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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40111/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2250-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 3527/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2016; ( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.2.2014 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2510/2013, con il quale il Tribunale di Noia aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 159.333,31 a fronte della fornitura di alcuni materiali tra febbraio e luglio 2008.

Gli opponenti disconoscevano, in particolare, la sottoscrizione apposta sulle copie dei documenti di trasporto allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.

Nella resistenza della creditrice opposta, che produceva gli originari dei D.D.T., il Tribunale rigettava l'opposizione, con sentenza n. 1744/2015.

Interponevano appello avverso detta decisione le originarie opponenti e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, M.G.A.

Con la sentenza impugnata, n. 3527/2016, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'impugnazione.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

In data 28.9.2021 la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso, non notificata né accettata, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di legittimità, con condanna della parte ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.

Ric. 2017 n. 02250 sez. 52 - ud. 29-09-2021 -2- PQM la Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle relative spese, che liquida in C 3.000, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 15 DC 2071 ' r'4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2250-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 3527/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2016; ( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.2.2014 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2510/2013, con il quale il Tribunale di Noia aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 159.333,31 a fronte della fornitura di alcuni materiali tra febbraio e luglio 2008. Gli opponenti disconoscevano, in particolare, la sottoscrizione apposta sulle copie dei documenti di trasporto allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Nella resistenza della creditrice opposta, che produceva gli originari dei D.D.T., il Tribunale rigettava l'opposizione, con sentenza n. 1744/2015. Interponevano appello avverso detta decisione le originarie opponenti e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, M.G.A. Con la sentenza impugnata, n. 3527/2016, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'impugnazione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. In data 28.9.2021 la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso, non notificata né accettata, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di legittimità, con condanna della parte ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo. Ric. 2017 n. 02250 sez. 52 - ud. 29-09-2021 -2- PQM la Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle relative spese, che liquida in C 3.000, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 15 DC 2071 ' r'4