CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via Piemonte n. 39 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - resistente - avverso la sentenza n. 157, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.5.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate richiedeva a [OSCURATO:PERSONA] la trasmissione di documentazione giustificativa attinente la dichiarazione dei redditi presentata, al fine di verificare i dati riportati. Il contribuente forniva la documentazione richiesta e l'Amministrazione finanziaria comunicava al contribuente la presenza di irregolarità, per la mancanza "dei bonifici effettuati per il pagamento del box auto per cui era stata chiesta la detrazione e perché dal contratto di compravendita non risultava la pertinenzialità di detto box" (ric., p. 2). Con istanza del 2.5.2011 il ricorrente domandava all'Agenzia delle entrate l'annullamento in autotutela della procedura, fornendo ulteriore documentazione. L'istanza veniva respinta dall'Amministrazione finanziaria con provvedimento del 18.6.2012, osservando l'Ente . impositore, tra l'altro, che né nel contratto preliminare, né nel contratto di acquisto della rimessa "si faceva cenno alla pertinenzialità del box" (ibidem). 1.1. L'Agenzia delle entrate notificava quindi al contribuente la cartella di pagamento n. 114 2013 0003662671 000, con la quale contestava al Fumaneri l'onere di pagamento di maggiore Irpef riferita all'anno 2007, in conseguenza del mancato riconoscimento della detrazione richiesta. 2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste, la quale accoglieva il ricorso osservando che il vincolo di pertinenzialità era stato dichiarato nel contratto di compravendita, ed annullava la cartella esattoriale. 3. L'Agenzia delle entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riteneva insussistente il legame di pertinenzialità tra il box e l'abitazione del contribuente, stante la grande distanza intercorrente tra i due beni immobili, pertanto riformava la decisione della Ctp e riaffermava la piena legittimità ed efficacia della cartella di pagamento. 4. Avverso la decisione adottata dalla Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione. L'Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale del ricorso. Il contribuente ha quindi proposto ripetute istanze di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnativa, che sono state alfine accolte, nel rispetto delle esigenze del ruolo. .1 c:_o(ICT-tr ue n(e k cLe o s iTaTo viA_Cmc Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 345, secondo comma, cod proc. civ., per avere la Ctr deciso la causa sul fondamento "di una eccezione nuova ... riguardante la distanza tra il box e l'abitazione ... proposta dall'Agenzia delle Entrate per la prima volta con l'atto di appello" (ric., p. 3). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 817 cod. civ., per avere il giudice dell'appello errato nel negare la relazione di pertinenza tra l'abitazione ed il box. 3. Mediante il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente critica la violazione di legge, in cui ritiene essere incorsa la Ctr, avendo accolto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate sul fondamento di un'eccezione proposta dall'Amministrazione finanziaria solo in sede di appello, e relativa all'ampia distanza esistente tra la sua abitazione ed il box in relazione al quale la detrazione fiscale era stata domandata, conseguendone che doveva escludersi la ricorrenza del legame pertinenziale con l'abitazione. 3.1. Osserva il ricorrente che "nessuno degli atti dell'Agenzia (né la cartella di pagamento ... né la richiesta di documentazione del 23 settembre 2011, né il provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del 18 giugno 2012) menzionava mai il criterio della distanza tra il box e l'immobile quale parametro essenziale" (ric. p. 5). 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato innanzitutto che il ricorso del contribuente era stato accolto dalla Ctp perché "la pertinenzialità, ad avviso della Commissione, era stata dichiarata nel rogito di compravendita e tanto basta per accedere alle detrazioni di legge". [OSCURATO:PERSONA] aveva operato riferimento pertanto, soltanto alla scelta soggettiva del ricorrente di considerare il box una pertinenzialità della sua abitazione. Diversamente, secondo il giudice dell'appello, l'impugnativa proposta dall'Amministrazione finanziaria doveva ritenersi fondata, "in quanto l'autorimessa oggetto di acquisto, essendo situata a sette chilometri circa dall'abitazione, non è una pertinenza della stessa e la dichiarazione del ricorrente odierno appellato in atto è palesemente erronea, se non addirittura falsa. La pertinenza nell'ordinamento italiano è, infatti, secondo la definizione dell'art. 817 del codice civile, la cosa destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento di una coga. Sono due gli elementi che le caratterizzano: l'elemento oggettivo, inteso come la effettiva destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra cosa, che nella fattispecie difetta; l'elemento soggettivo ... in mancanza dell'elemento oggettivo non può quindi ritenersi sussistente la qualifica di pertinenzialità di un bene rispetto a un altro bene" (sent. Ctr, p. II s.). 3.3. Occorre allora ricordare che la questione della sussistenza, o meno, della pertinenzialità del box rispetto all'abitazione era stata proposta dall'Amministrazione finanziaria fin dai confronti con il contribuente che hanno preceduto il contenzioso, in base a quanto ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ed innanzi riassunto. [OSCURATO:PERSONA] dà atto che la questione è stata esaminata anche dalla Ctp. La lamentela proposta dal contribuente è che la contestazione della pertinenzialità, in quanto specificamente riferita alla distanza tra l'abitazione ed il box, era stata proposta dall'Agenzia delle entrate soltanto in grado di appello. 3.4. Orbene, se è vero che la normativa richiamata dal contribuente limita la proponibilità di domande ed eccezioni nuove nel giudizio tributario, è anche vero che è consentito alla parte chiarire e specificare le contestazioni proposte. Nel caso di specie, però, ancor prima, deve osservarsi che la questione della ricorrenza o meno del legame di pertinenzialità è questione di diritto, attinente alla corretta applicazione della normativa contenuta nel codice civile, e la Ctr poteva esprimersi in proposito anche d'ufficio. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere rigettato. 4. Mediante il secondo motivo d'impugnazione il contribuente contesta la decisione adottata dal giudice dell'appello, in relazione al profilo della violazione di legge, per aver erroneamente ritenuto insussistente il legame pertinenziale tra il box, in relazione al quale la detrazione fiscale era stata richiesta, e l'abitazione del ricorrente. A sostegno della propria prospettazione il ricorrente, richiamando pure massime della Corte di Cassazione, afferma che non occorre, perché sussista il legame di pertinenzialità che "le due cose siano fisicamente connesse o adiacenti, decisiva essendo soltanto la destinazione dell'una al servizio dell'altra ... né si può fare - come avvenuto nel caso di specie - una questione di distanza fra l'abitazione e la pertinenza" (ric., p. 8). 4.1. Si è già avuto modo di segnalare, esaminando il primo motivo di ricorso, che la Ctr ha ritenuto errata la valutazione operata dalla Ctp, secondo cui il rapporto di pertinenzialità doveva ritenersi sussistente in base ad una mera scelta soggettiva, avendo il contribuente qualificato come pertinenziale la relazione tra l'abitazione ed il box, perché il legame di pertinenzialità richiede anche una componente oggettiva, consistente nella effettiva destinazione di una cosa al servizio dell'altra, il che deve senz'altro escludersi in relazione ad un box che risulti collocato a circa sette chilometri dall'abitazione di cui, nell'intenzione del proprietario, dovrebbe costituire una pertinenza. 4.2. La decisione assunta dalla Ctr, che ha centrato la propria valutazione relativa alla correttezza del diniego della detrazione in considerazione del difetto del requisito oggettivo della pertinenzialità tra il box acquistato e l'abitazione del ricorrente, appare conforme con l'orientamento proposto in materia da questa Corte regolatrice, ed appare anche condivisibile, non meritando le censure proposte dal contribuente. Si è infatti già avuto modo di rilevare che "ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso", Cass. sez. II, 6.9.2002, n. 12983; e non si è mancato di confermare che "ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici", Cass. sez. II, 2.3.2006, n. 4599; e non si è omesso di ribadire che "ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso; ne discende che l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge", Cass. sez. I, 13.11.2009, n. 24104. 4.3. Nel caso di specie la Ctr ha espresso la valutazione che le competeva, ed ha ritenuto che che il box, situato a diversi chilometri dall'abitazione del contribuente, non potesse qualificarsi come una pertinenza di quest'ultima, difettando il requisito oggettivo della contiguità, ed ha espresso un giudizio pienamente condivisibile. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l'Agenzia delle entrate svolto difese nel giudizio di legittimità. Risulta peraltro dovuto il pagamento, da parte del contribuente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore i