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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 05049/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16199/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato . -controricorrente- avverso il decreto della Corte d'Appello di Catania n. 1587/2024 depositato il 23/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] A.Russo. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dell’Interno haproposto reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania (19.11.2024) che aveva negato la dichiarazione di incandidabilità dell’ex sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 143, comma 11, T.U.E.L., dopo l’avvenuto scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose.

La Corte d’appello ha riformato integralmente la decisione di primo grado e dichiarato incandidabile [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che nel 2023 il Comune era stato sciolto con per collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con criminalità organizzata di tipo mafioso e forme di condizionamento tali da alterare imparzialità, buon andamento e funzionamento dell’ente e che a carico del sindaco risultano diversi episodi di opaca gestione della res publica, quali nomine irregolari, gravi carenze nei controlli antimafia, affidamenti e proroghe di appalti a ditte con interdittiva antimafia o con soci legati a pregiudicati mafiosi, licenze commerciali e concessioni terreni comunali in favore di soggetti con stretti legami familiari con clan mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi il Ministero dell'interno si è difeso con controricorso; la parte ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per avere la Corte di appello di Catania omesso di esaminare fatti e circostanze, documentalmente provate, decisive ai fini del giudizio, che se correttamente esaminate avrebbero portato alla conferma del decreto emesso dal Tribunale di Catania.

Il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe ignorato circostanze documentate che il Tribunale aveva invece esaminato e omesso di valutare dati che avrebbero escluso qualsiasi condotta di [OSCURATO:PERSONA] idonea a favorire la criminalità organizzata.

In particolare la Corte non ha considerato: a) in ordine alla nomina del vice-segretario che la figura già presente da prima dell’inizio del suo mandato, che era ruolo meramente tecnico e la irregolarità è stata sanata con tempestiva revoca in autotutela; b) in ordine alla presunta mancata collaborazione degli uffici, che la Prefettura ha confermato tutti i responsabili di settore dopo lo scioglimento, segno di assenza di collusioni e che nessuna prova di condizionamenti o ostruzionismi imputabili al sindaco; c) sul mancato uso della [OSCURATO:PERSONA] (BDNA), che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato puntuali direttive ai responsabili (PEC 2020) e le richieste di accesso BDNA erano già avviate nel 2021 e 2022, sicché eventuali inefficienze interne non sarebbero imputabili al sindaco; d) in ordine al servizio rifiuti, che le competenze in materia di appalti spettano ai dirigenti, non al sindaco (art. 107 TUEL), le ditte erano inizialmente in regola e presenti in white list; ed una di esse operava dal 2014, molto prima di [OSCURATO:PERSONA]; e) sulle licenze commerciali, che esse sono rilasciate dal SUAP, non dal sindaco e in alcuni casi licenze risalgono al 2014–2015; f) sulla concessione terreni a pascolo, che la procedura era del 2017,precedente alla giunta [OSCURATO:PERSONA], la documentazione antimafia regolarmente acquisita e i controlli successivi spettavano alla Regione; g) sulla gestione beni confiscati, che essi erano assegnati al Comune solo nel 2022 ed erano state avviate le iniziative PNRR pubblicati sul sito istituzionale; h) sulla riscossione tributi e conto giudiziale, che [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato riforme (regolamento 2017, indirizzi 2019–2023), la Corte dei Conti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] esente da responsabilità e i depositi contabili competono al responsabile del servizio, non al sindaco. 2.-Il motivo è inammissibile.

Si premette che ai fini della dichiarazione di incandidabilità ex art 143 TUEL la valutazione non deve essere compiuta in modo parcellizzato, isolando ciascun comportamento ed esaminandolo singolarmente, dovendo piuttosto essere effettuata in modo complessivo, tale da non tralasciare ed anzi valorizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama ben può emergere la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità (Cass. n. 25380 del 29/08/2023).

Ed ancora, che la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso elementi di collegamento fra l'amministratore e l'oggetto dell'addebito, ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell'ente pubblico (Cass. n. 26375 del 10/10/2024).

E, in particolare, per quanto attiene alla condotta del sindaco, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Cass. n. 2749 del 05/02/2021). 2.1.- Ciò premesso si osserva che la Corte d’appello ha reso una valutazione complessiva sulla rilevanza delle condotte omissive e di mala gestio del ricorrente , che hanno reso l'ente permeabile alle pressioni criminali, segnatamente rilevando che dalla relazione prefettizia emergevano svariate criticità, e in particolare in tema di applicazione del misure antimafia, molte delle quali neppure contestate come fatto in sé,e che sono state esaminate analiticamente, ma valutate nel loro complesso.

La Corte d'appello è ben consapevole che talune di queste criticità erano originariamente attribuibili a comportamenti attivi di soggetti diversi dal sindaco; ha però rilevato, in conformità ai principi sopra enunciati , che dall'esame complessivo di questi fatti emergeva la « conclamata carenza dei controlli preventivi antimafia all'interno dell'ente e del ruolo affidato al Sindaco su cui gravano gli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo (v. in particolare, gli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c, e 107 D.lgs. n. 267 del 2000» ed altresì «grave precarietà funzionale degli uffici e dell’intero apparato burocratico del Comune di Castiglione nonché lo sviamento dell’attività dell’Ente rispetto ai canoni di legalità imposti dalle normative, cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta omissiva da partedel [OSCURATO:PERSONA] - che nella sua qualità di Sindaco avrebbe dovuto vigilare e imporre il rispetto delle procedure di legge- costituente certamente la causa dello scioglimento dell'organo consiliare».

La Corte d'appello rimarca come fosse compito del s indaco assumere determinazioni utili per rimediare alle irregolarità al fine di evitare ingerenze esterne e pressioni inquinanti da associazioni criminali. 2.2.-Da ciò si evidenzia che con la prima censura non si denuncia - come esattamente rileva , peraltro , l'Avvocatura dello Stato - l’omesso esame di fatti decisivi quanto si propone una diversa valutazione degli stessi fatti già esaminati e valutati dalla Corte d'appello con giudizio di merito incensurabile in questa sede.

La censura di cui all’art 360 n. 5 c.p.c., infatti, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023). 2.3.- Oltre a ciò, nella censura si ravvisa un rilevante errore di metodo in quanto il ricorrente tende a isolare alcuni fatti e a considerarli di carattere decisivo, senza però realmente esplicare la ragione per le quali ogni singola vicenda, diversamente valutata, sarebbe idonea a contrastare quella che è la complessiva ricostruzione eseguita dalla Corte d'appello, senza confortarsi con la effettiva ragione decisoria.

Ciò vale ad esempio per la pretesa decisività dell’omesso esame della sentenza della Corte dei conti che ha mandato esente il sindaco da responsabilità contabile; è evidente che la responsabilità contabile circoscritta a singoli episodi è cosa ben diversa da quanto contestato dal giudice d’appello al sindaco e cioè di avere tenuto un comportamento complessivamente omissivo ed inerte favorendo così le infiltrazioni inquinanti. 3.- Come il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c, 107 e 143, comma 11 del D.lgs. n. 267/200 nella parte in cui, il decreto impugnato, ritiene che il ricorrente, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett, c), e 107, comma 1, TU.E.L., ritenendo tale presunta condotta sufficiente ai fini dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, D.lgs. n. 267/2000 .

Il ricorrente deduce che dal testo dell’art 143, emerge chiaramente che la valutazione globale finalizzata all’emanazione del provvedimento di scioglimento, non è sufficiente ai fini della dichiarazione di incandidabilità, essendo quest’ultima una misura di natura personale che presuppone l’accertamento della presenza di elementi di collegamento, tra l’amministratore locale oggetto dell’addebito e la criminalità organizzata, tali da essere ritenuti idonei ad influenzare la formazione della volontà dell’Ente pubblico.

Ne discende la possibilità di emettere una dichiarazione di incandidabilità, solo come extrema ratio, previo accertamento concreto della responsabilità da parte dell’amministratore pubblico. 4.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello si è attenuta a principi giurisprudenziali consolidati in materia, già sopra citati, secondo i quali per cui l’incandidabilità può derivare anche da condotte meramente omissive, e da omesso controllo e non è necessario chele condotte siano connotate da dolo, e tanto meno che tali condotte consentano di configurare un delitto di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo per contro sufficiente che il destinatario della pronuncia di incandidabilità, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. 11 marzo 2022, n. 8056).

Il sindaco, come vertice dell’ente, deve attivarsi per garantire legalità e prevenire infiltrazioni.

La Corte d'appello ha verificato che si trattava, nella specie, di condotta consapevole da parte del sindaco e a lui direttamente addebitabile ed ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali è pervenuta a simile conclusione.

Peraltro, deve rilevarsi che una parte delle censure oggi mosse dal ricorrente ripete tesi già recepite dal giudice di primo grado e che la Corte d'appello ha singolarmente confutato.

Quanto al resto si tratta di censure di merito, in questa sede inammissibili. 5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio.

Il ricorrente deduce che decreto impugnato è errato e dev’essere cassato nella parte in cui lo condanna alla refusione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, applicando tra l’altro dei parametri elevati senza alcuna specifica indicazione delle motivazioni sottese a tale scelta discrezionale.

6. Il motivo è inammissibile.

Il giudice d'appello si è correttamente attenuto a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo i quali il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n. 27000 del 08/10/2025; Cass. n. 13356 del 18/05/2021) Deve inoltre ricordarsi che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse e che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri motivi previsti dalla legge) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito, il quale ove si attenga a tale parametri non deve motivare la scelta, salvo che decida di liquidare le spese in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi (Cass. n. 9860 del 15/04/2025; Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021).

La censura sul punto difetta di specificità limitandosi a lamentare della Corte d'appello abbia fatto ricorso a parametri «elevati» senza specificare se in quale misura e con riferimento a quale voce si tratti -in ipotesi-di liquidazione che supera i massimi tabellari.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in euro 3000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro

3. O 00,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16199/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato . -controricorrente- avverso il decreto della Corte d'Appello di Catania n. 1587/2024 depositato il 23/05/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] A.Russo. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dell’Interno haproposto reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania (19.11.2024) che aveva negato la dichiarazione di incandidabilità dell’ex sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 143, comma 11, T.U.E.L., dopo l’avvenuto scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose. La Corte d’appello ha riformato integralmente la decisione di primo grado e dichiarato incandidabile [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che nel 2023 il Comune era stato sciolto con per collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con criminalità organizzata di tipo mafioso e forme di condizionamento tali da alterare imparzialità, buon andamento e funzionamento dell’ente e che a carico del sindaco risultano diversi episodi di opaca gestione della res publica, quali nomine irregolari, gravi carenze nei controlli antimafia, affidamenti e proroghe di appalti a ditte con interdittiva antimafia o con soci legati a pregiudicati mafiosi, licenze commerciali e concessioni terreni comunali in favore di soggetti con stretti legami familiari con clan mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi il Ministero dell'interno si è difeso con controricorso; la parte ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per avere la Corte di appello di Catania omesso di esaminare fatti e circostanze, documentalmente provate, decisive ai fini del giudizio, che se correttamente esaminate avrebbero portato alla conferma del decreto emesso dal Tribunale di Catania. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe ignorato circostanze documentate che il Tribunale aveva invece esaminato e omesso di valutare dati che avrebbero escluso qualsiasi condotta di [OSCURATO:PERSONA] idonea a favorire la criminalità organizzata. In particolare la Corte non ha considerato: a) in ordine alla nomina del vice-segretario che la figura già presente da prima dell’inizio del suo mandato, che era ruolo meramente tecnico e la irregolarità è stata sanata con tempestiva revoca in autotutela; b) in ordine alla presunta mancata collaborazione degli uffici, che la Prefettura ha confermato tutti i responsabili di settore dopo lo scioglimento, segno di assenza di collusioni e che nessuna prova di condizionamenti o ostruzionismi imputabili al sindaco; c) sul mancato uso della [OSCURATO:PERSONA] (BDNA), che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato puntuali direttive ai responsabili (PEC 2020) e le richieste di accesso BDNA erano già avviate nel 2021 e 2022, sicché eventuali inefficienze interne non sarebbero imputabili al sindaco; d) in ordine al servizio rifiuti, che le competenze in materia di appalti spettano ai dirigenti, non al sindaco (art. 107 TUEL), le ditte erano inizialmente in regola e presenti in white list; ed una di esse operava dal 2014, molto prima di [OSCURATO:PERSONA]; e) sulle licenze commerciali, che esse sono rilasciate dal SUAP, non dal sindaco e in alcuni casi licenze risalgono al 2014–2015; f) sulla concessione terreni a pascolo, che la procedura era del 2017,precedente alla giunta [OSCURATO:PERSONA], la documentazione antimafia regolarmente acquisita e i controlli successivi spettavano alla Regione; g) sulla gestione beni confiscati, che essi erano assegnati al Comune solo nel 2022 ed erano state avviate le iniziative PNRR pubblicati sul sito istituzionale; h) sulla riscossione tributi e conto giudiziale, che [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato riforme (regolamento 2017, indirizzi 2019–2023), la Corte dei Conti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] esente da responsabilità e i depositi contabili competono al responsabile del servizio, non al sindaco. 2.-Il motivo è inammissibile. Si premette che ai fini della dichiarazione di incandidabilità ex art 143 TUEL la valutazione non deve essere compiuta in modo parcellizzato, isolando ciascun comportamento ed esaminandolo singolarmente, dovendo piuttosto essere effettuata in modo complessivo, tale da non tralasciare ed anzi valorizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama ben può emergere la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità (Cass. n. 25380 del 29/08/2023). Ed ancora, che la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso elementi di collegamento fra l'amministratore e l'oggetto dell'addebito, ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell'ente pubblico (Cass. n. 26375 del 10/10/2024). E, in particolare, per quanto attiene alla condotta del sindaco, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Cass. n. 2749 del 05/02/2021). 2.1.- Ciò premesso si osserva che la Corte d’appello ha reso una valutazione complessiva sulla rilevanza delle condotte omissive e di mala gestio del ricorrente , che hanno reso l'ente permeabile alle pressioni criminali, segnatamente rilevando che dalla relazione prefettizia emergevano svariate criticità, e in particolare in tema di applicazione del misure antimafia, molte delle quali neppure contestate come fatto in sé,e che sono state esaminate analiticamente, ma valutate nel loro complesso. La Corte d'appello è ben consapevole che talune di queste criticità erano originariamente attribuibili a comportamenti attivi di soggetti diversi dal sindaco; ha però rilevato, in conformità ai principi sopra enunciati , che dall'esame complessivo di questi fatti emergeva la « conclamata carenza dei controlli preventivi antimafia all'interno dell'ente e del ruolo affidato al Sindaco su cui gravano gli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo (v. in particolare, gli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c, e 107 D.lgs. n. 267 del 2000» ed altresì «grave precarietà funzionale degli uffici e dell’intero apparato burocratico del Comune di Castiglione nonché lo sviamento dell’attività dell’Ente rispetto ai canoni di legalità imposti dalle normative, cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta omissiva da partedel [OSCURATO:PERSONA] - che nella sua qualità di Sindaco avrebbe dovuto vigilare e imporre il rispetto delle procedure di legge- costituente certamente la causa dello scioglimento dell'organo consiliare». La Corte d'appello rimarca come fosse compito del s indaco assumere determinazioni utili per rimediare alle irregolarità al fine di evitare ingerenze esterne e pressioni inquinanti da associazioni criminali. 2.2.-Da ciò si evidenzia che con la prima censura non si denuncia - come esattamente rileva , peraltro , l'Avvocatura dello Stato - l’omesso esame di fatti decisivi quanto si propone una diversa valutazione degli stessi fatti già esaminati e valutati dalla Corte d'appello con giudizio di merito incensurabile in questa sede. La censura di cui all’art 360 n. 5 c.p.c., infatti, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023). 2.3.- Oltre a ciò, nella censura si ravvisa un rilevante errore di metodo in quanto il ricorrente tende a isolare alcuni fatti e a considerarli di carattere decisivo, senza però realmente esplicare la ragione per le quali ogni singola vicenda, diversamente valutata, sarebbe idonea a contrastare quella che è la complessiva ricostruzione eseguita dalla Corte d'appello, senza confortarsi con la effettiva ragione decisoria. Ciò vale ad esempio per la pretesa decisività dell’omesso esame della sentenza della Corte dei conti che ha mandato esente il sindaco da responsabilità contabile; è evidente che la responsabilità contabile circoscritta a singoli episodi è cosa ben diversa da quanto contestato dal giudice d’appello al sindaco e cioè di avere tenuto un comportamento complessivamente omissivo ed inerte favorendo così le infiltrazioni inquinanti. 3.- Come il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c, 107 e 143, comma 11 del D.lgs. n. 267/200 nella parte in cui, il decreto impugnato, ritiene che il ricorrente, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett, c), e 107, comma 1, TU.E.L., ritenendo tale presunta condotta sufficiente ai fini dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, D.lgs. n. 267/2000 . Il ricorrente deduce che dal testo dell’art 143, emerge chiaramente che la valutazione globale finalizzata all’emanazione del provvedimento di scioglimento, non è sufficiente ai fini della dichiarazione di incandidabilità, essendo quest’ultima una misura di natura personale che presuppone l’accertamento della presenza di elementi di collegamento, tra l’amministratore locale oggetto dell’addebito e la criminalità organizzata, tali da essere ritenuti idonei ad influenzare la formazione della volontà dell’Ente pubblico. Ne discende la possibilità di emettere una dichiarazione di incandidabilità, solo come extrema ratio, previo accertamento concreto della responsabilità da parte dell’amministratore pubblico. 4. Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello si è attenuta a principi giurisprudenziali consolidati in materia, già sopra citati, secondo i quali per cui l’incandidabilità può derivare anche da condotte meramente omissive, e da omesso controllo e non è necessario chele condotte siano connotate da dolo, e tanto meno che tali condotte consentano di configurare un delitto di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo per contro sufficiente che il destinatario della pronuncia di incandidabilità, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. 11 marzo 2022, n. 8056). Il sindaco, come vertice dell’ente, deve attivarsi per garantire legalità e prevenire infiltrazioni. La Corte d'appello ha verificato che si trattava, nella specie, di condotta consapevole da parte del sindaco e a lui direttamente addebitabile ed ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali è pervenuta a simile conclusione. Peraltro, deve rilevarsi che una parte delle censure oggi mosse dal ricorrente ripete tesi già recepite dal giudice di primo grado e che la Corte d'appello ha singolarmente confutato. Quanto al resto si tratta di censure di merito, in questa sede inammissibili. 5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio. Il ricorrente deduce che decreto impugnato è errato e dev’essere cassato nella parte in cui lo condanna alla refusione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, applicando tra l’altro dei parametri elevati senza alcuna specifica indicazione delle motivazioni sottese a tale scelta discrezionale. 6. Il motivo è inammissibile. Il giudice d'appello si è correttamente attenuto a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo i quali il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n. 27000 del 08/10/2025; Cass. n. 13356 del 18/05/2021) Deve inoltre ricordarsi che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse e che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri motivi previsti dalla legge) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito, il quale ove si attenga a tale parametri non deve motivare la scelta, salvo che decida di liquidare le spese in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi (Cass. n. 9860 del 15/04/2025; Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021). La censura sul punto difetta di specificità limitandosi a lamentare della Corte d'appello abbia fatto ricorso a parametri «elevati» senza specificare se in quale misura e con riferimento a quale voce si tratti -in ipotesi-di liquidazione che supera i massimi tabellari. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in euro 3000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3. O 00,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Decreto Cassazione n. 05049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris