CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 aprile 2021 dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per furto, aggravato dalla destrezza e dall'aver agito in tre persone, del denaro contenuto nella borsa di una donna rimasta ignota. 2. Contro la sentenza di cui sopra le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione, da parte della Corte di appello, dell'eccezione di nullità della sentenza di prime cure per omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputata del decreto di citazione a giudizio per il primo grado. La Corte territoriale ha respinto l'eccezione fondando sulla circostanza — reputata erroneamente sanante — che, all'udienza successiva a quella in cui era stata disposta la rinnovazione della notifica, detto difensore aveva fatto pervenire un'istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitanti impegni professionali. L'argomentazione spesa dalla Corte di merito sarebbe altresì contraddittoria in quanto la stessa Corte ha poi rilevato che di tale istanza, inviata via fax, non vi è traccia agli atti e non è stato indicato se e quando tale notifica si sia perfezionata. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà. La penale responsabilità della ricorrente — sostiene la ricorrente — era stata affermata nonostante non risultasse provato né un contributo causale alla condotta tipica da parte dell'odierna prevenuta, né la consapevolezza e volontà di contribuire eziologicamente alla realizzazione del fatto. Quella di [OSCURATO:PERSONA] — si legge nel ricorso — sarebbe stata una presenza inerte. 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Sostiene la parte che la Corte territoriale ha escluso la tenuità del danno sulla scorta di quello potenzialmente discendente dalla sottrazione di un portafogli, senza tuttavia averne accertato il contenuto. Né sarebbe probante in tal senso che la Petrillo fosse stata trovata in possesso della somma di 135 euro, dal momento che ella, oltre ad essere stata tratta in arresto per un tentato furto commesso nella stessa giornata, era anche fortemente indiziata di ulteriori due furti. 4. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è fatto di sei motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Si legge nell'impugnativa che:- il 5 febbraio 2014, all'atto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] nominò l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni altra precedente nomina; - il 12 febbraio 2014, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari fu notificato anche all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. - all'udienza del 18 dicembre 2014, il Giudice monocratico, constatata la mancata notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (non nominato e comunque revocato), dispose nuova notifica; - dopo diversi rinvii, il 26 settembre 2016, il processo venne celebrato dopo che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato costituito solo per [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre due imputate risultavano difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; tutti i difensori furono sostituiti dal medesimo difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non presenziò a detta udienza per concomitante impegno professionale. Sulla scorta di queste premesse, la ricorrente eccepisce essersi verificata una nullità assoluta. La circostanza che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse saputo del rinvio siccome difensore di [OSCURATO:PERSONA] non sanerebbe la nullità per la mancata notifica del decreto di citazione in relazione alle altre due imputate. Conclude il ricorso osservando che la circostanza che il difensore avesse inviato istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, dichiarandosi difensore di fiducia di tutte le imputate e non solo di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto indurre il Giudice a verificare detta circostanza ed a rinnovare la citazione anche per le altre due imputate. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. per omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata dal difensore via fax. 4.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Il teste sentito in dibattimento, [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito "tutto e il contrario di tutto" (così i ricorsi), salvo poi correggersi a seguito delle contestazioni. Non solo. La Corte territoriale non ha fornito motivazione circa il fatto che non era stata individuata la persona offesa né il maltolto. 4.4. Il quarto motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle aggravanti di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 625 cod. pen., con conseguente necessità di proscioglimento per difetto di querela. Assumono le ricorrenti che le confuse dichiarazioni del teste Della Niceta non consentirebbero di ritenere sussistenti le aggravanti, aggiungendo che, ai fini della destrezza, la Corte di merito si era limitata a segnalare che la mano che si intrufolava nella borsa era nascosta alla vista della vittima, senza però spiegare se ciò fosse dovuto alla disattenzione della persona offesa ovvero all'abilità dell'autore del fatto. Quanto all'altra aggravante, la partecipazione di tutte e tre le imputate al misfatto è stata affidata a valutazioni congetturali, senza descrivere la dinamica dell'azione. 4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. La Corte territoriale, quando ha argomentato sul maltolto, ha omesso di considerare che, se effettivamente nella borsa vi fossero stati denaro, documenti di identità o carte di credito, difficilmente la persona offesa non avrebbe sporto querela. 4.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che dovevano essere riconosciute per adeguare la pena al fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel loro complesso infondati e vanno, pertanto, respinti. 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso — che agita la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio — è infondato. Per spiegare le ragioni di tale conclusione, occorre ricostruire, nelle parti di interesse, la sequenza processuale che ha preceduto l'emissione della decisione di prime cure, ricostruzione consentita a questa Corte in considerazione della natura processuale della doglianza. - Il 3 febbraio 2013 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nominarono difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - Il 4 febbraio 2013 [OSCURATO:PERSONA] nominò proprio difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - Il 5 febbraio 2014, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nominarono anch'esse l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] come proprio difensore di fiducia, con revoca di ogni altra nomina. - Alla prima udienza del 18 dicembre 2014, a verbale erano sempre indicati l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assenti e sostituiti ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.- In quella occasione, il Giudice monocratico constatò la mancata notifica del decreto di citazione sia all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e prese altresì atto che vi era un'istanza di rinvio a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], disponendo la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio ai difensori ed il rinvio all'il maggio 2015. - Tale notifica fu effettuata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. - Dal verbale dell'Il maggio 2015, si ricava che gli avvocati delle imputate erano assenti, che essi furono sostituiti ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen. e che fu versata in atti un'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest'ultimo si dichiarava difensore di tutte le imputate. All'udienza del mese di ottobre 2015 che seguì, assenti sia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si rinviò per nuovo assetto tabellare al 21 marzo 2016. - Il 21 marzo 2016, ancora una volta assenti sia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenne un'istanza a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, ancora una volta, si qualificava come difensore di tutte le imputate e chiedeva rinvio per un impedimento di salute di [OSCURATO:PERSONA]. Il 26 settembre 2016, assenti sia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il processo fu deciso alla presenza del difensore di ufficio nominato, per entrambi, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Ebbene, la censura di ordine processuale mossa alla sentenza impugnata dalla ricorrente è infondata per le seguenti ragioni. Se pure, effettivamente, la rinnovazione della notifica della citazione a giudizio dinanzi al Giudice monocratico fu erroneamente disposta nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la sola [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (già da tempo revocato e sostituito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttavia la condotta processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ben evidenziò che egli — che pure ricevette la notifica del decreto di citazione a giudizio che concerneva tutte le prevenute, quantunque con l'indicazione che ciò avveniva solo per [OSCURATO:PERSONA] — avesse ben compreso che il processo si svolgeva a carico di tutte e tre le imputate; e che, di conseguenza, era chiamato a svolgere la funzione difensiva, appunto, nell'interesse di tutte le Petrillo, che lo avevano nominato. E che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse ben chiara questa circostanza risulta dalla presentazione di ben due istanze di rinvio per impedimento, l'uno professionale, l'altro per ragioni di salute, in cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si qualificò esplicitamente difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la terza istanza, come si dirà a proposito del secondo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non è stata rinvenuta agli atti, né è allegata al ricorso). Nella seconda di esse, peraltro, egli formulò la richiesta proprio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cui si riferiva il problema di salute che la fondava, e che oggi ritiene che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non sia stato ritualmente avvertito della trattazione del processo a suo carico a dispetto della nomina. E' evidente, dunque, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non solo ebbe a ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio in sede di rinnovazione della notifica (circostanza d'altronde non contestata), ma che il professionista era altresì ben conscio di essere difensore di tutte le imputate (e non solo di [OSCURATO:PERSONA]), tanto che, nell'interesse delle medesime, pur essendo sempre rimasto assente, comunque mostrò un attivismo processuale, presentando almeno due istanze di rinvio (istanze che d'altronde paiono l'unica attività processuale dal medesimo compiuta nel processo di primo grado). Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa e che la notifica, al di là dell'erronea indicazione nel decreto di citazione del perdurante mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche per [OSCURATO:PERSONA], abbia raggiunto il suo scopo, determinando la vocatio in iudicium dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che concretamente esplicò la sua funzione defensionale anche per l'odierna ricorrente. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta il giudizio di penale responsabilità della prevenuta — è inammissibile per due, concorrenti ragioni. 2.2.1. La prima concerne un vero e proprio difetto di impostazione della doglianza perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.2.2. La seconda ragione di inammissibilità discende dalla mancata puntualità critica dell'argomento di censura, giacché, quando la ricorrente contesta l'attribuzione di un ruolo concorsuale, ignora il tracciato argomentativo della sentenza impugnata, che ha attribuito ad una delle donne l'apprensione del portamonete e che ha individuato le altre due come coloro che coprivano con il proprio corpo la prima, al fine di occultare l'azione furtiva agli occhi di eventuali testimoni. E' evidente, dunque, che l'azione è stata corale e che ciascuna delle imputate ha avuto un ruolo nella vicenda — a prescindere da quale delle tre abbia prelevato il maltolto dalla borsa della vittima — fornendo così un contributo eziologicamente rilevante all'azione predatoria. 2.3. E' inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. In disparte la circostanza che anche questo motivo di ricorso denunzia contestualmente tutti i vizi della motivazione, la ricorrente trascura di considerare la circostanza valorizzata in malam partem dalla Corte distrettuale, vale a dire che, indosso a due delle tre imputate, fu trovata la somma complessiva di 260 euro (125 più 135 euro). Di fronte a questa argomentazione, il rilievo difensivo secondo cui quella somma sarebbe riferibile ad altri furti commessi in quella giornata fonda su una circostanza di puro fatto, addotta dalla parte ma priva del benché minimo aggancio testuale (a voler tacer del fatto che il furto per cui la ricorrente fu arrestata era tentato). Ebbene, il ritrovamento di una somma di tale entità costituisce, così come ritenuto dalla Corte territoriale, un valido substrato fattuale per fondare la negazione della circostanza attenuante invocata, dal momento che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena di cui si discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Tale considerazione — costituendo un'autonoma ratio decidendi per la reiezione della circostanza attenuante in parola — neutralizza la doglianza concernente la motivazione della Corte di merito a proposito dei danni derivanti dalla sottrazione dei documenti e delle carte di credito, ritenuti dai Giudici di appello "normali" contenuti di un portafogli, con un'argomentazione effettivamente censurabile in quanto congetturale (non essendo stato ricostruito il contenuto del borsellino in ragione della mancata individuazione della persona offesa), che va corretta senza che tuttavia ciò, per le considerazioni sopra svolte, infici la tenuta della pronunzia avversata. 3. Anche i ricorsi presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, nel loro complesso, infondati.3.1. Il primo motivo di ricorso — che attiene anch'esso alla questione della mancata notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], questa volta dolendosene per [OSCURATO:PERSONA] — è infondato per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. A quanto sopra esposto si aggiunge — in risposta ad una specifica osservazione della doglianza — che non vi sono margini per applicare i principi di Sezioni Unite Maritan (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598) evocati dalla ricorrente, dal momento che non vi è questione, nel presente procedimento, di omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, giacché l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non solo era edotto del processo, ma ha anche esercitato in concreto il proprio mandato difensivo anche per [OSCURATO:PERSONA] così come ha fatto per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], depositando istanze di rinvio in cui si qualificava anche suo difensore di fiducia. 3.2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. per omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata dal difensore via fax — deve ritenersi inammissibile fin dalla sua impostazione, giacché difetta di qualsiasi precisazione circa la data dell'udienza cui si riferisce, il che già depone nel senso della genericità della doglianza. Volendo superare questo aspetto, si può ritenere che la censura riguardi un'istanza inviata per il 26 settembre 2016, ricollegando il motivo di ricorso al passaggio della sentenza impugnata che si legge a pag. 2 a proposito del relativo motivo di appello. 3.2.1. Ebbene, di tale istanza non vi è traccia agli atti e, peraltro, neanche il difensore l'ha allegata al ricorso, con la relativa ricevuta di ricezione del fax. E tanto già costituirebbe una ragione di inammissibilità dell'argomento di censura in quanto si tratta di un'impostazione violativa del principio di autosufficienza del ricorso. Non si ritiene, invero, che tale principio possa dirsi superato dall'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo cui, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 Talamanca, Rv. 276432 ). 3.2.2. La ragione dell'inammissibilità è, tuttavia, anche un'altra, che paralizzerebbe la doglianza quand'anche si ritenesse superabile il profilo di cui al precedente § 3.2.1. L'istanza di differimento del processo di primo grado come descritta nel ricorso, trasmessa, quindi, a mezzo fax, non può, infatti, dirsi pretermessa dal Giudice monocratico, tenendo presente quale sia lo stato della normativa e dell'elaborazione giurisprudenziale sulla trasmissione a mezzo fax di istanze dei difensori al Giudice. In particolare, quanto alla prima, il complesso di norme dettate dall'emergenza da Covid-19 era di là da venire al momento della presentazione dell'istanza e, comunque, le innovazioni portate da quest'ultima non hanno riguardato le trasmissioni a mezzo fax, ma solo quelle a mezzo posta elettronica certificata. In ordine alla giurisprudenza, poi, il Collegio ricorda che si registrano tre orientamenti di questa Suprema Corte. Secondo un primo filone esegetico, l'istanza trasmessa via fax è sic et simpliciter irricevibile in quanto l'art. 121 cod. proc. pen. prevede che le memorie e le richieste rivolte al giudice devono essere presentate dalle parti mediante deposito in cancelleria, mentre l'impiego del telefax è riservato, quale forma particolare di notificazione, ai funzionari di cancelleria ex art. 150 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29182 del 18/09/2020, Schiavulli, Rv. 279812; Sez. 2, n. 26100 del 19/10/2018, dep. 2019, Fracassi, Rv. 276107; Sez. 5, n. 602 del 18/11/2011, D'Aronzo e altri, Rv. 252667; Sez. 5, n. 11787 del 19/11/2010, Campagnoli, Rv.249829; Sez. 5, n. 46954 del 14/10/2009, Giosuè, Rv.245397;Sez. 5, n. 6696 del 12/12/2005, Amato, Rv. 233999; Sez. 5, n. 38968 del 11/10/2005, Mancini e altri, Rv. 232555). Secondo un secondo approccio ermeneutico, l'istanza non solo è ricevibile, ma va anche valutata a prescindere dalla circostanza che il Giudice l'abbia potuta esaminare (Sez. 5, n. 535 del 24/10/2016, dep. 2017, Asmarandei, Rv. 268943; Sez. 3, n. 37859 del 18/06/2015, Masenelli, Rv. 265162; Sez. 5, n. 21987 del 16/01/2012, Balasco, Rv. 252954; Sez. 5, n. 43514 del 16/11/2010, Graci, Rv. 249280; Sez. 3, n.10637 del 20/01/2010, Barillà, Rv. 246338; Sez. 2, n. 37535 del 08/07/2009, Bisio, Rv. 244888; Sez. 5, n.32964 del 24/04/2008, Pezza, Rv. 241167). A lume di un terzo orientamento, che potrebbe definirsi intermedio, l'istanza va valutata solo se essa era stata portata all'attenzione del Giudice (Sez. 4, n. 38160 del 23/06/2009, Kariba, Rv. 245315; Sez. 3, n. 9162de1 29/10/2009, Goldin, Rv. 246207; Sez. 5, n.14574 del 16/03/2005, Lupo, Rv. 231102) circostanza che è onere della parte che l'aveva inviata verificare (Sez. F, n. 45720 del 27/08/2019, Matei, Rv.277307; Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, Deriù, Rv.272049; Sez. 2, n. 24515 de122/05/2015, Mennella e altro, Rv. 264361; Sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014, Chessa,Rv. 262835; Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, Stucchi, Rv. 258526). Ebbene, il Collegio ritiene che sia da preferirsi il terzo degli orientamenti sopra illustrati che, nel caso di specie, avrebbe imposto al difensore di verificare se l'istanza trasmessa via fax fosse stata portata all'attenzione del Giudice, verifica che non risulta essere stata effettuata. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile siccome versato in fatto, dal momento che tende a contestare la valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], peraltro in termini piuttosto vaghi e, comunque, senza rispettare i canoni della denunzia di una vero e proprio travisamento della prova, unico strumento attraverso il quale la parte potrebbe condurre questa Corte a valutare lo scrutinio del Giudice di merito circa la lettura del dato probatorio. Il ricorso è, altresì, aspecifico quanto al costrutto della Corte territoriale a proposito dell'accertamento circa la commissione del reato, accertamento effettuato, appunto, sula base della testimonianza acquisita e della somma di denaro trovata indosso a due delle tre prevenute, pur senza avere identificato la vittima. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3.4. Il quarto motivo di ricorso — che deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle aggravanti di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 625 cod. pen., con conseguente necessità di proscioglimento per difetto di querela — è infondato. 3.4.1 Quanto alla circostanza aggravante della destrezza, la Corte di appello ha correttamente vagliato i presupposti per il suo riconoscimento, spiegando chiaramente che l'azione era stata celata alla vista di terzi, da parte della donna che effettuò materialmente l'apprensione del borsellino della vittima, mettendo la mano tra due borse che teneva a tracolla e riuscendo ad infilarla in quella della persona offesa. La sentenza di prime cure e quella impugnata, inoltre, hanno rimarcato l'atteggiamento delle altre due che, per consentire che la terza complice agisse indisturbata, la coprivano con il proprio corpo da sguardi altrui. Ebbene, le argomentazioni della Corte di merito trovano piena corrispondenza teorica nella giurisprudenza di questa Corte, a Sezioni Unite, secondo cui "La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa" (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Nel caso di specie le ricorrenti hanno attuato un comportamento preordinato ed abile, teso sia ad occultare l'azione agli occhi di terzi, sia ad impedire che la vittima si rendesse conto di quello che le stava capitando, tanto che ella non ha reagito. 3.4.2. In ordine alla circostanza aggravante dell'aver agito in tre persone riunite, le circostanze fattuali ricostruite in sentenza e più volte evocate — una delle autrici che preleva materialmente il borsellino dalla borsa della vittima e le altre due che la coprono con il proprio corpo — evidenziano il coinvolgimento di tutte le imputate, il che priva di fondamento la doglianza che si legge nell'impugnativa. 3.5. In ordine al quinto motivo di ricorso — che investe il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — il Collegio osserva che, per le medesime ragioni già enucleate quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le impugnative in esame sono inammissibili (cfr., supra, § 2.3.). 3.6. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento ai precedenti penali delle imputate che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quel