CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 17584/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA 1 di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP che non aveva accolto l'istanza di cessazione della misura cautelare per decorrenza dei termini massimi di fase, ritenendo insussistenti i presupposti per la retrodatazione della seconda ordinanza cautelare, emessa in data 28/05/2025, relativa a fatti connessi, nell'ambito dell'odierno proc pen. n. 1226/2023. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., in quanto il giudice a quo ha ritenuto, erroneamente, l'insussistenza dei presupposti per la retrodatazione della seconda ordinanza di custodia cautelare, sebbene siaevidente l'anteriorità dei fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare rispetto all'emissione del primo. Evidenzia che l'ultimo episodio concernente i fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare risale al 13/04/2024 e che la prima ordinanza è stata messa il 16/04/2024, in epoca prossima. Sussiste anche un vincolo di connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, trattandosi del medesimo titolo di reato, dei medesimi soggetti coinvolti, del medesimo arco temporale, dello stesso locus commissi delicti. Inoltre, sussiste il requisito della "desumibilità dagli atti", posto che l'organo inquirente aveva avuto cognizione dei fatti oggetto della seconda ordinanza già al momento della emissione della prima, trattandosi di fatti accertati per il tramite di attività intercettive che non è stata interrotta e che è proseguita nel medesimo periodo temporale nel medesimo contesto ambientale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351 - 02). In tali evenienze, l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dispone che, se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, connessi in via di concorso formale o di continuazione o legati da nesso teleologico (c.d. connessione qualificata), i termini di custodia cautelare decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. L'effetto di retrodatazione non ha quindi luogo relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto che ha formato oggetto del primo titolo custodiale (Sez. 1, n. 4895 del , 212/07/1999, Rv. 214011). Occorre, pertanto, per la ravvisabilità di un'ipotesi di contestazione a catena, in primo luogo che i fatti oggetto del secondo titolo coercitivo siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e, in secondo luogo, che essi non fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto del primo provvedimento restrittivo. Pertanto, ai fini della deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, occorre oltre che per effetto della retrodatazione il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata- anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza La ratio dell'istituto, come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.293 del 06/12/2013 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 309 cod. proc. peri., è quella di evitare che, rispetto ad una custodia cautelare in corso, intervenga un nuovo titolo che, senza adeguata giustificazione, determini di fatto uno spostamento in avanti del termine iniziale della misura e pertanto. Al riguardo, Sez U, n. 25 del 19/07/2012, Librato, ha precisato che la retrodatazione può operare soltanto laddove il secondo provvedimento cautelare avrebbe potuto concretamente essere adottato al momento dell'emissione della prima ordinanza e ciò può affermarsi solo nei casi in cui vi fosse già un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall'Autorità giudiziaria procedente e apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria da integrare tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura. Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto insussistente il requisito della "desumibilità dagli atti" ai sensi dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. Ha infatti evidenziato che, al momento dell'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare del 16/04/2024, dell'esercizio dell'azione penale e del decreto di giudizio immediato del 13/05/2024, nell'ambito del proc. pen. 10349/2022, non erano emersi indizi di reità, in quanto le informazioni di polizia giudiziaria poste a fondamento della misura erano successive al gennaio 2025. Il giudice a quo ha quindi affermato che la seconda misura, emessa il 28/05/2025, si colloca su un piano temporale e fattuale diverso rispetto alle incolpazioni contestate provvisoriamente con la prima ordinanza. In particolare, ha specificato che sebbene i capi di incolpazione provvisoria dei due provvedimenti contemplino lassi intervalli temporali in parte sovrapponibili, dalla descrizione della condotta contenuta nella seconda ordinanza si evince chiaramente che essa ha ad oggetto condotte successive al luglio 2023, che si fonda su un materiale probatorio in larga parte nuovo, acquisito a seguito accertamenti investigativi sopravvenuti rispetto al primo procedimento, confluito nell'informativa del gennaio 2025. La seconda misura, emessa il 28/05/2025, richiama già nel capo3 idi imputazione una serie di atti di indagine che appartengono ad una fase successiva rispetto alla prima misura e rappresenta un risultato di approfondimenti investigativi che hanno ampliato il perimetro delle indagini delineando un contesto operativo distinto. Ne segue quindi che i fatti concernenti la seconda ordinanza cautelare sono diversi e successivi a quelli già valutati. In ordine a tali profili, il ricorrente si limita a reiterare genericamente le doglianze già formulate, senza formulare una critica specifica e puntuale dell'asserto posto alla base del decisum, indicando in modo specifico quali elementi sarebbero stati già raccolti al momento della emissione della prima ordinanza e specificando se tali elementi costituissero gravi, concordanti ed univoci indizi, idonei a consentire la contestazione provvisoria dei suddetti fatti già al momento della adozione della prima ordinanza cautelare. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp.att.cod.proc.pen. P.Q. P.Q.M