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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43253/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa, per il reato di furto in abitazione pluriaggravato.

2. Ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi.

Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta riconducibilità del fatto alla ricorrente.

L'unico elemento a carico dell'imputata è costituito dal riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria di una immagine estrapolata dalla telecamera di videosorveglianza.

Si tratterebbe tuttavia di indizio rimasto isolato e, anzi, contraddetto dalle dichiarazioni delle persona offesa che, in sede di ricognizione fotografica, non ha riconosciuto l'imputata e ha fornito una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'autrice del furto difformi da quelle dell'imputata.

Con il secondo motivo lamenta analoghi vizi in relazione alla mancata acquisizione della consulenza tecnica di parte circa la inidoneità dei fotogrammi a fini identificativi o comunque della mancata istituzione di perizia fisiognomica.

Con il terzo di duole della eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio inflitto, del riconoscimento della circostanza aggravante di carattere facoltativo della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero consentito una attenuazione della pena.

3. Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria con la quale illustra l'ammissibilità dei motivi proposti, insistendo, in particolare, sulla decisività del primo motivo.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il primo motivo, per un verso, esula dal novero dei vizi deducibili laddove promuove una rivalutazione del quadro probatorio raccolto, per altro verso, è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia una erronea applicazione del metodo valutativo della prova.

4.1.1. Sin dal primo grado la identificazione dell'imputata è stata ritenuta certa grazie alla convergenza di due dati: - la individuazione ad opera degli agenti di polizia giudiziaria che, avendo una conoscenza personale dell'imputata, l'hanno riconosciuta nei fotogrammi riproducenti l'autrice del furto, estrapolati dalle riprese della telecamera di videosorveglianza consegnate agli inquirenti dalla persona offesa.

Si tratta di diversi fotogrammi che riprendono la persona da diverse angolazioni e che, soprattutto, riprendono l'autrice del reato quando, a volto scoperto, esce dall'abitazione della persona offesa; il Tribunale definisce nitide le immagini; - la descrizione dell'autrice del furto effettuata dalla persona offesa che combacia con le caratteristiche somatiche dell'imputata all'epoca del fatto, mentre, nei tre anni successivi, si è verificato un forte dimagrimento.

4.1.2. Tale valutazione è stata integralmente recepita dalla sentenza di secondo grado.

4.1.3. Il ricorso, quindi, non si confronta adeguatamente con le effettive ragioni giustificatrici della decisione, ma tende a sminuirle e a isolarne, mutando la correlazione in contraddizione.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Nel giudizio abbreviato non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Sez.

U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427; Cass. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. nel 2018, Picone, rv. 272197).

In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi la mancata acquisizione di una prova decisiva (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziani, Rv. 278061).

Va aggiunto, peraltro, che tale principio è tanto più tranciante quando si ci si dolga della mancata istituzione di una perizia (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).

È vero che la doglianza può riverberarsi in termini di vizio della motivazione, tuttavia devono essere prospettate lacune motivazionali su punti decisivi che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163; cfr. anche Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, rv. 266623, e Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, rv. 265323).

Nel caso in rassegna non risultano affatto lacune da colmare, ma si è in presenza di asserzioni difensive che mirano a contrastare gli approdi raggiunti dalle sentenze di merito.

4.3. Il terzo motivo è meramente riproduttivo di censure sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio che hanno già trovato adeguata risposta da parte del giudice di appello.

5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa, per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. 2. Ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta riconducibilità del fatto alla ricorrente. L'unico elemento a carico dell'imputata è costituito dal riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria di una immagine estrapolata dalla telecamera di videosorveglianza. Si tratterebbe tuttavia di indizio rimasto isolato e, anzi, contraddetto dalle dichiarazioni delle persona offesa che, in sede di ricognizione fotografica, non ha riconosciuto l'imputata e ha fornito una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'autrice del furto difformi da quelle dell'imputata. Con il secondo motivo lamenta analoghi vizi in relazione alla mancata acquisizione della consulenza tecnica di parte circa la inidoneità dei fotogrammi a fini identificativi o comunque della mancata istituzione di perizia fisiognomica. Con il terzo di duole della eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio inflitto, del riconoscimento della circostanza aggravante di carattere facoltativo della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero consentito una attenuazione della pena. 3. Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria con la quale illustra l'ammissibilità dei motivi proposti, insistendo, in particolare, sulla decisività del primo motivo. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo, per un verso, esula dal novero dei vizi deducibili laddove promuove una rivalutazione del quadro probatorio raccolto, per altro verso, è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia una erronea applicazione del metodo valutativo della prova. 4.1.1. Sin dal primo grado la identificazione dell'imputata è stata ritenuta certa grazie alla convergenza di due dati: - la individuazione ad opera degli agenti di polizia giudiziaria che, avendo una conoscenza personale dell'imputata, l'hanno riconosciuta nei fotogrammi riproducenti l'autrice del furto, estrapolati dalle riprese della telecamera di videosorveglianza consegnate agli inquirenti dalla persona offesa. Si tratta di diversi fotogrammi che riprendono la persona da diverse angolazioni e che, soprattutto, riprendono l'autrice del reato quando, a volto scoperto, esce dall'abitazione della persona offesa; il Tribunale definisce nitide le immagini; - la descrizione dell'autrice del furto effettuata dalla persona offesa che combacia con le caratteristiche somatiche dell'imputata all'epoca del fatto, mentre, nei tre anni successivi, si è verificato un forte dimagrimento. 4.1.2. Tale valutazione è stata integralmente recepita dalla sentenza di secondo grado. 4.1.3. Il ricorso, quindi, non si confronta adeguatamente con le effettive ragioni giustificatrici della decisione, ma tende a sminuirle e a isolarne, mutando la correlazione in contraddizione. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. Nel giudizio abbreviato non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427; Cass. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. nel 2018, Picone, rv. 272197). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi la mancata acquisizione di una prova decisiva (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziani, Rv. 278061). Va aggiunto, peraltro, che tale principio è tanto più tranciante quando si ci si dolga della mancata istituzione di una perizia (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). È vero che la doglianza può riverberarsi in termini di vizio della motivazione, tuttavia devono essere prospettate lacune motivazionali su punti decisivi che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163; cfr. anche Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, rv. 266623, e Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, rv. 265323). Nel caso in rassegna non risultano affatto lacune da colmare, ma si è in presenza di asserzioni difensive che mirano a contrastare gli approdi raggiunti dalle sentenze di merito. 4.3. Il terzo motivo è meramente riproduttivo di censure sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio che hanno già trovato adeguata risposta da parte del giudice di appello. 5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
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