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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01170/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2019 della Corte d'appello di Salerno.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con sentenza in data 12 marzo 2018 condannava l'odierna ricorrente alla pena di anni otto di reclusione per i reati ascrittile al capo O) di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di corriere, operativa in Salerno-Pastena e Fratte, con permanenza fino al mese di maggio 2013, diretta da [OSCURATO:PERSONA], e di plurime operazioni di acquisizione e trasporto di quantitativi imprecisati di cocaina ed eroina, in particolare per 11 operazioni avvenute nel periodo compreso tra il 24 aprile 2013 ed 16 maggio 2013, data in cui avveniva il suo arresto in flagranza del reato di acquisizione e trasporto di 36 bussolotti di eroina e 5 di cocaina, presi in consegna per conto dell'associazione nel quartiere delle Vele di Scampia, ex art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione con i seguenti motivi. 2.í.

Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, essendo la sentenza della Corte di appello incentrata sul rilievo riconosciuto alle intercettazioni telefoniche di cui è stata data però una lettura errata.

In particolare dalle stesse non emerge una relazione stabile tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri corrieri, spacciatori e cassieri, essendo l'unico contatto della [OSCURATO:PERSONA] quello intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre la frequenza dei contati telefonici, tutti di breve durata, si spiega "per il feroce ed irrefrenabile desiderio della [OSCURATO:PERSONA] di procacciarsi la dose minima quotidiana per evitare di cadere nel profondo stato di frustrazione fisica e psicologica che l'astinenza le provocava".

Tra le conversazioni alla quale la Corte non ha dato il giusto rilievo si riporta quella successiva all'arresto della [OSCURATO:PERSONA] che sembra attribuire allo stesso Barbone la responsabilità della "soffiata".

21. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito alla ritenuta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, dovendosi ritenere configurabile piuttosto il concorso nei singoli reati ai sensi dell'art. 110 cod. pen. in assenza di una condivisione degli scopi dell'associazione, essendo la [OSCURATO:PERSONA] interessata solo all'acquisizione della propria dose giornaliera.

Inoltre, si censura la diversa irragionevole valutazione del compendio probatorio con riguardo all'altro corriere del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] che è stato assolto per il ravvisato carattere occasionale del suo apporto 2.i.

Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza di appello per violazione di legge ex art. 546 cod. proc. pen. per l'omessa indicazione delle conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella parte descrittiva dello svolgimento del processo in appello, in cui con riferimento all'elencazione degli interventi dei difensori svolti all'udienza del 5 luglio 2019 non viene fatta menzione alcuna alle conclusioni rassegnate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 24 Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e dalla omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della pena inflitta ex art. 81 cod. pen.

In particolare si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice senza considerate le doglianze difensive che avevano evidenziato il minimale apporto logistico e temporale della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Tutte le censure articolate nel primo e secondo motivo di ricorso in punto di pretesa violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e la qualificazione delle condotte nel reato associativo, si palesano manifestamente infondate e per taluni versi aspecifiche, siccome meramente riproduttive delle censure già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d'appello.

Entrambi i giudici di merito hanno, invero, condiviso la ricostruzione probatoria delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica.

Il quadro probatorio dei singoli episodi criminosi, nei termini analiticamente illustrati dai Giudici di merito con dovizia di dettagliati riferimenti, imputazione per imputazione, risulta saldamente ancorato non solo agli esiti delle operazioni investigative esitate nel sequestro di stupefacenti e negli arresti, ma anche all'inequivoco tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, rispetto alle quali non è stata offerta una valida spiegazione alternativa.

Poiché entrambi i Giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che il ricorrente nella sostanza sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione - quella della Corte territoriale - che si riporta e richiama la sentenza di primo grado per la valutazione del contenuto delle intercettazioni.

A tale proposito è opportuno rammentare, per altro, come in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità va riconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano "elementi ed argomenti diversi" da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

2. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, condividendo la ricostruzione dei fatti in merito al ruolo svolto dalla predetta nell'ambito dell'associazione diretta e promossa da [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare il ruolo di corriere incaricata di prendere in consegna la sostanza stupefacente presso i fornitori in Napoli/Scampia e poi consegnarla al Barbone ed alla di lui convivente, [OSCURATO:PERSONA], anch'essa partecipe del medesimo sodalizio di cui facevano parte anche altri soggetti, in parte separatamente giudicati.

Entrambi i Giudici di merito hanno fatto leva essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni, sui rilievi investigativi di polizia giudiziaria e sui sequestri della sostanza stupefacente che hanno offerto ulteriore supporto al tenore delle conversazioni intercettate, il cui contenuto, chiaro e inequivoco, è stato riportato nella sentenza di primo grado, negli stralci più significativi e concludenti, con riferimento alla posizione di ciascun imputato.

Considerati la consistenza e la frequenza dei contatti con Barbone e con la convivente, incaricata anch'essa di prelevare la droga, essendo il Barbone agli arresti domiciliari, l'imputata è stata ritenuta inserita nello stabile contesto di un gruppo organizzato per lo spaccio di droga del tipo cocaina ed eroina.

I motivi di appello investivano solo la contestazione del reato associativo sul rilievo che il rapporto di collaborazione doveva ritenersi intrattenuto solamente con il Barbone e quindi, senza la consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza del sodalizio, essendo il suo unico interesse quello di poter contare sulla dose giornaliera di cocaina per il proprio consumo personale

3. La Corte ha confermato la ricostruzione operata dal primo giudice per il chiaro ed inequivocabile rilievo delle conversazioni intercettate che attestavano la frequenza degli accordi per l'acquisizione della droga presso i fornitori di Scampia, che la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva poi a consegnare al Barbone direttamente nel suo domicilio o tramite la compagna [OSCURATO:PERSONA].

Tenuto conto del numero elevato di operazioni dello stesso tipo concentrate nel ristretto arco temporale da aprile a maggio 2013 in cui si sono svolte le intercettazioni, è evidente la infondatezza delle doglianze della ricorrente sulla sussistenza dell'a ffectio societatís posto che l'intero apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla stessa ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso.

La tesi difensiva, secondo cui l'imputata non sarebbe stata a conoscenza che la propria collaborazione era inserita nel contesto di una organizzazione dedita allo spaccio gestita dal Barbone, appare assertiva e volta a sollecitare una nuova non consentita valutazione del compendio probatorio, senza evidenziare alcuna illogicità delle valutazioni dei giudici di merito o travisamenti del contenuto delle intercettazioni.

Il riferimento ai contatti intercorsi solamente con il Barbone e la di lui convivente non appaiono pertinenti, considerato che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.

Peraltro, si tratta di rilievi parziali che non tengono conto dei rapporti intrattenuti con il fornitore di Scampia con cui la [OSCURATO:PERSONA] si relazionava, identificato in [OSCURATO:PERSONA], pure considerato inserito nel sodalizio di Barbone come stabile fornitore e nei cui confronti si è proceduto separatamente.

4. Ugualmente non pertinenti sono le considerazioni circa la finalità perseguita dalla ricorrente, interessata solo ad acquisire la droga necessaria al proprio fabbisogno, considerato che il reato associativo presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, senza che osti alla sua configurabilità la diversità degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere.

Neppure appaiono comparabili le valutazioni operate rispetto al diverso compendio probatorio riferito al coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto per il ravvisato carattere occasionale del suo apporto, tenuto conto del suo coinvolgimento in sole tre operazioni.

La censura si risolve in un'inammissibile sollecitazione ad una rivalutazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove per giungere a conclusioni differenti rispetto alla valenza probatoria dei singoli elementi che non si prestano ad una tale operazione di comparazione, non trattandosi della valutazione di un medesimo elemento di prova ma della valutazione di elementi di prova tra loro distinti.

5. Manifestamente infondato è il terzo motivo per l'eccepita nullità della sentenza di appello per l'omessa indicazione delle conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella parte descrittiva dello svolgimento del processo in appello, in cui con riferimento all'elencazione degli interventi dei difensori svolti all'udienza del 5 luglio 2019 non viene fatta menzione alle conclusioni rassegnate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo si deve rilevare che le conclusioni dell'appellante erano state comunque riportate nella intestazione della sentenza con la generica formula che i difensori si riportano ai motivi di appello.

In ogni caso è pacifico che l'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle parti, requisito formalmente richiesto dall'art. 546 cod.proc.pen. non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima prevista espressamente da alcuna norma di legge, né lede in alcun modo i diritti della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale (cfr. in tal senso, Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876; Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007; Barresi, Rv. 237736; Sez. 5, n. 1137 dei 17/12/2008 dep. il 2009, Vianello, Rv. 242549).

6. Parimenti infondate e reiterative appaiono tutte le altre questioni in punto di determinazione della pena, tendenti ad ottenere un nuovo esame del merito, precluso in questa sede, alle quali le sentenze di merito hanno dato ampio e congruo riscontro, escludendo la possibilità di ridurre la pena, anche in considerazione della riconosciuta recidiva e del contenuto aumento disposto per la continuazione, comprensivo anche dei fatti oggetto di altro separato giudicato (sentenza della Corte di appello di Salerno del 31 gennaio 2015, irrevocabile il 2015).

Sicché, tutte le relative censure si palesano prive di pregio, a fronte delle motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore dei plurimi fatti criminosi e della personalità dell'imputata, ritenuta giustificatamente e insindacabilmente immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2019 della Corte d'appello di Salerno. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con sentenza in data 12 marzo 2018 condannava l'odierna ricorrente alla pena di anni otto di reclusione per i reati ascrittile al capo O) di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di corriere, operativa in Salerno-Pastena e Fratte, con permanenza fino al mese di maggio 2013, diretta da [OSCURATO:PERSONA], e di plurime operazioni di acquisizione e trasporto di quantitativi imprecisati di cocaina ed eroina, in particolare per 11 operazioni avvenute nel periodo compreso tra il 24 aprile 2013 ed 16 maggio 2013, data in cui avveniva il suo arresto in flagranza del reato di acquisizione e trasporto di 36 bussolotti di eroina e 5 di cocaina, presi in consegna per conto dell'associazione nel quartiere delle Vele di Scampia, ex art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione con i seguenti motivi. 2.í. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, essendo la sentenza della Corte di appello incentrata sul rilievo riconosciuto alle intercettazioni telefoniche di cui è stata data però una lettura errata. In particolare dalle stesse non emerge una relazione stabile tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri corrieri, spacciatori e cassieri, essendo l'unico contatto della [OSCURATO:PERSONA] quello intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la frequenza dei contati telefonici, tutti di breve durata, si spiega "per il feroce ed irrefrenabile desiderio della [OSCURATO:PERSONA] di procacciarsi la dose minima quotidiana per evitare di cadere nel profondo stato di frustrazione fisica e psicologica che l'astinenza le provocava". Tra le conversazioni alla quale la Corte non ha dato il giusto rilievo si riporta quella successiva all'arresto della [OSCURATO:PERSONA] che sembra attribuire allo stesso Barbone la responsabilità della "soffiata". 21. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito alla ritenuta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, dovendosi ritenere configurabile piuttosto il concorso nei singoli reati ai sensi dell'art. 110 cod. pen. in assenza di una condivisione degli scopi dell'associazione, essendo la [OSCURATO:PERSONA] interessata solo all'acquisizione della propria dose giornaliera. Inoltre, si censura la diversa irragionevole valutazione del compendio probatorio con riguardo all'altro corriere del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] che è stato assolto per il ravvisato carattere occasionale del suo apporto 2.i. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza di appello per violazione di legge ex art. 546 cod. proc. pen. per l'omessa indicazione delle conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella parte descrittiva dello svolgimento del processo in appello, in cui con riferimento all'elencazione degli interventi dei difensori svolti all'udienza del 5 luglio 2019 non viene fatta menzione alcuna alle conclusioni rassegnate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 24 Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e dalla omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della pena inflitta ex art. 81 cod. pen. In particolare si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice senza considerate le doglianze difensive che avevano evidenziato il minimale apporto logistico e temporale della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Tutte le censure articolate nel primo e secondo motivo di ricorso in punto di pretesa violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e la qualificazione delle condotte nel reato associativo, si palesano manifestamente infondate e per taluni versi aspecifiche, siccome meramente riproduttive delle censure già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d'appello. Entrambi i giudici di merito hanno, invero, condiviso la ricostruzione probatoria delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio dei singoli episodi criminosi, nei termini analiticamente illustrati dai Giudici di merito con dovizia di dettagliati riferimenti, imputazione per imputazione, risulta saldamente ancorato non solo agli esiti delle operazioni investigative esitate nel sequestro di stupefacenti e negli arresti, ma anche all'inequivoco tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, rispetto alle quali non è stata offerta una valida spiegazione alternativa. Poiché entrambi i Giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che il ricorrente nella sostanza sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione - quella della Corte territoriale - che si riporta e richiama la sentenza di primo grado per la valutazione del contenuto delle intercettazioni. A tale proposito è opportuno rammentare, per altro, come in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità va riconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano "elementi ed argomenti diversi" da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 2. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, condividendo la ricostruzione dei fatti in merito al ruolo svolto dalla predetta nell'ambito dell'associazione diretta e promossa da [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare il ruolo di corriere incaricata di prendere in consegna la sostanza stupefacente presso i fornitori in Napoli/Scampia e poi consegnarla al Barbone ed alla di lui convivente, [OSCURATO:PERSONA], anch'essa partecipe del medesimo sodalizio di cui facevano parte anche altri soggetti, in parte separatamente giudicati. Entrambi i Giudici di merito hanno fatto leva essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni, sui rilievi investigativi di polizia giudiziaria e sui sequestri della sostanza stupefacente che hanno offerto ulteriore supporto al tenore delle conversazioni intercettate, il cui contenuto, chiaro e inequivoco, è stato riportato nella sentenza di primo grado, negli stralci più significativi e concludenti, con riferimento alla posizione di ciascun imputato. Considerati la consistenza e la frequenza dei contatti con Barbone e con la convivente, incaricata anch'essa di prelevare la droga, essendo il Barbone agli arresti domiciliari, l'imputata è stata ritenuta inserita nello stabile contesto di un gruppo organizzato per lo spaccio di droga del tipo cocaina ed eroina. I motivi di appello investivano solo la contestazione del reato associativo sul rilievo che il rapporto di collaborazione doveva ritenersi intrattenuto solamente con il Barbone e quindi, senza la consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza del sodalizio, essendo il suo unico interesse quello di poter contare sulla dose giornaliera di cocaina per il proprio consumo personale 3. La Corte ha confermato la ricostruzione operata dal primo giudice per il chiaro ed inequivocabile rilievo delle conversazioni intercettate che attestavano la frequenza degli accordi per l'acquisizione della droga presso i fornitori di Scampia, che la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva poi a consegnare al Barbone direttamente nel suo domicilio o tramite la compagna [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto del numero elevato di operazioni dello stesso tipo concentrate nel ristretto arco temporale da aprile a maggio 2013 in cui si sono svolte le intercettazioni, è evidente la infondatezza delle doglianze della ricorrente sulla sussistenza dell'a ffectio societatís posto che l'intero apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla stessa ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso. La tesi difensiva, secondo cui l'imputata non sarebbe stata a conoscenza che la propria collaborazione era inserita nel contesto di una organizzazione dedita allo spaccio gestita dal Barbone, appare assertiva e volta a sollecitare una nuova non consentita valutazione del compendio probatorio, senza evidenziare alcuna illogicità delle valutazioni dei giudici di merito o travisamenti del contenuto delle intercettazioni. Il riferimento ai contatti intercorsi solamente con il Barbone e la di lui convivente non appaiono pertinenti, considerato che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Peraltro, si tratta di rilievi parziali che non tengono conto dei rapporti intrattenuti con il fornitore di Scampia con cui la [OSCURATO:PERSONA] si relazionava, identificato in [OSCURATO:PERSONA], pure considerato inserito nel sodalizio di Barbone come stabile fornitore e nei cui confronti si è proceduto separatamente. 4. Ugualmente non pertinenti sono le considerazioni circa la finalità perseguita dalla ricorrente, interessata solo ad acquisire la droga necessaria al proprio fabbisogno, considerato che il reato associativo presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, senza che osti alla sua configurabilità la diversità degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere. Neppure appaiono comparabili le valutazioni operate rispetto al diverso compendio probatorio riferito al coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto per il ravvisato carattere occasionale del suo apporto, tenuto conto del suo coinvolgimento in sole tre operazioni. La censura si risolve in un'inammissibile sollecitazione ad una rivalutazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove per giungere a conclusioni differenti rispetto alla valenza probatoria dei singoli elementi che non si prestano ad una tale operazione di comparazione, non trattandosi della valutazione di un medesimo elemento di prova ma della valutazione di elementi di prova tra loro distinti. 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo per l'eccepita nullità della sentenza di appello per l'omessa indicazione delle conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella parte descrittiva dello svolgimento del processo in appello, in cui con riferimento all'elencazione degli interventi dei difensori svolti all'udienza del 5 luglio 2019 non viene fatta menzione alle conclusioni rassegnate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo si deve rilevare che le conclusioni dell'appellante erano state comunque riportate nella intestazione della sentenza con la generica formula che i difensori si riportano ai motivi di appello. In ogni caso è pacifico che l'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle parti, requisito formalmente richiesto dall'art. 546 cod.proc.pen. non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima prevista espressamente da alcuna norma di legge, né lede in alcun modo i diritti della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale (cfr. in tal senso, Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876; Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007; Barresi, Rv. 237736; Sez. 5, n. 1137 dei 17/12/2008 dep. il 2009, Vianello, Rv. 242549). 6. Parimenti infondate e reiterative appaiono tutte le altre questioni in punto di determinazione della pena, tendenti ad ottenere un nuovo esame del merito, precluso in questa sede, alle quali le sentenze di merito hanno dato ampio e congruo riscontro, escludendo la possibilità di ridurre la pena, anche in considerazione della riconosciuta recidiva e del contenuto aumento disposto per la continuazione, comprensivo anche dei fatti oggetto di altro separato giudicato (sentenza della Corte di appello di Salerno del 31 gennaio 2015, irrevocabile il 2015). Sicché, tutte le relative censure si palesano prive di pregio, a fronte delle motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore dei plurimi fatti criminosi e della personalità dell'imputata, ritenuta giustificatamente e insindacabilmente immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
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