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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14378/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 5 luglio 2023 del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato le istanze di Aniello e [OSCURATO:PERSONA] di revoca della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata ai predetti imputati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, mentre ha riformato l'ordinanza del 18 luglio 2023 dello stesso Tribunale, che aveva rigettato le successive istanze degli • imputati di sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora in Campania, e ha disposto l'invocata sostituzione della misura cautelare.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso Aniello e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo, con il quale sostengono che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare il rigetto dell'appello proposto avverso l'ordinanza del 5 luglio 2023, che aveva rigettato le istanze di revoca della misura cautelare; il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a motivare solo l'accoglimento della richiesta di sostituzione della misura, ritenendo scemate le esigenze cautelari, omettendo di indicare le ragioni per le quali dette esigenze non sarebbero completamente venute meno. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari osservando che le posizioni dei due ricorrenti sono state più volte valutate e che il Tribunale stesso ha sempre evidenziato nei suoi provvedimenti di rigetto di analoghe istanze, poi confermati anche da questa Corte di cassazione, che le esigenze cautelari vanno parametrate al perdurante rapporto di cointeressenza economica dei Cesaro con il clan Puca con il quale intercorreva un rapporto societario occulto.

Il Tribunale segnala che tra i due fratelli ed il clan vi è stata una perdurante convergenza di interessi in ragione di uno storico rapporto di cointeressenza economica con esponenti di primissimo rilievo dell'associazione mafiosa.

Unico elemento nuovo intervenuto a seguito della formazione del giudicato cautelare è stata ritenuta la revoca delle misure cautelari in favore dei coimputati degli odierni ricorrenti sulla base di una pretesa occasionalità delle condotte loro ascritte, che il Tribunale del riesame mostra di non condividere, obiettando che tutti gli imputati hanno posto in essere condotte continuative caratterizzate dalla finalità agevolatrice del clan Puca e costituenti espressione di una consapevole adesione ad un consolidato sistema di controllo criminale dell'amministrazione del Comune di Sant'Antimo e soprattutto del suo ufficio tecnico, competente al rilascio di concessioni ed autorizzazioni per speculazioni edilizie ed aggiudicazione di appalti pubblici e quindi strategico per gli interessi del sodalizio criminale.

Espressamente il Tribunale del riesame dichiara che alla pretesa «episodicità dei fatti di reato non corrisponde affatto il concreto azzeramento della attuale pericolosità sociale dei loro protagonisti».

Soltanto «Evidenti ragioni di equità» hanno portato il Tribunale a ritenere solo scemate le esigenze cautelari, in considerazione del lungo periodo di custodia cautelare sofferto dai ricorrenti rispettando le prescrizioni inerenti alle misure loro applicate e del tempo ormai trascorso dai fatti per i quali si procede, risalenti al 2017.

2. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 5 luglio 2023 del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato le istanze di Aniello e [OSCURATO:PERSONA] di revoca della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata ai predetti imputati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, mentre ha riformato l'ordinanza del 18 luglio 2023 dello stesso Tribunale, che aveva rigettato le successive istanze degli • imputati di sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora in Campania, e ha disposto l'invocata sostituzione della misura cautelare. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso Aniello e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo, con il quale sostengono che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare il rigetto dell'appello proposto avverso l'ordinanza del 5 luglio 2023, che aveva rigettato le istanze di revoca della misura cautelare; il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a motivare solo l'accoglimento della richiesta di sostituzione della misura, ritenendo scemate le esigenze cautelari, omettendo di indicare le ragioni per le quali dette esigenze non sarebbero completamente venute meno. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari osservando che le posizioni dei due ricorrenti sono state più volte valutate e che il Tribunale stesso ha sempre evidenziato nei suoi provvedimenti di rigetto di analoghe istanze, poi confermati anche da questa Corte di cassazione, che le esigenze cautelari vanno parametrate al perdurante rapporto di cointeressenza economica dei Cesaro con il clan Puca con il quale intercorreva un rapporto societario occulto. Il Tribunale segnala che tra i due fratelli ed il clan vi è stata una perdurante convergenza di interessi in ragione di uno storico rapporto di cointeressenza economica con esponenti di primissimo rilievo dell'associazione mafiosa. Unico elemento nuovo intervenuto a seguito della formazione del giudicato cautelare è stata ritenuta la revoca delle misure cautelari in favore dei coimputati degli odierni ricorrenti sulla base di una pretesa occasionalità delle condotte loro ascritte, che il Tribunale del riesame mostra di non condividere, obiettando che tutti gli imputati hanno posto in essere condotte continuative caratterizzate dalla finalità agevolatrice del clan Puca e costituenti espressione di una consapevole adesione ad un consolidato sistema di controllo criminale dell'amministrazione del Comune di Sant'Antimo e soprattutto del suo ufficio tecnico, competente al rilascio di concessioni ed autorizzazioni per speculazioni edilizie ed aggiudicazione di appalti pubblici e quindi strategico per gli interessi del sodalizio criminale. Espressamente il Tribunale del riesame dichiara che alla pretesa «episodicità dei fatti di reato non corrisponde affatto il concreto azzeramento della attuale pericolosità sociale dei loro protagonisti». Soltanto «Evidenti ragioni di equità» hanno portato il Tribunale a ritenere solo scemate le esigenze cautelari, in considerazione del lungo periodo di custodia cautelare sofferto dai ricorrenti rispettando le prescrizioni inerenti alle misure loro applicate e del tempo ormai trascorso dai fatti per i quali si procede, risalenti al 2017. 2. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell
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