5.1987, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto l’infondatezza delmotivo afferente all’omessa pronuncia in ordine alla efficacia dellaquietanza.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 37c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, lamentando che i giudicidi primo e secondo grado avrebbero dovuto dichiarare d’ufficio lapropria incompetenza per materia in favore della CommissioneTributaria.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1,commi 1, 2, 3, d.l. 556/1956, 3, comma 2, lett. d) e f), d.p.r.Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026602/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver ilTribunale ritenuto corretta la pretesa della Ruotolo di riscuotere ilreddito dei buoni al lordo della ritenuta fiscale.Al riguardo, la ricorrente assume che: i) dal quadro normativoemergeva che, all’atto di emissione dei buoni fruttiferi postali, laritenuta d’imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principiodi competenza (dunque annualmente e a prescindere dall’effettivapercezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio dicassa; ii) la ritenuta fiscale era stata poi nominalmente soppressa conil d.l. 1 aprile 1996, n. 239 e sostituita con l’imposta sostitutiva sugliinteressi sempre stabilita nella misura del 12,50%; non sussisteva,pertanto, il contrasto tra il DM 23.06.1997 e la normativa di rangoprimario prospettato dai giudici di merito, poiché le norme chestabilivano la detrazione dell’imposta all’atto della capitalizzazionedegli interessi (secondo il principio di competenza) invece che all’attodi scadenza dell’investimento (principio di cassa) non solo eranocoerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscaleprevigente, ma avevano altresì natura cogente in virtù degli interessicomplessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.8. — Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.8.1. — Il primo motivo non ha pregio alla luce del consolidatoorientamento a tenore del quale, la quietanza liberatoria rilasciata asaldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplicemanifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di esseresoddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di unadichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nellastessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia oNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementidi interpretazione, contenuti nella stessa dichiarazione o desumibilialiunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e pienaconsapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass., n.21400/2023; n. 10430/2024).Nella specie, come correttamente affermato nella sentenza impugnata,l’incasso e l’accettazione con quietanza liberatoria a saldo del buonointegravano esclusivamente una dichiarazione di scienza priva di valorenegoziale, pertanto inidonea a dimostrare la ricorrenza di una rinunziaai propri diritti da parte della dichiarante.8.2. — Il secondo motivo è inammissibile poiché, come rilevato dallacontroricorrente, sulla questione si è formato il giudicato interno, postoche la stessa non è stata oggetto d’appello.

Giova in ogni caso alriguardo rilevare che l’oggetto del giudizio non è l’accertamentodell’obbligazione tributaria, né della modalità impositiva, bensì il dirittodel titolare del buono postale alla percezione del corrispettivodell’investimento effettuato.8.3. — Il terzo motivo è fondato.La questione di diritto posta dalla critica in esame consiste nellostabilire: se l’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni sia fondatasul criterio di cassa (secondo il quale il reddito di capitale divienerilevante ai fini dell’imputazione al periodo di imposta quando vienepercepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazionefinanziaria in entrata o in uscita) o sul diverso criterio di competenza(che annette rilievo al momento in cui matura il diritto di credito osorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa, in ragionedel quale la ritenuta fiscale viene applicata anno per anno in ragioneNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026del maturare degli interessi).

La rilevanza della questione è connessaal fatto che l’applicazione del criterio di competenza è meno favorevoleper il sottoscrittore dei buoni, in quanto capitalizzando annualmente gliinteressi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del12,50%, determina una diminuzione dell'importo complessivospettante all'investitore.Il Tribunale ha aderito all’orientamento, presente nella giurisprudenzadi merito, secondo cui la ritenuta fiscale del 12,50% sui buoni fruttiferipostali deve essere applicata, in un'unica soluzione, nel momento incui i buoni vengono rimborsati e non, come effettuato da [OSCURATO:PERSONA],seguendo il disposto del citato D.M. 23.06.97, trattandosi diprovvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, dadisapplicarsi ove difforme da queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] replica diagire legittimamente in forza dello stesso D.M. del 23 giugno 1997, cheha previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale.Il collegio — aderendo ad una impostazione condivisa da larghissimaparte delle Corti d’appello che risultano essersi pronunciate sullamateria, quali tra le altre Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze,Roma, Napoli — ritiene che le argomentazioni sviluppate dal giudice disecondo grado non siano condivisibili alla luce di un’interpretazionesistematica delle varie norme in materia d’imposizione fiscale suiredditi di capitale.Va osservato che la normativa di riferimento è il D.L. 19.09.1986 n.556, poi convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo dellaritenuta erariale, secondo cui gli interessi maturati sui buoni emessi dal21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege,alla ritenuta erariale del 6,25%, mentre i buoni fruttiferi postali emessidall’1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 — nel cui arco temporaleNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026rientrano i BTP serie Q oggetto di causa — sono assoggettati allaritenuta erariale del 12,50%.Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M.

Tesoro 23giugno 1997, all’art 7, ultimo comma, gli interessi che maturanoannualmente sui B.F.P. emessi a partire dal 21.09.1986 al 31.12.1996(appartenenti, indi, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni divita del Titolo, vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenutafiscale.Il giudice d’appello ha ritenuto che tale ultima norma sia da disapplicarein quanto contrastante con l’art. 26 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600, inbase al quale: «Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni etitoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, conobbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti aipossessori».

In particolare, come si è detto, il Tribunale ha ritenutoche, secondo il chiaro significato della parola «corrisposti», devonoritenersi assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 26, comma primo, delcitato DPR soltanto gli interessi percepiti.Tuttavia, occorre considerare che l’art. 1 D.L. 556/1986, ai commiprimo e secondo, prevede la tassazione dei titoli mediante ritenuta allafonte a titolo d’imposta.

L’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 556/1986prevede che: «Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: b) medianteversamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aisensi dell’art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto,se operate da altri soggetti e dall’amministrazione postale.

Le modalitàdi versamento delle ritenute da quest’ultima operate sono stabilite aisensi dell’art. 8, terzo comma, dello stesso decreto».

L’art. 3, comma2, lett. d) ed f) del DPR 602/1973, richiamato dall’art. 1, comma 3,lett. b), D.L. 556/1986 in relazione all’attività dell’amministrazionepostale, prevede che: «Sono riscosse mediante versamento diretto alleNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonteapplicabili sui redditi di cui all’art. 26, primo comma, del decretoindicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché noncorrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’art. 26, secondocomma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’impostaancorché non corrisposti».

L’art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973prevede che: «Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensidel secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto delMinistro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro».La ritenuta d’imposta era dunque già prevista e applicata secondo ilprincipio di competenza, all’atto dell’emissione dei buoni per cui ècausa, e non già secondo il principio di cassa.

La lettura congiunta dellesuddette disposizioni induce, infatti, a ritenere che le ritenute operatedall’amministrazione postale sui buoni postali debbano essere applicatesui relativi redditi a prescindere dalla erogazione, atteso che ladisposizione prevede il versamento diretto delle ritenute operate suredditi maturati nel periodo d’imposta «ancorché non corrisposti»; laritenuta d’acconto consiste, peraltro, nel prelievo fiscale operato nelmomento in cui viene erogato un reddito in favore di un contribuentee un interesse «capitalizzato» è in tutto e per tutto assimilabile ad uninteresse «effettivamente incassato», poiché idoneo ad accrescere lacapacità contributiva dell’investitore-contribuente.Invero, da un lato, l’interesse maturato dal buono postale è corrispostosolo nel momento della riscossione del buono, ma, dall’altro, lamaturazione degli interessi e la loro capitalizzazione annuadeterminano, in ogni caso, un incremento del reddito che vieneimmediatamente e automaticamente reinvestito, determinando unaumento del capitale sul quale poi saranno calcolati gli interessi attivi.Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di osservare che «iltermine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso,ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettivadisponibilità giuridica del diritto.

In tal senso, l'acquisizione del diritto,e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire ancheche può anche mancare.

La produzione di nuova ricchezza tassabilenon è necessariamente correlata al momento della percezione effettivadel credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,2082/2021)Inoltre, l’art. 2, comma III del d.lgs. n. 239/1996, che ha introdotto apartire dal 01/01/1997 l’imposta sostitutiva stabilita per quantoriguarda gli interessi nella misura del 12,50%, ha stabilito che «per ibuoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicataconformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2.

Con decretodel Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con ilMinistro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consigliodi amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], possono essere stabiliteparticolari modalità applicative della presente disciplina, anche aglieffetti dell'art. 7».

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.lgs n. 239 del1996 «per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12mesi) la tassazione va applicata annualmente sull’ammontare degliinteressi maturato, a prescindere dal fatto che in titoli siano o menodotati di una cedola da riscuotere».In attuazione del D.lgs. n. 239 del 1996 (fonte di rango primario) èstato, quindi, emanato il D.M. 23.6.1997, il quale ha armonizzato lasuddetta disciplina e ha stabilito all’art. 7 ultimo comma, come si è giàripetuto, che: «Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con leNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore diqualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni divita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto dellaritenuta fiscale».Va ulteriormente rilevato che con DM 23.12.1998 n. 511, pubblicato inGU n. 40 del 18.2.1999 e rubricato «Regolamento recante modalitàapplicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio», il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato «il... regolamento di attuazione dell'articolo2, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recantemodificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delleobbligazioni e titoli similari, pubblici e privati», prevedendo all'art. 1che: «1.

Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositie prestiti tramite la le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal1 gennaio 1997.

2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale».Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoniemessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, siapplica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto lariscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero staticorrisposti.Ora, tale norma di rango primario, come poc’anzi osservato, rimette ladefinizione delle modalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferipostali ad un decreto ministeriale, che nel caso che qui interessa èrappresentato proprio dal richiamato D.M. del 23 giugno 1997.

Ilpredetto decreto si configura, dunque, come norma di rangosecondario che integra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, ilcontenuto della disposizione di rango primario di cui all’art. 2 del d.lgs.Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolari modalitàoperative e così assumendone il medesimo rango.Ne consegue che l’art. 7 D.M.

Tesoro 23 giugno 1997 è da ritenersicoerente con le sopra richiamate disposizioni normative e con i principigenerali vigenti in materia, sicché la ritenuta fiscale va applicata aciascuna capitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuataal netto della ritenuta d’imposta.Pertanto, sino al compimento del 20° anno gli interessi maturatiannualmente al netto della ritenuta fiscale vanno sommati al capitaleed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alladeterminazione del montante sul quale viene applicato il tasso direndimento previsto per il successivo anno di riferimento.Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione va, invece,corrisposto l’importo dovuto sulla base del regime fiscale che prevedel’applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche se diverso da quellorisultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolodella serie Q.Inoltre, i rendimenti esposti sul verso dei titoli non tengono conto dellaritenuta erariale istituita con il D.L. 19/09/1986 n. 556 (convertito nellaLegge 17/11/1986 n. 759) e, dunque, in data successiva al DMistitutivo della serie Q alla quale i buoni in questione appartengono.A tal proposito occorre osservare che, come precisato da questa S.C.nella sentenza n. 30746/2018, i buoni postali fruttiferi non hannonatura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione aisensi dell'art. 2002 c.c. e, nondimeno, il vincolo contrattuale traemittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sullabase dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti(Cass., 28 febbraio 2018, n. 4761).Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/20269. — In conclusione, dal complesso delle disposizioni di legge eregolamentari integrative sopra richiamate, deve ritenersi che ilTribunale non abbia correttamente applicato i criteri di calcolo dellatassazione sui buoni postali in questione.Di conseguenza, in accoglimento del terzo motivo, la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale, che dovràdunque procedere ad un nuovo esame applicando i principi suesposti,e provvedere sul regime delle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo edaccoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 ea seguito di riconvocazione in data 1.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] MarzioIl Consigliere estensoreDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tefano Astorri, per procura speciale in atti;-ricorrente –-contro-[OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-controricorrente-Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026avverso la sentenza n. 3861/2023 emessa dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/02/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensoridelle parti ed il Pubblico Ministero;1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA],premesso di essere titolare dei buoni fruttiferi, numero 000.687 serieQ, del valore nominale di lire 1.000.000, emesso in data 14.01.1988,e n. 000.781, del valore nominale di lire 500.000, emesso in data22.04.1988, e di aver ricevuto al momento della scadenza una sommainferiore a quella dovuta, utilizzando i parametri indicati a tergo deibuoni medesimi, conveniva in giudizio, innanzi al giudice di Pace diArienzo, [OSCURATO:PERSONA] spa, chiedendone la condanna al pagamentodella somma di € 274,59, quale differenza tra l’importo liquidato equello effettivamente dovuto per il buono fruttifero n. 000.687, ed €136,10 quale differenza tra l’importo liquidato e quello effettivamentedovuto per il buono fruttifero n. 000.781, oltre interessi legali erivalutazione monetaria, nonché le spese di lite.2. — Con comparsa di risposta si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,eccependo l’infondatezza della domanda.3. — Con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di Pace di Arienzoaccoglieva la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 410,69 ed allarefusione delle spese processuali.Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/20264. — Con sentenza del 16.10.23 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, dopo aver premesso che il rilascio di quietanza liberatoria asaldo dell’importo corrisposto in pagamento dei buoni aveva natura didichiarazione di scienza priva di valore negoziale, pertanto inidonea adimostrare la ricorrenza di una rinunzia ai propri diritti da parte delladichiarante, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, osservando che:-) i buoni postali appartenevano alla serie “Q”, istituita con il D.M.13/6/1986, come indicato sulla parte frontale dei titoli, i quali recavanosul retro una tabella prestampata che regolava il rendimento per i variperiodi;-) il contrasto tra le parti, ferma la misura del 12,50% dell'aliquotadella ritenuta fiscale, verteva sul regime della sua applicazione, attesoche, secondo [OSCURATO:PERSONA], doveva farsi applicazione del dispostodall’art. 7 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] («gli interessi maturati annualmente suBPF emessi a partire dal 21/9/1986 al 31/12/1996, appartenenti allaserie Q, R ed S, per i primi venti anni dalla vita del titolo continuerannoad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale»),sicché i rendimenti stampigliati sul retro del titolo erano da calcolareannualmente al netto — e non al lordo — della ritenuta fiscale, ivicompreso l’importo indicato sul retro del titolo dal 21° al 30° anno,mentre, secondo parte appellata, il D.M. del 23/6/1997 non potevatrovare applicazione poiché in contrasto con la normativa primaria digrado superiore in forza della quale la capitalizzazione al netto dellaritenuta fiscale valeva solo per i primi venti anni di vita del titolo,mentre per gli ultimi dieci anni erano da riconoscere i rendimentiespressi in cifra fissa a bimestre, quindi con capitalizzazione sempliceal lordo della ritenuta fiscale;-) la soluzione del contrasto andava indubbiamente ricercata nelprincipio di gerarchia delle fonti del diritto, nel senso che la ritenutaNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026fiscale del 12.50% era applicabile, in unica soluzione, al momento delrimborso dei buoni, e non come effettuato dall'intermediario, seguendoil disposto del D.M. 23.06.97 e, cioè, capitalizzando annualmente gliinteressi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del12,50%, con conseguente riduzione dell'importo riconosciutoall'investitrice.5. — [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza d’appello, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.6. — Con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviataalla pubblica udienza in ordine alla questione oggetto del terzo motivo,in quanto di rilevanza nomofilattica. Il Pubblico Ministero ha depositatorequisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE7. — Il ricorso contiene tre motivi.Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1199,comma 2 c.c. e del d.m. tesoro 20.5.1987, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto l’infondatezza delmotivo afferente all’omessa pronuncia in ordine alla efficacia dellaquietanza.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 37c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, lamentando che i giudicidi primo e secondo grado avrebbero dovuto dichiarare d’ufficio lapropria incompetenza per materia in favore della CommissioneTributaria.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1,commi 1, 2, 3, d.l. 556/1956, 3, comma 2, lett. d) e f), d.p.r.Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026602/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver ilTribunale ritenuto corretta la pretesa della Ruotolo di riscuotere ilreddito dei buoni al lordo della ritenuta fiscale.Al riguardo, la ricorrente assume che: i) dal quadro normativoemergeva che, all’atto di emissione dei buoni fruttiferi postali, laritenuta d’imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principiodi competenza (dunque annualmente e a prescindere dall’effettivapercezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio dicassa; ii) la ritenuta fiscale era stata poi nominalmente soppressa conil d.l. 1 aprile 1996, n. 239 e sostituita con l’imposta sostitutiva sugliinteressi sempre stabilita nella misura del 12,50%; non sussisteva,pertanto, il contrasto tra il DM 23.06.1997 e la normativa di rangoprimario prospettato dai giudici di merito, poiché le norme chestabilivano la detrazione dell’imposta all’atto della capitalizzazionedegli interessi (secondo il principio di competenza) invece che all’attodi scadenza dell’investimento (principio di cassa) non solo eranocoerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscaleprevigente, ma avevano altresì natura cogente in virtù degli interessicomplessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.8. — Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.8.1. — Il primo motivo non ha pregio alla luce del consolidatoorientamento a tenore del quale, la quietanza liberatoria rilasciata asaldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplicemanifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di esseresoddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di unadichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nellastessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia oNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementidi interpretazione, contenuti nella stessa dichiarazione o desumibilialiunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e pienaconsapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass., n.21400/2023; n. 10430/2024).Nella specie, come correttamente affermato nella sentenza impugnata,l’incasso e l’accettazione con quietanza liberatoria a saldo del buonointegravano esclusivamente una dichiarazione di scienza priva di valorenegoziale, pertanto inidonea a dimostrare la ricorrenza di una rinunziaai propri diritti da parte della dichiarante.8.2. — Il secondo motivo è inammissibile poiché, come rilevato dallacontroricorrente, sulla questione si è formato il giudicato interno, postoche la stessa non è stata oggetto d’appello. Giova in ogni caso alriguardo rilevare che l’oggetto del giudizio non è l’accertamentodell’obbligazione tributaria, né della modalità impositiva, bensì il dirittodel titolare del buono postale alla percezione del corrispettivodell’investimento effettuato.8.3. — Il terzo motivo è fondato.La questione di diritto posta dalla critica in esame consiste nellostabilire: se l’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni sia fondatasul criterio di cassa (secondo il quale il reddito di capitale divienerilevante ai fini dell’imputazione al periodo di imposta quando vienepercepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazionefinanziaria in entrata o in uscita) o sul diverso criterio di competenza(che annette rilievo al momento in cui matura il diritto di credito osorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa, in ragionedel quale la ritenuta fiscale viene applicata anno per anno in ragioneNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026del maturare degli interessi). La rilevanza della questione è connessaal fatto che l’applicazione del criterio di competenza è meno favorevoleper il sottoscrittore dei buoni, in quanto capitalizzando annualmente gliinteressi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del12,50%, determina una diminuzione dell'importo complessivospettante all'investitore.Il Tribunale ha aderito all’orientamento, presente nella giurisprudenzadi merito, secondo cui la ritenuta fiscale del 12,50% sui buoni fruttiferipostali deve essere applicata, in un'unica soluzione, nel momento incui i buoni vengono rimborsati e non, come effettuato da [OSCURATO:PERSONA],seguendo il disposto del citato D.M. 23.06.97, trattandosi diprovvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, dadisapplicarsi ove difforme da queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] replica diagire legittimamente in forza dello stesso D.M. del 23 giugno 1997, cheha previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale.Il collegio — aderendo ad una impostazione condivisa da larghissimaparte delle Corti d’appello che risultano essersi pronunciate sullamateria, quali tra le altre Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze,Roma, Napoli — ritiene che le argomentazioni sviluppate dal giudice disecondo grado non siano condivisibili alla luce di un’interpretazionesistematica delle varie norme in materia d’imposizione fiscale suiredditi di capitale.Va osservato che la normativa di riferimento è il D.L. 19.09.1986 n.556, poi convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo dellaritenuta erariale, secondo cui gli interessi maturati sui buoni emessi dal21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege,alla ritenuta erariale del 6,25%, mentre i buoni fruttiferi postali emessidall’1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 — nel cui arco temporaleNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026rientrano i BTP serie Q oggetto di causa — sono assoggettati allaritenuta erariale del 12,50%.Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M. Tesoro 23giugno 1997, all’art 7, ultimo comma, gli interessi che maturanoannualmente sui B.F.P. emessi a partire dal 21.09.1986 al 31.12.1996(appartenenti, indi, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni divita del Titolo, vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenutafiscale.Il giudice d’appello ha ritenuto che tale ultima norma sia da disapplicarein quanto contrastante con l’art. 26 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600, inbase al quale: «Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni etitoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, conobbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti aipossessori». In particolare, come si è detto, il Tribunale ha ritenutoche, secondo il chiaro significato della parola «corrisposti», devonoritenersi assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 26, comma primo, delcitato DPR soltanto gli interessi percepiti.Tuttavia, occorre considerare che l’art. 1 D.L. 556/1986, ai commiprimo e secondo, prevede la tassazione dei titoli mediante ritenuta allafonte a titolo d’imposta. L’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 556/1986prevede che: «Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: b) medianteversamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aisensi dell’art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto,se operate da altri soggetti e dall’amministrazione postale. Le modalitàdi versamento delle ritenute da quest’ultima operate sono stabilite aisensi dell’art. 8, terzo comma, dello stesso decreto». L’art. 3, comma2, lett. d) ed f) del DPR 602/1973, richiamato dall’art. 1, comma 3,lett. b), D.L. 556/1986 in relazione all’attività dell’amministrazionepostale, prevede che: «Sono riscosse mediante versamento diretto alleNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonteapplicabili sui redditi di cui all’art. 26, primo comma, del decretoindicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché noncorrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’art. 26, secondocomma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’impostaancorché non corrisposti». L’art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973prevede che: «Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensidel secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto delMinistro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro».La ritenuta d’imposta era dunque già prevista e applicata secondo ilprincipio di competenza, all’atto dell’emissione dei buoni per cui ècausa, e non già secondo il principio di cassa. La lettura congiunta dellesuddette disposizioni induce, infatti, a ritenere che le ritenute operatedall’amministrazione postale sui buoni postali debbano essere applicatesui relativi redditi a prescindere dalla erogazione, atteso che ladisposizione prevede il versamento diretto delle ritenute operate suredditi maturati nel periodo d’imposta «ancorché non corrisposti»; laritenuta d’acconto consiste, peraltro, nel prelievo fiscale operato nelmomento in cui viene erogato un reddito in favore di un contribuentee un interesse «capitalizzato» è in tutto e per tutto assimilabile ad uninteresse «effettivamente incassato», poiché idoneo ad accrescere lacapacità contributiva dell’investitore-contribuente.Invero, da un lato, l’interesse maturato dal buono postale è corrispostosolo nel momento della riscossione del buono, ma, dall’altro, lamaturazione degli interessi e la loro capitalizzazione annuadeterminano, in ogni caso, un incremento del reddito che vieneimmediatamente e automaticamente reinvestito, determinando unaumento del capitale sul quale poi saranno calcolati gli interessi attivi.Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di osservare che «iltermine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso,ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettivadisponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto,e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire ancheche può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabilenon è necessariamente correlata al momento della percezione effettivadel credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,2082/2021)Inoltre, l’art. 2, comma III del d.lgs. n. 239/1996, che ha introdotto apartire dal 01/01/1997 l’imposta sostitutiva stabilita per quantoriguarda gli interessi nella misura del 12,50%, ha stabilito che «per ibuoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicataconformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decretodel Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con ilMinistro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consigliodi amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], possono essere stabiliteparticolari modalità applicative della presente disciplina, anche aglieffetti dell'art. 7». Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.lgs n. 239 del1996 «per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12mesi) la tassazione va applicata annualmente sull’ammontare degliinteressi maturato, a prescindere dal fatto che in titoli siano o menodotati di una cedola da riscuotere».In attuazione del D.lgs. n. 239 del 1996 (fonte di rango primario) èstato, quindi, emanato il D.M. 23.6.1997, il quale ha armonizzato lasuddetta disciplina e ha stabilito all’art. 7 ultimo comma, come si è giàripetuto, che: «Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con leNumero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore diqualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni divita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto dellaritenuta fiscale».Va ulteriormente rilevato che con DM 23.12.1998 n. 511, pubblicato inGU n. 40 del 18.2.1999 e rubricato «Regolamento recante modalitàapplicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio», il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato «il... regolamento di attuazione dell'articolo2, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recantemodificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delleobbligazioni e titoli similari, pubblici e privati», prevedendo all'art. 1che: «1. Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositie prestiti tramite la le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal1 gennaio 1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale».Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoniemessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, siapplica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto lariscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero staticorrisposti.Ora, tale norma di rango primario, come poc’anzi osservato, rimette ladefinizione delle modalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferipostali ad un decreto ministeriale, che nel caso che qui interessa èrappresentato proprio dal richiamato D.M. del 23 giugno 1997. Ilpredetto decreto si configura, dunque, come norma di rangosecondario che integra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, ilcontenuto della disposizione di rango primario di cui all’art. 2 del d.lgs.Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/2026n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolari modalitàoperative e così assumendone il medesimo rango.Ne consegue che l’art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997 è da ritenersicoerente con le sopra richiamate disposizioni normative e con i principigenerali vigenti in materia, sicché la ritenuta fiscale va applicata aciascuna capitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuataal netto della ritenuta d’imposta.Pertanto, sino al compimento del 20° anno gli interessi maturatiannualmente al netto della ritenuta fiscale vanno sommati al capitaleed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alladeterminazione del montante sul quale viene applicato il tasso direndimento previsto per il successivo anno di riferimento.Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione va, invece,corrisposto l’importo dovuto sulla base del regime fiscale che prevedel’applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche se diverso da quellorisultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolodella serie Q.Inoltre, i rendimenti esposti sul verso dei titoli non tengono conto dellaritenuta erariale istituita con il D.L. 19/09/1986 n. 556 (convertito nellaLegge 17/11/1986 n. 759) e, dunque, in data successiva al DMistitutivo della serie Q alla quale i buoni in questione appartengono.A tal proposito occorre osservare che, come precisato da questa S.C.nella sentenza n. 30746/2018, i buoni postali fruttiferi non hannonatura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione aisensi dell'art. 2002 c.c. e, nondimeno, il vincolo contrattuale traemittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sullabase dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti(Cass., 28 febbraio 2018, n. 4761).Numero registro generale 8883/2024Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 10462/2026Data pubblicazione 21/04/20269. — In conclusione, dal complesso delle disposizioni di legge eregolamentari integrative sopra richiamate, deve ritenersi che ilTribunale non abbia correttamente applicato i criteri di calcolo dellatassazione sui buoni postali in questione.Di conseguenza, in accoglimento del terzo motivo, la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale, che dovràdunque procedere ad un nuovo esame applicando i principi suesposti,e provvedere sul regime delle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo edaccoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 ea seguito di riconvocazione in data 1.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] MarzioIl Consigliere estensoreDott. [OSCURATO:PERSONA]