CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26790/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura G enerale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 948/04/17 pronunciata in data 6 aprile 2017 e pubblicata in data 14 aprile 2017, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF Rilevato che: 1. La CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto da Agenzia delle entrate contro la sentenza con cui la CTP di Cosenza, previa riunione di diversi ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, li aveva accolti. In particolare, la CTR dichiarava l’appello proposto da Agenzia delle entrate inammissibile poiché non era stata data esecuzione all’ordinanza di integrazione del contraddittorio nel termine di sessanta giorni non essendo stato depositato l’originale del ricorso introduttivo notificato al contraddittore necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Sono rimasti intimati Agenzia delle entrate riscossione e [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata fissata per l’udienza camerale del 21 giugno 2022. Considerato che: La natura dei motivi dedotti rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudiz