CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 37221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, meramente assertive della possibilità di riqualificazione giuridica del fatto c:ome furto semplice e manifestamente infondati, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del dell'Il dicembre 2019, che determinava una decisione a rime obbligate. Del tutto generiche anche le censure sulla "eccessività" del trattamento sanzionatorio con riferimento alla pena della multa, determinata in maniera appena superiore al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r_ latore Il Presidente