CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi uditi i difensori: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte di appello di Firenze, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto (capo 2), di cagionamento del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per effetto dell'operazione dolosa che verrà descritta subito infra provvedendo, in riforma della decisione di primo grado: a) a rideterminare la pena principale inflitta agli imputati, per effetto della contestuale declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di bancarotta preferenziale (capo 1) perché estinto per prescrizione; b) a ricalibrare la durata delle pene accessorie fallimentari; c) a concedere la sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, gli imputati sono stati condannati per aver posto in essere un'operazione, che avrebbe poi condotto al fallimento, in data 10 agosto 2012, della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., riferibile alla stessa famiglia), sostanziatasi nell'avere il [OSCURATO:PERSONA] (del cui consiglio di amministrazione il Verdini era presidente) affidato alla [OSCURATO:SOCIETA]. due contratti di appalto per lavori di ristrutturazione di immobili, dall'esecuzione dei quali erano derivate in favore di quest'ultima società entrate che erano state riversate, nella misura di 810.000 euro, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (come corrispettivo di opere mai compiute e per le quali erano state emesse fatture per operazioni inesistenti), impiegate da quest'ultima per corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 740.000 euro al fine di onorare un finanziamento (in relazione a tale pagamento, era stata elevata l'imputazione di bancarotta preferenziale di cui al capo 1). 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state dedotte la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo del dolo eventuale. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 38343 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Espenhahn, rileva il ricorso che l'[OSCURATO:SOCIETA] non aveva ottenuto alcun vantaggio patrimoniale dal compimento delle operazioni in discorso, che avevano largamente contributo a cagionare il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era l'amministratore. Si aggiunge: a) che la Corte territoriale aveva fatto leva in maniera contraddittoria sull'importanza che la società fallita rivestiva per il sostentamento dell'imputato, ossia su una circostanza che, all'evidenza, dimostrava la mancanza di interesse a procurare danno all'ente; b) che l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale l'imputato non poteva non rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni, se non altro perché amministrava la società, trascurava non solo le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:SOCIETA] ma anche quelle dei testimoni dalle quali risultava che egli era solito firmare gli atti sottopostigli senza rendersi conto del loro contenuto, dal momento che si disinteressava delle vicende finanziarie, fidandosi di altri. Ne discende che l'atteggiamento dell'imputato appare connotato da mera leggerezza o negligenza. 4. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo del ricorso sono state prospettate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo del dolo eventuale, anche a cagione dell'omesso apprezzamento di dati probatori decisivi. La sentenza impugnata avrebbe attribuito al ricorrente la consapevolezza della portata delle operazioni finalizzate a «trarre vantaggi», valorizzando il fatto che sia Ignazio sia [OSCURATO:PERSONA] già in passato avessero seguito il medesimo iter in operazioni analoghe. Tuttavia, sarebbe contraddittorio e illogico assumere che dall'operazione in discorso l'imputato abbia tratto vantaggi quando le società riferibili a lui e al figlio sono fallite; sarebbe illogico individuare quale vantaggio il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia avuto accesso al credito erogato dal [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo al contempo che l'ideazione delle operazioni in discorso fosse riconducibile ad altri, facendo riferimento a distinte operazioni non contestate nel capo di imputazione e considerando un vantaggio l'aver limitato il debito della [OSCURATO:SOCIETA]. verso il [OSCURATO:PERSONA] (atteso che la [OSCURATO:SOCIETA]. era già in decozione e destinata comunque a fallire, tanto che l'unico soggetto beneficiario deve ritenersi proprio il [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre l'iter argomentativo della sentenza sarebbe viziato poiché in contrasto con le risultanze probatorie acquisite e, in particolare, con le deposizioni della curatrice fallimentare [OSCURATO:PERSONA] e del testimone [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che già prima prestava attività professionale nello studio di [OSCURATO:PERSONA] e che poi è diventato commercialista dell'imputato) nonché con quanto esposto nella sentenza del 18 maggio 2017 del Tribunale delle imprese di Firenze (acquisita già in primo grado) e in quella in data 20 gennaio 2016 del Tribunale di Firenze - prima sezione penale, dal cui contenuto pure si trae l'attribuzione all'imputato di un contributo meramente esecutivo e inconsapevole alle scelte operative altrui, anche alla luce della complessità delle operazioni discorso. 5. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo sono state denunciate la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Si osserva che il coinvolgimento del Verdini nell'operazione che avrebbe condotto dolosamente al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. si fonderebbe: a) sull'erroneo apprezzamento del tenore delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale pure (come denunciato con l'atto di appello) avrebbe reso in giudizio una narrazione difforme da quanto esposto nel corso delle indagini preliminari (allorché aveva escluso un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda), senza spiegare le ragioni di tale difformità (se non facendo riferimento al tempo trascorso), ed avrebbe ammesso che le accuse al Verdini «erano espressione di un suo pensiero»; b) sull'erroneo assunto che la detta ricostruzione dell'operazione in discorso sarebbe logica, sol perché [OSCURATO:PERSONA], fratello di Denis, era stato per anni il commercialista di riferimento dell'[OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che sarebbe stato impensabile che essa potesse essere decisa prescindendo dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA], ossia del presidente del c.d.a. del [OSCURATO:PERSONA] che aveva il potere di decidere se erogare o non i finanziamenti, laddove - osserva il ricorso - quest'ultimo non aveva interesse che la società beneficiaria del finanziamento fallisse e ciò senza dire che le superiori considerazioni non dimostravano la consapevolezza del Verdini, quanto al passaggio di denaro tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; d) sulle dichiarazioni dell'altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], senza che si prendesse in esame anche la deposizione del teste Belli, richiamata nell'atto di appello, che aveva lavorato per anni presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], e aveva attribuito solo a quest'ultimo un ruolo nelle operazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. 5.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 223, secondo comma, n. 2, Lfall. e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi del delitto previsto dalla stessa norma. Nella specie, sarebbe stato erroneamente disatteso il gravame, nella parte in cui aveva prospettato che la nozione di operazione dolosa prevede che la condotta dell'agente sia animata dalla volontà di determinare il dissesto. Sul punto la sentenza impugnata avrebbe sovrapposto il piano della causalità al profilo soggettivo del reato, affrontando il tema del rapporto tra la condotta antidoverosa e la previsione del fallimento solo in termini psicologici, omettendo di considerare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'agente (soprattutto se si tratta di un extraneus) e il fallimento. Si aggiunge che motivazione, nella parte in cui ha attribuito al Verdini l'elemento soggettivo del reato, sarebbe: a) illogica, poiché avrebbe affermato che l'unico interesse dell'imputato era quello di far rientrare la [OSCURATO:SOCIETA]. da un'esposizione debitoria in chirografo di 740.000 euro verso il [OSCURATO:PERSONA], nonostante anche la C.D.M. fosse esposta verso l'istituto di credito, per effetto del finanziamento erogato; b) mancante, nella parte in cui ha fatto riferimento al narrato della curatrice fallimentare (secondo la quale l'effetto dell'operazione sarebbe stato il fallimento della CDM Costruzioni s.r.I.) senza riportarne le dichiarazioni e, dunque, senza permettere di capire in che termini [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito al dissesto dell'ente. 5.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito avrebbe fondato tale statuizione sull'assenza di elementi favorevoli, richiamando pure la pendenza nei confronti dell'imputato di altri procedimenti penali, senza considerare i profili meritevoli di favorevole valutazione prospettati con l'atto di appello (la condotta processuale, la lieve intensità del dolo - per avere il ricorrente agito per l'istituto di credito e non per tornaconto personale -, l'interesse del Verdini alla prosecuzione dell'attività della società, e non anche al suo fallimento, perché continuasse a ridimensionare il debito della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la sottoposizione della transazione con quest'ultima agli ispettori della Banca d'Italia, inviati dal 25 febbraio 2021 presso il [OSCURATO:PERSONA]).6. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 7. All'udienza del 30 gennaio 2023 si è svolta la trattazione orale del procedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Sebbene le deduzioni difensive dei ricorsi muovano da prospettazioni diverse in relazione alla specificità della posizione di ciascun imputato, nel trattare le censure del primo ricorrente, verranno svolte considerazioni che, legate al carattere unitario delle operazioni delle quali si discute e agli interessi che hanno sorretto le determinazioni dei tre imputati, per come individuati dai giudici di merito, verranno poi utilizzate per esaminare anche gli altri atti di impugnazione. Secondo la sentenza di secondo grado - che condivide sul punto le conclusioni del Tribunale, in tal modo saldandosi alla decisione del primo giudice in un unico complesso argonnentativo: fra le tante, v. Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096) - sia [OSCURATO:PERSONA] che il padre Ignazio erano perfettamente consapevoli che l'operazione descritta nel capo di imputazione - nella sua materialità non oggetto di contestazione - aveva il fine di ridurre l'esposizione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a detrimento della neo-costituita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con lo scopo di avvantaggiare la prima, ma anche il [OSCURATO:PERSONA], che, come ricorda la sentenza di primo grado in un cenno contenuto in una nota a pie' di pagina, aveva discusso, in sede di c.d.a. del 10 maggio 2010 e 25 giugno 2010, della proposta dell'ufficio di controllo del rischio di credito e della Banca d'Italia in sede di ispezione, di passaggio della posizione della [OSCURATO:SOCIETA]. a sofferenza. Dalle due sentenze emerge chiaramente, anche se in modo stringato e più per effetto di una lettura dei dati fattuali esposti, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. un finanziamento di 1,8 mln di euro nel 2007, anno che si era chiuso con una perdita di oltre 1 milione di euro e un patrimonio netto negativo di circa 1,5 mln di euro. Il contesto era, peraltro, destinato ad aggravarsi (nel 2008, il patrimonio netto negativo era di 2,2 mm n di euro). Anche in questo caso, secondo la sentenza di secondo grado, il [OSCURATO:PERSONA] fece ricorso ad una prassi consolidata, ossia utilizzare società di nuova costituzione beneficiarie di affidamenti per consentire il rientro di società in sofferenza. È in questa cornice dinamica che si coglie, secondo il razionale accertamento dei giudici di merito, l'interesse di medio periodo della banca, insensibile alla prospettiva, più ravvicinata, del fallimento di entità societarie, destinate, secondo il meccanismo descritto, a rinascere sotto nuove vesti. E, d'altra parte, l'interesse degli [OSCURATO:SOCIETA] è stato logicamente colto proprio nella finalità di contare sulle peculiari modalità di erogazione del credito da parte della banca, indipendentemente dal fallimento della singola società, ossia, per usare l'espressione utilizzata dalla sentenza impugnata con riguardo ai due [OSCURATO:SOCIETA], nella prospettiva di conservare il rapporto consolidato con l'istituto del Verdini e con il fratello commercialista, facendo affari col quale [OSCURATO:PERSONA], per sua stessa ammissione, si era trasformato da muratore in costruttore edile dai floridi investimenti immobiliari. In tal modo ricostruito, da parte dei giudici di merito, il retroscena fattuale delle operazioni delle quali si discute, emerge l'infondatezza delle doglianze di [OSCURATO:PERSONA], il quale, sempre secondo l'accertamento incontestato della sentenza impugnata, socio e dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., era ben consapevole del fatto che la stessa era inoperativa, con la conseguenza che, anche per l'entità delle somme riversate (740.000 euro), era cosciente del fatto che si stavano trasferendo alla prima società risorse senza titolo con danno evidente per la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da lui amministrata ed esposta ai costi dei lavori appaltati, ma privata dei corrispettivi. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione ex ante, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01). Per completezza ed ordine espositivo, va poi aggiunto, sul versante soggettivo, che, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento causato da operazioni dolose, il concorso dell'extraneus - istigatore e beneficiario delle operazioni - è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi. (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932 - 01). Nella vicenda in esame, assume rilievo non solo il trasferimento di ingenti risorse, ma il fatto che, in tal modo, restavano senza adeguata contropartita, le spese sostenute. Razionalmente, da tali profili la sentenza impugnata ha tratto la dimostrazione del dolo, alla luce del principio in forza del quale la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01, in tema di truffa, ma con l'affermazione di principi di portata generale). D'altra parte, sempre alla stregua di elementari considerazioni razionali, la tipologia dell'operazione e il fine - del quale il ricorrente ha ammesso di essere consapevole - di soccorrere la società amministrata dal padre confermano il giudizio di sussistenza del dolo eventuale che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, impone la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261105 - 01). 2. Infondato è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Indipendentemente dal ruolo amministrativo di fatto che altri soggetti possono avere assunto nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la motivazione della sentenza impugnata valorizza logicamente i rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA], la portata delle operazioni e il loro inserirsi in un contesto di inattività della società citata che rendeva inequivoco il segnale d'allarme rappresentato dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di una società di nuova costituzione amministrata dal figlio per appalti che persino la segretaria della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., prima, e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., poi, sapeva essere stati finalizzati ab abbattere, almeno in parte, l'esposizione debitoria, della prima società. In definitiva, anche a prescindere dalle dimostrate capacità operative dell'[OSCURATO:SOCIETA] nel cogliere le occasioni di relazioni imprenditoriali che si presentavano, gli elementi fattuali che hanno caratterizzato la vicenda sono tali, per i rapporti tra i soggetti coinvolti, il fine delle operazioni e l'entità delle somme coinvolte, da rendere logica la conclusione dei giudici di merito in ordine al pieno coinvolgimento, sul versante oggettivo e soggettivo, del ricorrente. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Verdini è, nel suo complesso, infondato. La critica che viene svolta al significato assegnato alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto aspira ad una rilettura delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). L'omessa considerazione, da parte della sentenza impugnata, delle dichiarazioni del teste Belli è del tutto irrilevante, ossia priva di decisività, dal momento che il coinvolgimento esplicito di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende di [OSCURATO:PERSONA], che si fidava "ciecamente" del professionista nulla dice, sul piano logico, sul ruolo del ricorrente, dal momento che non è dato intendere se domande in tal senso siano state rivolte né quale sia il contesto narrativo nel quale sono state rese le dichiarazioni del Belli. In altri termini, posto che aver parlato di [OSCURATO:PERSONA] non implica sul piano logico l'assenza di coinvolgimento del fratello, la portata decisiva delle dichiarazioni del Belli avrebbe richiesto di illustrare il senso delle risposte rispetto ad una domanda che non risulta essergli stata rivolta. È invece infondato il motivo quando critica le conclusioni della sentenza impugnata che lega la sua interpretazione della prova dichiarativa all'interesse del Verdini, quale presidente del c.d.a. del [OSCURATO:PERSONA]. E ciò alla luce delle considerazioni sviluppate supra sub 1 del Considerato in diritto. 4. Infondato nel suo complesso è anche il secondo motivo. Premesso che l'atto di appello si concentra sui profili soggettivi della vicenda e non pone specificamente in discussione il tema del nesso eziologico tra le operazioni delle quali si tratta e il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si osserva: a) che le considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata alle dichiarazioni sul punto della curatrice fallimentare sono del tutto generiche e non deducono alcun travisamento del significato della prova; b) che i rilievi che investono il contributo oggettivo del Verdini e l'aspetto psicologico sono, nel primo versante, inammissibili, in quanto come detto, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, e, nel secondo versante, infondati, alla luce delle considerazioni sviluppate supra sub 1 del Considerato in diritto.5. Inammissibile è il terzo motivo del medesimo ricorso, dal momento che in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 2