CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1974
Cassazione n. 09623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1974 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, dirette a mettere in discussione il giudizio di responsabilità dell'imputato„ sono meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico giuridici dal giudice di merito rispetto ai quali il ricorso omette di effettuare un confronto critico effettivo e specifico (in particolare sia trascurando di considerare gli esiti dell'attività di osservazione resa dalla PG quale momento valutativo fondamentale nel dare attendibilità al secondo narrato del teste Senneraro e sia di prendere posizione sulla risposta offerta in ordinalla indifferenza probatoria relativa al mancato rinvenimento della somma di 100 assertivamente pattuiti per la cessione della sostanza in contestazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n detto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] i J \ , 7; i:‘,1 CA