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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 08882/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24381/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aponte in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma al viale Mazzini n. 134 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2840/2016 depositata in data 2 3 /0 3 /201 6 , non notificata; Estratto ruolo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che - la CTR della Campania con sentenza n. 2840/2016 rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Napoli n. 2281/2015 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’estrattodi ruolo relativo alla cartell a di pagamento n. 07120110090113002 concernente debit o Irpef e Iva dell’anno di imposta 2007; in particolare i giudici del gravame, facendo applicazione di Cass. Sez.

U. n. 19704 / 2015, evidenziavano che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva provato la ritualità della notifica delle cartelle, di cui la parte aveva omesso l ’ impugnazione nei termini di legge; -contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base ad un motivo, illustrato da successiva memoria; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,resiste con controricorso; -il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 22/02/2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 149 cod. proc. civ. , 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, 2697 cod. civ., per aver la CTR ritenuto la notifica perfezionata nonostante l’assenza della comunicazione di avvenuto deposito.

2. In via preliminare va osservato cheper effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.) l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. e l'automatico subentro ad esso del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. n. 3312/2022), nella specie non avvenuta.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, non avvenuta presso il procuratore costituito in appello ma direttamente alla parte.

L’eccezione non è fondata, alla luce di Cass., Sez.

U., n. 14916/2016, ai cui principi occorre dare seguito, e che ha affermato, in primo luogo, che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; inoltre, che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice exart. 291 cod. proc. civ.

4. Occorre ancora premettere che il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, e in subordine insistendo per l’accoglimento del ricorso; a supporto della prima richiesta si è riportata ai documenti depositati unitamente ad una nota del 10/11/2013, e ha fatto presente che l’oggetto del giudizio è dato dalla cartella n. 07120060105721929 e non dalla cartella n. 07120110090113002, indicata per mero errore nella premessa del ricorso per cassazione, errore indotto a sua volta dalla errata indicazione contenuta nella sentenza; tale diversa cartella , che costituirebbe il vero oggetto del presente giudizio, sarebbe stata annullata con la sentenza n. 4573/2018 della CTPdi Napoli, che, sul capo specifico, non sarebbe stata oggetto di appello da parte dell’agente della riscossione.

In data 10/11/2023 il ricorrente aveva depositatotelematicamente gli atti asseritamente già depositati unitamente al ricorso, e cioè il ricorso, l’istanza di trasmissione ex art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. e copia degli atti dei giudizi di primo e secondo grado, documenti tutti indicati sia nella nota di deposito telematico che nell’indice ad essa allegato.

L’istanza non può essere accolta, per plurime considerazioni, che richiedono peraltro un esame dei numerosi documenti depositati in corso di causa.

4.1. L’assunto che l’oggetto del giudizio sarebbe costituito dalla cartella n. 07120060105721929 e non dalla cartella n. 07120110090113002 risulta del tutto indimostrato.

Il ricorso introduttivo fa univoco riferimento alla sentenza n. 2840/2016 della CTR della Campania, che a tale ultima cartella fa riferimento; la sentenza d’appello, del resto , aveva ad oggetto la sentenza della CTP di Napoli n. 2281/2015 che pure ad essa fa riferimento; lasentenza di primo grado risulta resa nel giudizio iscritto al NRG 11999/2013i cui atti fanno univoco riferimento alla medesima cartella(si tratta degli atti depositati dallo stesso ricorrente sia in forma cartacea che nel fascicolo telematico, in particolare il ricorso, la ricevuta di deposito dello stesso, l’estratto di ruolo ad esso allegato, e il verbale di udienza).

4.2. Occorre precisare che gli atti depositati in data 10/11/2023, nel file atti e documenti del fascicolo di secondo grado, si riferiscono evidentemente ad altro giudizio, che aveva ad oggetto la cartella n. 07120060105721929, definit o in primo grado con la sentenza n. 1209/2015.

Di tali atti va segnalata comunque la inammissibilità poiché si tratta di documenti diversi da quelli depositati in forma cartacea e non riconducibili a documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.

4.3. Unitamente a tali documenti, senza farne indicazione né nella nota né nell’indice ad essa allegato, ma poi richiamandoli nella successiva memoria dell’8/02/2024 , il ricorrente ha prodotto la sentenza n. 4573/2018 della CTP di Napoli, l’atto di appello ad essa relativo di Agenzia delle entrate Riscossione, la sentenza n. 6206/2019 della CTR della Campania, un’istanza di sgravio relativa alla cartella n. 07120060105721929, formulata sull’assunto passaggio in giudicato dell’annullamento della stessacartella, in forza di tali due decisioni.

Tali atti, per quanto da essi emerge, si riferiscono ad un giudizio originato da una proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto anche il credito derivante dalla predetta cartella.

La rilevanza di tali documenti è dedotta nella memoria dell’8/02/2024, con cui, come visto, il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per l’avvenuto annullamento della cartellan. 07120060105721929.

4.4. La richiesta del ricorrente di fatto sembra invocare l’applicazione di un giudicato esterno che però, come visto, per come esplicitato nella memoria, non appare riferibile in alcun modo alla cartella oggetto del giudizio, come individuata nel par. 4.1.Inoltre, la parte non ha prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTR.

5. Ciò premesso, va osservato che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, ha ad oggetto impugnativa di cartella non notificata a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo.

Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Questa Corte (Cass., Sez.

U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, exart. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:- in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionaledella norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; -in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamicache, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito.

Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi, individuati dal legislatore, dell’interesse ad agire non risulta dagli atti (non essendo tale l’accennata presenza di un fermo amministrativo)né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario.

6. Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass.17/04/2013, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24381/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aponte in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma al viale Mazzini n. 134 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2840/2016 depositata in data 2 3 /0 3 /201 6 , non notificata; Estratto ruolo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - la CTR della Campania con sentenza n. 2840/2016 rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Napoli n. 2281/2015 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’estrattodi ruolo relativo alla cartell a di pagamento n. 07120110090113002 concernente debit o Irpef e Iva dell’anno di imposta 2007; in particolare i giudici del gravame, facendo applicazione di Cass. Sez. U. n. 19704 / 2015, evidenziavano che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva provato la ritualità della notifica delle cartelle, di cui la parte aveva omesso l ’ impugnazione nei termini di legge; -contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base ad un motivo, illustrato da successiva memoria; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,resiste con controricorso; -il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 22/02/2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 149 cod. proc. civ. , 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, 2697 cod. civ., per aver la CTR ritenuto la notifica perfezionata nonostante l’assenza della comunicazione di avvenuto deposito. 2. In via preliminare va osservato cheper effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.) l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. e l'automatico subentro ad esso del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. n. 3312/2022), nella specie non avvenuta. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, non avvenuta presso il procuratore costituito in appello ma direttamente alla parte. L’eccezione non è fondata, alla luce di Cass., Sez. U., n. 14916/2016, ai cui principi occorre dare seguito, e che ha affermato, in primo luogo, che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; inoltre, che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice exart. 291 cod. proc. civ. 4. Occorre ancora premettere che il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, e in subordine insistendo per l’accoglimento del ricorso; a supporto della prima richiesta si è riportata ai documenti depositati unitamente ad una nota del 10/11/2013, e ha fatto presente che l’oggetto del giudizio è dato dalla cartella n. 07120060105721929 e non dalla cartella n. 07120110090113002, indicata per mero errore nella premessa del ricorso per cassazione, errore indotto a sua volta dalla errata indicazione contenuta nella sentenza; tale diversa cartella , che costituirebbe il vero oggetto del presente giudizio, sarebbe stata annullata con la sentenza n. 4573/2018 della CTPdi Napoli, che, sul capo specifico, non sarebbe stata oggetto di appello da parte dell’agente della riscossione. In data 10/11/2023 il ricorrente aveva depositatotelematicamente gli atti asseritamente già depositati unitamente al ricorso, e cioè il ricorso, l’istanza di trasmissione ex art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. e copia degli atti dei giudizi di primo e secondo grado, documenti tutti indicati sia nella nota di deposito telematico che nell’indice ad essa allegato. L’istanza non può essere accolta, per plurime considerazioni, che richiedono peraltro un esame dei numerosi documenti depositati in corso di causa. 4.1. L’assunto che l’oggetto del giudizio sarebbe costituito dalla cartella n. 07120060105721929 e non dalla cartella n. 07120110090113002 risulta del tutto indimostrato. Il ricorso introduttivo fa univoco riferimento alla sentenza n. 2840/2016 della CTR della Campania, che a tale ultima cartella fa riferimento; la sentenza d’appello, del resto , aveva ad oggetto la sentenza della CTP di Napoli n. 2281/2015 che pure ad essa fa riferimento; lasentenza di primo grado risulta resa nel giudizio iscritto al NRG 11999/2013i cui atti fanno univoco riferimento alla medesima cartella(si tratta degli atti depositati dallo stesso ricorrente sia in forma cartacea che nel fascicolo telematico, in particolare il ricorso, la ricevuta di deposito dello stesso, l’estratto di ruolo ad esso allegato, e il verbale di udienza). 4.2. Occorre precisare che gli atti depositati in data 10/11/2023, nel file atti e documenti del fascicolo di secondo grado, si riferiscono evidentemente ad altro giudizio, che aveva ad oggetto la cartella n. 07120060105721929, definit o in primo grado con la sentenza n. 1209/2015. Di tali atti va segnalata comunque la inammissibilità poiché si tratta di documenti diversi da quelli depositati in forma cartacea e non riconducibili a documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. 4.3. Unitamente a tali documenti, senza farne indicazione né nella nota né nell’indice ad essa allegato, ma poi richiamandoli nella successiva memoria dell’8/02/2024 , il ricorrente ha prodotto la sentenza n. 4573/2018 della CTP di Napoli, l’atto di appello ad essa relativo di Agenzia delle entrate Riscossione, la sentenza n. 6206/2019 della CTR della Campania, un’istanza di sgravio relativa alla cartella n. 07120060105721929, formulata sull’assunto passaggio in giudicato dell’annullamento della stessacartella, in forza di tali due decisioni. Tali atti, per quanto da essi emerge, si riferiscono ad un giudizio originato da una proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto anche il credito derivante dalla predetta cartella. La rilevanza di tali documenti è dedotta nella memoria dell’8/02/2024, con cui, come visto, il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per l’avvenuto annullamento della cartellan. 07120060105721929. 4.4. La richiesta del ricorrente di fatto sembra invocare l’applicazione di un giudicato esterno che però, come visto, per come esplicitato nella memoria, non appare riferibile in alcun modo alla cartella oggetto del giudizio, come individuata nel par. 4.1.Inoltre, la parte non ha prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTR. 5. Ciò premesso, va osservato che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, ha ad oggetto impugnativa di cartella non notificata a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo. Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, exart. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:- in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionaledella norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; -in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamicache, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n. 9765 e Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi, individuati dal legislatore, dell’interesse ad agire non risulta dagli atti (non essendo tale l’accennata presenza di un fermo amministrativo)né alcunché ha dedotto il ricorrente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario. 6. Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio. Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass.17/04/2013, n.
Sentenza Cassazione n. 08882/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris