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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07951/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso il difensore di parte civile ha presentato conclusioni e nota spese ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co D.L. n. 137/2020 Motivi della decisione Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del tribunale che, all'esito del giudizio ordinario, l'aveva condannato per violazione dell'articolo 642 cod. pen. per avere denunciato alla compagnia assicurativa del ristorante [OSCURATO:PERSONA] di Mestre un falso fatto di intossicazione alimentare avvenuto presso detto locale al fine di ottenerne l'indennizzo.

Deduce il ricorrente: con il primo motivo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

Sostiene che non si sia in presenza di frode assicurative ma di un tentativo di truffa, considerato che l'imputato, oltre a essere estraneo al rapporto assicurativo tra il ristorante e la Axa assicurazione avrebbe agito non in concorso bensì contro l'assicurato, unico destinatario della richiesta di risarcimento dei danni.

Rileva che la Corte d'appello ha ritenuto il reato di cui all'articolo 642 affermando che, vertendosi in un'ipotesi speciale di truffa, il reato non è attribuibile solo al contraente del rapporto assicurativo, ma sì ravvisa in un'azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicurative, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma Ritiene il ricorrente che la Corte d'appello con le dette argomentazioni dimostra di aderire ad un orientamento non pacifico della Suprema Corte.

Richiama giurisprudenza contraria secondo la quale ove il terzo, estraneo al rapporto assicurativo, all'insaputa dell'assicurato, commette una simulazione di infortunio al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione risponde di truffa consumata o tentata e non di frode assicurativa Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione (N. 4389 del 2019 Rv. 274901 - 01 n. 43534 del 2021 Rv. 282350 - 02) ha già avuto modo di affermare che la fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma.

Il legislatore con la fattispecie in esame ha inteso predisporre una tutela speciale e in qualche modo "rafforzata" a tutela del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in cui l'azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo..

La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. si presenta "speciale" rispetto all'archetipo della truffa perché predispone una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni; non si tratta dunque di un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente, essendo riconoscibile in presenza di ogni azione fraudolenta diretta invece a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, all'evidenza effettuabile anche da soggetti estranei al sinallagma.

Nel caso in esame la Corte d'appello ha rilevato che il fine perseguito dal Musa era quello di ottenere l'indennizzo dalla compagnia assicuratrice dell'esercizio commerciale, tanto che nella missiva inviata dallo [OSCURATO:PERSONA], espressamene si affermava "restiamo in attesa di eventuale contatto con i dati della vostra assicurazione ".

Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche si rivela del tutto coerente e congrua, considerato che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

Può quindi affermarsi che i giudici di merito si sono conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ed alla mancanza di elementi positivi di particolare pregnanza.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende.

L'imputato deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Axa assicurazione spa che vengono liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Axa assicurazione spa che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Roma, 22/11/2023 Il giudice estensore La presidente [OSCURATO:PERSONA] lis [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso il difensore di parte civile ha presentato conclusioni e nota spese ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co D.L. n. 137/2020 Motivi della decisione Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del tribunale che, all'esito del giudizio ordinario, l'aveva condannato per violazione dell'articolo 642 cod. pen. per avere denunciato alla compagnia assicurativa del ristorante [OSCURATO:PERSONA] di Mestre un falso fatto di intossicazione alimentare avvenuto presso detto locale al fine di ottenerne l'indennizzo. Deduce il ricorrente: con il primo motivo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Sostiene che non si sia in presenza di frode assicurative ma di un tentativo di truffa, considerato che l'imputato, oltre a essere estraneo al rapporto assicurativo tra il ristorante e la Axa assicurazione avrebbe agito non in concorso bensì contro l'assicurato, unico destinatario della richiesta di risarcimento dei danni. Rileva che la Corte d'appello ha ritenuto il reato di cui all'articolo 642 affermando che, vertendosi in un'ipotesi speciale di truffa, il reato non è attribuibile solo al contraente del rapporto assicurativo, ma sì ravvisa in un'azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicurative, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma Ritiene il ricorrente che la Corte d'appello con le dette argomentazioni dimostra di aderire ad un orientamento non pacifico della Suprema Corte. Richiama giurisprudenza contraria secondo la quale ove il terzo, estraneo al rapporto assicurativo, all'insaputa dell'assicurato, commette una simulazione di infortunio al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione risponde di truffa consumata o tentata e non di frode assicurativa Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione (N. 4389 del 2019 Rv. 274901 - 01 n. 43534 del 2021 Rv. 282350 - 02) ha già avuto modo di affermare che la fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma. Il legislatore con la fattispecie in esame ha inteso predisporre una tutela speciale e in qualche modo "rafforzata" a tutela del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in cui l'azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo.. La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. si presenta "speciale" rispetto all'archetipo della truffa perché predispone una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni; non si tratta dunque di un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente, essendo riconoscibile in presenza di ogni azione fraudolenta diretta invece a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, all'evidenza effettuabile anche da soggetti estranei al sinallagma. Nel caso in esame la Corte d'appello ha rilevato che il fine perseguito dal Musa era quello di ottenere l'indennizzo dalla compagnia assicuratrice dell'esercizio commerciale, tanto che nella missiva inviata dallo [OSCURATO:PERSONA], espressamene si affermava "restiamo in attesa di eventuale contatto con i dati della vostra assicurazione ". Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche si rivela del tutto coerente e congrua, considerato che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. Può quindi affermarsi che i giudici di merito si sono conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ed alla mancanza di elementi positivi di particolare pregnanza. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende. L'imputato deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Axa assicurazione spa che vengono liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Axa assicurazione spa che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Roma, 22/11/2023 Il giudice estensore La presidente [OSCURATO:PERSONA] lis [OSCURATO:PERSONA]
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