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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30789/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ANDREA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v 145-9261/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che la responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 628, co.1 e 3, n.1 e 582 cod. pen. si e sume dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, la quale ha reso dichiarazioni di indole non calunnatoria, attendendo circa 2 anni per indicare l'imputato quale coautore del fatto; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ANDREA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v 145-9261/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che la responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 628, co.1 e 3, n.1 e 582 cod. pen. si e sume dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, la quale ha reso dichiarazioni di indole non calunnatoria, attendendo circa 2 anni per indicare l'imputato quale coautore del fatto; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.
Sentenza Cassazione n. 30789/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris