CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 49685/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/01/2022 dalla CORTE di ASSISE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 25/01/2022 la Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Locri del 06/03/2019, confermava - per quanto d'interesse ai fini del presente ricorso - l'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen., nella forma del metodo mafioso, per il reato di estorsione di cui al capo 5). 2. Avverso la pronuncia di rinvio ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essersi il giudice di appello attenuto ai principi della sentenza rescindente, affermando in termini apparenti ed apodittici la modalità mafiosa della condotta delittuosa, nonostante la cassazione avesse rilevato la rispondenza dei reati fine ad interessi esclusivi del ricorrente, ponendo iI problema della effettività della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, esercitata con metodo oggettivamente percepibile all'esterno e in grado di produrre una condizione di assoggettamento e di omertà sufficientemente diffusa. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ai paragrafi 3.3.2. e 3.3.3. la sentenza impugnata, richiamato l'obbligo motivazionale delineato dalla Corte di Cassazione e ricostruita la vicenda estorsiva - così come acquisita al processo, attesa la dichiarazione di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità del Ruga in ordine a tale reato - ha indicato in termini congrui le ragioni della conferma dell'aggravante in questione nella forma oggettiva del metodo mafioso. 3.1. Premesso che in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio - come quello dove si sono svolti i fatti - notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Cass. Sez. 2, sent. n. 21707 del 17/04/2019 - dep. 17/05/2019 - Rv. 276115), il giudice di rinvio ha specificatamente riportato gli indici fattuali che consentono di ritenere integrata l'aggravante, precisando l'irrilevanza a tal fine della ritenuta insussistenza della cosca Ruga nel periodo oggetto di contestazione, in cui si è verificata la condotta estorsiva. Sono state valorizzate le dichiarazioni della persona offesa (l'imputato, condannato per gravi reati e conosciuto per il suo spessore criminale, si presentò come il boss del paese, a lungo detenuto), la collocazione - in stile mafioso - di un ordigno rudimentale sotto la vettura della vittima, il supporto di altri malviventi e il riferimento ad un gruppo di appartenenza: elementi tutti idonei a creare una condizione di assoggettamento, in conseguenza del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare non già un criminale comune ma le istanze prevaricatrici di un gruppo mafioso. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 7