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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33503/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24265/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato digitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2364 /2022 depositata in data 5 luglio2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 3 otto bre 20 2 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civile generale Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con unico mezzo , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe che, rigetta ndone il gravame , ha confermato la sentenza di primo grado (n. 14/2021 del Tribunale di Pavia) che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria per le lesioni fisiche asseritamente subite a seguito di un'aggressione perpetrata dallo Sturaro; conformemente al primo giudice la Corte ha ritenuto che le immagini del filmato prodotto dalla parte convenuta smentissero con certezza la dinamica dei fatti rappresentata dall’appellantee che i vari certificati medici prodotti non consentissero di affermare una correlazione causale tra l’aggressione e le lesioni riportate; l’intimato deposita controricorso; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; illogicità della sentenza e comunque motivazione solo apparente della stessa; violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c. 1 c.c., 2699 c.c., 2700 c.c. e 2712 c.c. in combinato disposto, in relazione all'art. 115 c.p.c.; valore probatorio delle immagini video e portata degli atti pubblici referti medici, valore probatorio della sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace di Pavia»; lamenta, in sintesi, l'illogicità e il carattere solo apparente della motivazione; contesta il valore probatorio attribuito alle immagini video e alla sentenza di assoluzione emessa in sede penale dal Giudice di Pace di Pavia, in quanto soggetta a impugnazione; critica la valutazione deireferti medici; in disparte il rilievo della assai carente esposizione sommaria del fatto sostanziale richiesta dall’art. 366 n. 3 c.p.c., a fatica recuperabile dagli accenni che ne sono fatti nella illustrazione del motivo, il relativo scrutinio deve comunque condurre ad un giudizio di inammissibilità con riferimento a tutte le censure al suo interno svolte; con la prima si intende prospettare un vizio di mancanza (o apparenza) di motivazione, certamente al di fuori dei ristretti casi in cui esso è configurabile; devesi invero ribadire che, intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga: v.

Cass. Sez.

U. 7/04/2014, nn. 8053 - 8054 ), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione; non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente prospettare ─ come nella specie ─ un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione); in questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerat o nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità o meno a veicolare un contenuto (significato) chiaro e comprensibile, in adempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez.

U.22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si suppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti; una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della ricognizione del fatto è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio; la censura che, sotto il profilo dell’omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., viene contestualmente dedotta, si appalesa poi inammissibile, per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. [nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto già previsto dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corte d’appellodeciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l'onere in tal caso su di luigravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v.

Cass.28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 6/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774); la censura di violazione della regola sull’onere della prova non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez.

U.5/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14, secondo cui «la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni»; v. anche Cass. 9/10/2017, n. 23594 , in motivazione; Cass. 17/06/2013, n. 15107); la contestazione, peraltro generica e meramente oppositiva, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l’assolvimento di tale onere e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio; la violazione degli artt. 2699 c.c. (Atto pubblico), 2700 c.c. (Efficacia dell’atto pubblico) e 2712 c.c. (Riproduzioni meccaniche) non è in alcun modo illustrata e non possono comunque considerarsene coerente e pertinente espressione le doglianze svolte; queste, invero, lungi dall’individuare le affermazioni contenute nella sentenza impugnate da ritenere violative delle regole ivi dettate, contestano in maniera generica e oppositiva la valutazione di merito delle inferenze probatorie ricavabili dai documenti prodotti circa l’origine causale delle lesioni ivi attestate: inferenze che in sostanza la Corte motivatamente esclude possano essere quelle sostenute dall’appellante, anche evidenziando che questi aveva cambiato la versione dei fatti rispetto a quella dedotta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (v. sentenza, pag. 7); varrà rammentare al riguardo che, secondo pacifico indirizzo, «i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito» ( v. ex aliis Cass. 24/03/2023, n. 8536 ; 16/09/2022, n. 27288) : tanto a maggior ragione deve affermarsi per le altre valutazioni qui contestate, estraneeall’attività degli operatori sanitari; correlativamente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è dedotta in termini del tutto generici e comunque non certamente nel modo in cui la consolidata giurisprudenza di questa Corte la dice deducibile (v.

Cass. Sez.

U. 30/09/2020, n. 20867 : « in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»; v. già, in tal senso, Cass. Sez.

U. 5/08/2016, n. 16598 , in motivazione ; Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238); la Corte d’appello, infine, non attribuisce alcun vincolo di giudicato alla sentenza assolutoria del Giudice di pace, ma solo e del tutto legittimamente richiama quella valutazione quale argomento di prova convergente ad avvalorare la propria, la quale risulta comunque basata su una ponderazione ─ in questa sede insindacabile in quanto congruamente motivata ─ del materiale probatorio nel suo complesso; la memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi; il ricorso in esame deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore del controricorrent e , liquidate come da dispositivo, escludendosi tuttavia dalle attività difensive da considerare a tal fine il deposito di memoria, dal momento che quella che nelle specie risulta depositata telematicamente dal controricorrente consta di una sola pagina, la prima, la cui struttura lascia intendere che dovesse essere seguita da altre e che di per sé non contiene argomentazioni che possano considerarsi compiuto esercizio di un’attività difensiva; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del presente giudizio, che liquida in e uro 2.200 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24265/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato digitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2364 /2022 depositata in data 5 luglio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 3 otto bre 20 2 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civile generale Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con unico mezzo , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe che, rigetta ndone il gravame , ha confermato la sentenza di primo grado (n. 14/2021 del Tribunale di Pavia) che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria per le lesioni fisiche asseritamente subite a seguito di un'aggressione perpetrata dallo Sturaro; conformemente al primo giudice la Corte ha ritenuto che le immagini del filmato prodotto dalla parte convenuta smentissero con certezza la dinamica dei fatti rappresentata dall’appellantee che i vari certificati medici prodotti non consentissero di affermare una correlazione causale tra l’aggressione e le lesioni riportate; l’intimato deposita controricorso; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; illogicità della sentenza e comunque motivazione solo apparente della stessa; violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c. 1 c.c., 2699 c.c., 2700 c.c. e 2712 c.c. in combinato disposto, in relazione all'art. 115 c.p.c.; valore probatorio delle immagini video e portata degli atti pubblici referti medici, valore probatorio della sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace di Pavia»; lamenta, in sintesi, l'illogicità e il carattere solo apparente della motivazione; contesta il valore probatorio attribuito alle immagini video e alla sentenza di assoluzione emessa in sede penale dal Giudice di Pace di Pavia, in quanto soggetta a impugnazione; critica la valutazione deireferti medici; in disparte il rilievo della assai carente esposizione sommaria del fatto sostanziale richiesta dall’art. 366 n. 3 c.p.c., a fatica recuperabile dagli accenni che ne sono fatti nella illustrazione del motivo, il relativo scrutinio deve comunque condurre ad un giudizio di inammissibilità con riferimento a tutte le censure al suo interno svolte; con la prima si intende prospettare un vizio di mancanza (o apparenza) di motivazione, certamente al di fuori dei ristretti casi in cui esso è configurabile; devesi invero ribadire che, intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga: v. Cass. Sez. U. 7/04/2014, nn. 8053 - 8054 ), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione; non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente prospettare ─ come nella specie ─ un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione); in questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerat o nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità o meno a veicolare un contenuto (significato) chiaro e comprensibile, in adempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U.22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si suppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti; una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della ricognizione del fatto è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio; la censura che, sotto il profilo dell’omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., viene contestualmente dedotta, si appalesa poi inammissibile, per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. [nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto già previsto dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corte d’appellodeciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l'onere in tal caso su di luigravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v. Cass.28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 6/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774); la censura di violazione della regola sull’onere della prova non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez. U.5/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14, secondo cui «la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni»; v. anche Cass. 9/10/2017, n. 23594 , in motivazione; Cass. 17/06/2013, n. 15107); la contestazione, peraltro generica e meramente oppositiva, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l’assolvimento di tale onere e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio; la violazione degli artt. 2699 c.c. (Atto pubblico), 2700 c.c. (Efficacia dell’atto pubblico) e 2712 c.c. (Riproduzioni meccaniche) non è in alcun modo illustrata e non possono comunque considerarsene coerente e pertinente espressione le doglianze svolte; queste, invero, lungi dall’individuare le affermazioni contenute nella sentenza impugnate da ritenere violative delle regole ivi dettate, contestano in maniera generica e oppositiva la valutazione di merito delle inferenze probatorie ricavabili dai documenti prodotti circa l’origine causale delle lesioni ivi attestate: inferenze che in sostanza la Corte motivatamente esclude possano essere quelle sostenute dall’appellante, anche evidenziando che questi aveva cambiato la versione dei fatti rispetto a quella dedotta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (v. sentenza, pag. 7); varrà rammentare al riguardo che, secondo pacifico indirizzo, «i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito» ( v. ex aliis Cass. 24/03/2023, n. 8536 ; 16/09/2022, n. 27288) : tanto a maggior ragione deve affermarsi per le altre valutazioni qui contestate, estraneeall’attività degli operatori sanitari; correlativamente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è dedotta in termini del tutto generici e comunque non certamente nel modo in cui la consolidata giurisprudenza di questa Corte la dice deducibile (v. Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867 : « in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»; v. già, in tal senso, Cass. Sez. U. 5/08/2016, n. 16598 , in motivazione ; Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238); la Corte d’appello, infine, non attribuisce alcun vincolo di giudicato alla sentenza assolutoria del Giudice di pace, ma solo e del tutto legittimamente richiama quella valutazione quale argomento di prova convergente ad avvalorare la propria, la quale risulta comunque basata su una ponderazione ─ in questa sede insindacabile in quanto congruamente motivata ─ del materiale probatorio nel suo complesso; la memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi; il ricorso in esame deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore del controricorrent e , liquidate come da dispositivo, escludendosi tuttavia dalle attività difensive da considerare a tal fine il deposito di memoria, dal momento che quella che nelle specie risulta depositata telematicamente dal controricorrente consta di una sola pagina, la prima, la cui struttura lascia intendere che dovesse essere seguita da altre e che di per sé non contiene argomentazioni che possano considerarsi compiuto esercizio di un’attività difensiva; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del presente giudizio, che liquida in e uro 2.200 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto,
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