CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 1979
Cassazione n. 16011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1979 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 13/09/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia, con cui il ricorrente è stato condannato, previa concessione di attenuanti generiche, alla pena di giustizia in ordine al reato di appropriazione indebita, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati alla parte civile, nella misura liquidata nella decisione del primo giudice. 1. Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 649, comma 1, n. 1-bis cod. pen. - che esclude la punibilità quando il reato è commesso in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - all'ipotesi, quale quella oggetto del caso di specie, della famiglia di fatto. L'estensione analogica prospettata sarebbe imposta da ragioni di coerenza sistematica con quanto affermato dalle S.U. con la sentenza n. 10381/2020 (dep. 2021) riguardo all'ipotesi di estensione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. al convivente di fatto, così evitandosi, al contempo, mediante una lettura costituzionalmente orientata, una ingiusta discriminazione delle convivenze eterosessuali di fatto, trattandosi di unioni rispetto alle quali è comune l'esigenza di tutelare la famiglia. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota di conclusioni e memoria in data 9/03/2023, il difensore e patrono della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con conferma delle statuizioni civili in caso di declaratoria di prescrizione e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio come da notula. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente, infatti, invoca un'estensione analogica della causa di non punibilità prevista dal comma primo dell'art. 649 cod. pen. - e tanto a prescindere dall'assenza di pertinenza del riferimento alle unioni civili, piuttosto che a quello della famiglia legittima, essendosi al cospetto di dedotta convivenza tra persone eterosessuali - in mancanza dei relativi presupposti di fatto. Invero, il regime di esclusione della punibilità di cui al primo comma richiede che i fatti siano stati commessi in costanza di matrimonio o di unione civile, tanto che si prevede che laddove invece siano commessi nei confronti del coniuge legalmente separato o dell'unione civile in cui si sia formalmente manifestata la volontà di scioglimento, si procede a querela di parte. Nel caso in esame, infatti, per come accertato dal giudice del merito ed evidenziato dallo stesso ricorrente, l'appropriazione indebita si è verificata all'atto della cessazione della breve convivenza tra le parti, ossia dopo che la donna, tornata a vivere con i propri genitori, aveva chiesto la restituzione dei suoi beni all'imputato, il quale, permanendo nell'abitazione in precedenza locata, ne aveva ancora la disponibilità e non li aveva restituiti. Si sarebbe, semmai, al cospetto, laddove si propugnasse per l'estensione analogica sollecitata dal ricorrente, di un'ipotesi ricadente nel secondo comma della disposizione in esame che, come evidenziato, richiede la procedibilità a querela della persona offesa, condizione presente nel caso di specie, avendo la [OSCURATO:PERSONA] sporto denunzia-querela contro l'imputato. 2. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente: - al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186); - alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella misura indicata in dispositivo che tiene conto dell'attività defensionale svolta, della nota spese e della tariffa legale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro