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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 29987/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; S [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 7 marzo 2024, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Vercelli per il reato di truffa. 1.1 Avverso l'ordinanza,ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che nell'ordinanza veniva menzionata la memoria difensiva con la quale si osservava la conoscenza del procedimento da parte del condannato, e non anche del processo, la circostanza che il nominato difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non fosse mai intervenuto nel processo e che avesse depositato, in altri procedimento a carico del medesimo imputato, la rinuncia al mandato confermando, in una comunicazione inviata ad altro difensore, di non aver mai instaurato un rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello aveva risposto solo alla prima delle circostanze evidenziate. 1.2 Il difensore osserva che,in risposta alle doglianze difensive circa l'inidoneità dell'elezione di domicilio a far presumere la conoscenza della celebrazione del processo, la Corte di appello aveva affermato che il titolo di reato e l'indicazione della persona offesa erano elementi che rendevano inequivocabile l'oggetto delle indagini in corso per cui era stata esercitata l'azione penale; si era però rilevato che ciò che identifica la qualificazione giuridica del reato erano data e luogo di commissione del fatto, assenti nel caso in esame; appariva poi del tutto inconferente l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] non si era lamentato di essere attinto da altre indagini per fatti analoghi nel medesimo volgere di tempo, posto che tale argomentazione non sanava la mancanza degli elementi essenziali dell'elezione di domicilio in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1 D ricorso è manifestamente infondato. z 1.1 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico.

A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 - 01) a proposito del processo in assenza e della conoscenza incolpevole dello stesso: "...gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, 2 comma, cod. proc.pen., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo loro funzione.

Si pensi all'ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della presentazione al giudice.

Non è certo una situazione che consenta di ritenere la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo in assenza sia una forma di sanzione.

Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell'indagato.

L'interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti.

In caso contrario, si affermerebbe il contrario di quanto ripetutamente detto dalla Corte EDU in tema di latitanza.

Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata"; la sentenza, pertanto, pone particolari "indici di conoscenza" del processo, individuati nella dichiarazione od elezione di domicilio, nell'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia.

Due di tali indici sussistono tutti nel caso in esame, nel quale vi è stata la nomina del difensore di fiducia da parte di [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo stesso, per cui si deve ritenere una sua piena conoscenza del processo; del tutto irrilevante è il fatto che il difensore di fiducia non si sia presentato alle udienze fissate, potendo assumere un significato tale circostanza unicamente nei rapporti tra difensore ed assistito ed essendovi comunque un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito.

Pertanto, a fronte dei suddetti indici, si deve ritenere che correttamente non sia stata ritenuta fondata la tesi della incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, in quantmel caso concreto, vi era stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'imputato e, quindi, le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il ricorrente ed il legale.

Come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, grava sull'imputato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento; in particolare, "In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso s", i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento." (Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947).

Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussiste ffd il requisito della prova della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risulta, al contrario > che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; S [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 7 marzo 2024, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Vercelli per il reato di truffa. 1.1 Avverso l'ordinanza,ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che nell'ordinanza veniva menzionata la memoria difensiva con la quale si osservava la conoscenza del procedimento da parte del condannato, e non anche del processo, la circostanza che il nominato difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non fosse mai intervenuto nel processo e che avesse depositato, in altri procedimento a carico del medesimo imputato, la rinuncia al mandato confermando, in una comunicazione inviata ad altro difensore, di non aver mai instaurato un rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello aveva risposto solo alla prima delle circostanze evidenziate. 1.2 Il difensore osserva che,in risposta alle doglianze difensive circa l'inidoneità dell'elezione di domicilio a far presumere la conoscenza della celebrazione del processo, la Corte di appello aveva affermato che il titolo di reato e l'indicazione della persona offesa erano elementi che rendevano inequivocabile l'oggetto delle indagini in corso per cui era stata esercitata l'azione penale; si era però rilevato che ciò che identifica la qualificazione giuridica del reato erano data e luogo di commissione del fatto, assenti nel caso in esame; appariva poi del tutto inconferente l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] non si era lamentato di essere attinto da altre indagini per fatti analoghi nel medesimo volgere di tempo, posto che tale argomentazione non sanava la mancanza degli elementi essenziali dell'elezione di domicilio in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1 D ricorso è manifestamente infondato. z 1.1 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza di un processo a suo carico. A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 - 01) a proposito del processo in assenza e della conoscenza incolpevole dello stesso: "...gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, 2 comma, cod. proc.pen., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo loro funzione. Si pensi all'ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della presentazione al giudice. Non è certo una situazione che consenta di ritenere la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo in assenza sia una forma di sanzione. Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell'indagato. L'interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti. In caso contrario, si affermerebbe il contrario di quanto ripetutamente detto dalla Corte EDU in tema di latitanza. Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata"; la sentenza, pertanto, pone particolari "indici di conoscenza" del processo, individuati nella dichiarazione od elezione di domicilio, nell'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia. Due di tali indici sussistono tutti nel caso in esame, nel quale vi è stata la nomina del difensore di fiducia da parte di [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo stesso, per cui si deve ritenere una sua piena conoscenza del processo; del tutto irrilevante è il fatto che il difensore di fiducia non si sia presentato alle udienze fissate, potendo assumere un significato tale circostanza unicamente nei rapporti tra difensore ed assistito ed essendovi comunque un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito. Pertanto, a fronte dei suddetti indici, si deve ritenere che correttamente non sia stata ritenuta fondata la tesi della incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, in quantmel caso concreto, vi era stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'imputato e, quindi, le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il ricorrente ed il legale. Come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, grava sull'imputato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento; in particolare, "In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso s", i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento." (Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947). Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussiste ffd il requisito della prova della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risulta, al contrario > che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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