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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 1976

Cassazione n. 05325/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1976 avverso la sentenza del 15/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi non consentiti; Considerato infatti che il ricorrente invoca, tra l'altro del tutto genericamente, un preteso "errore di diritto" nel non aver la Corte territoriale qualificato i fatti nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accorcio delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con le uniche eccezioni dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) o di reato già prescritto al momento della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 202:3, Fazio, Rv. 284481).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma-di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1976 avverso la sentenza del 15/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi non consentiti; Considerato infatti che il ricorrente invoca, tra l'altro del tutto genericamente, un preteso "errore di diritto" nel non aver la Corte territoriale qualificato i fatti nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accorcio delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con le uniche eccezioni dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) o di reato già prescritto al momento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 202:3, Fazio, Rv. 284481). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma-di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 05325/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris