CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 agosto 1990
Cassazione n. 25573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZSO5G) nato il 06/08/1990 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2072, la rode di appello di Trento ha confermato la sentenza pronunciata il 10 febbraio 2018 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Trento con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe di una associazione composta da dieci o più persone (operativa dAll'Agnctn 2015 al rnArzn 2016) e di più violazioni dell'art. 73, cornm a q, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (alcune delle quali aggravante ai sensi dell'art. 80 comma 1 lett. a del medesimo d.P.R.) commesse tra il mese di settembre del 2015 e il 14 gennaio 2016, quando Stafa fu tratto in arresto in flagranza di reato, per aver detenuto nella propria abitazione kg. 1,3 di cocaina. Con la sentenza confermata in appello, Stafa è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione. È stata ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90; sono state applicate le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante del numero delle persone, e si è partiti dalla pena base di anni dieci di reclusione; l'aumento per continuazione è stato determinato nella misura complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione (giorni 45 per ciascuno dei fatti ritenuti in continuazione). La pena finale di anni tredici e mesi sei di reclusione è stata ridotta alla misura indicata per la scelta del rito. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Col primo motivo, il ricorrente lamenta che, tipi confermare la pena inflitta in primo grado, la Corte di appello non abbia tenuto conto che con la sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 «nella parte in cui in cui prevede !A pena minima edittale della reclusione nella misura di nt.:1:d anni anziché di sei anni». Il difensore osserva che questa diversa determinazione della pena edittale minima è intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ma ben prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, sicché i giudici di annelln avrebbero dovuto rivalutare, il trattamento sanzinnatnrin Alla luce della mutata cornice edittale della pena prevista per i reati "satellite". Col secondo motivo, la difesa si duole che la Corte territoriale non abbia motivato adeguatamente in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa, volta alla acquisizione di due sentenze definitive. La difesa riferisce: che una di queste sentenze ha ad oggetto l'associazione della quale Stafa è stato ritenuto partecipe (associazione della quale sono state ritenute responsabili solo undici persone, a fronte delle ventidue che erano state imputate); l'altra sentenza si riferisce, invece, a due persone che avevano acquistato stupefacente da Stafa ed erano inizialmente indagate quali partecipi del reato associativo. Secondo il difensore l'istanza volta ad ottenere l'acquisizione delle sentenze indicate sarebbe stata respinta perché l'integrazione probatoria è stata ritenuta irrilevante con riferimento alle violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 contestate a Stafa. Nessuna valutazione sarebbe stata compiuta, invece, riguardo alla rilevanza che le sentenze avrebbero potuto avere nella valutazione della gravità del reato aggnriativn. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. I motivi di ricorso non meritano accoglimento. 5. Con riferimento al primo motivo si deve osservare che il 14 settembre 2022, quando la sentenza di appello è stata pronunciata, la cornice edittale prevista per il reato di cui all'ad, 73, comma 1, d.P.R_ 309/90 era mutata rispetto a quella prevista il 25 ottobre 2018, quando fu emessa la sentenza di primo grado, e tale mutamento derivava dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata 1'8 marzo 2019 e pubblicata il 13 marzo 2019. I motivi di appello furono presentati in data 8 marzo 2019, quando la sentenza della Corte costituzionale, pur non ancora depositata, era già stata pronunciata e, tuttavia, il difensore dell'imputato non ne fece menzione. Se è vero, infatti, che in sede di appello fu chiesta la rideterminazione della pena, è pur vero che questa richiesta era conseguente gnitantn all'istanza di derubricazione riPi reati divergi da quello associativo che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il difensore non chiese in sede di gravame che il trattamento sanzionatorio fosse rivalutato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il cui dispositivo era stato già reso noto e la cui pubblicazione era ormai imminente, ma si duole adesso che la Corte di appello, non abbia esplicitamente motivato sulla compatibilità con i nuovi limiti edittali di un aumento di pena a titolo di continuazione determinato nella misura di 45 giorni di rprIlicinne per ognuna delle violazioni accertate: una misura certamente compatibile con la mutata cornice edittale, per nulla irragionevole e obiettivamente contenuta. 6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso è sufficiente osservare che, a pag. 39, la sentenza impugnata ha preso in considerazione l'istanza di rinnovazione istruttoria e l'ha valutata inammissibile, perché superflua ai fini della decisione. Nel farlo, non ha omesso di argomentare con riferimento al reato associativo. Ha sottolineato, infatti, che la sentenza della quale si chiedeva l'acquisizione aveva riconosciuto l'esistenza di un numero di associati superiore a dieci P ha ricordato che, ai fini della sussistenza del reato associativo, non rileva che ciascun associato conosca tutti gli altri componenti del sodalizio né che tutti gli associati abbiano in programma gli identici fatti delittuosi, essendo necessaria la condivisione del programma criminoso e non dei singoli reati scopo. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQ, M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec