CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1983
Cassazione n. 37293/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e It conclusioni della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti tipici della resistenza contestata (si veda pag. 2, dal penultimo capoverso), alla punibilità dei fatti di cui ai capi C), D), sanzionati ai sensi dell'art. 73 CAM ( si veda pag 4, la dove si argomenta in termini di piena coerenza con le indicazioni interpretative espresse dalle sentenze nn 211/22 e 116/24 della Corte Costituzionale), al diniego delle generiche ( si veda pag 4, seconda parte) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente a rifondere le spese affrontate nel grado dalla parte civile, perché la relativa partecipazione non ha influito sulle valutazioni pregiudiziali rese dalla Corte P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.