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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12325/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (y Rilevato che il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome del tutto assertivo in ordine al preteso vizio di motivazione circa la responsabilità, oltre che nuovo, atteso che come evidenziato in sentenza e non contestato in ricorso, tale censura non è stata sollevata con motivo di gravame. limitato alla applicabilità dell'art. 131-bis c.p.

Assertiva è anche la censura relativa al secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in assenza della illustrazione delle ragioni a supporto.

Peraltro le ragioni della mancata applicazione emergono, seppur implicitamente, dalla complessiva sentenza, laddove si evidenzia una personalità incline a delinquere e il negativo comportamento processuale, in funzione di un complessivo giudizio di congruità della pena finale applicata.

Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere esten ore fs Il Presidente ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (y Rilevato che il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome del tutto assertivo in ordine al preteso vizio di motivazione circa la responsabilità, oltre che nuovo, atteso che come evidenziato in sentenza e non contestato in ricorso, tale censura non è stata sollevata con motivo di gravame. limitato alla applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Assertiva è anche la censura relativa al secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in assenza della illustrazione delle ragioni a supporto. Peraltro le ragioni della mancata applicazione emergono, seppur implicitamente, dalla complessiva sentenza, laddove si evidenzia una personalità incline a delinquere e il negativo comportamento processuale, in funzione di un complessivo giudizio di congruità della pena finale applicata. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere esten ore fs Il Presidente ,
Sentenza Cassazione n. 12325/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris