CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 11842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/11/2021 del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pordenone dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e trasmetteva gli atti al P.M., ritenendo promossa l'azione penale nei confronti di persona non identificata con rilievi foto-dattiloscopici e quindi ignota e sedicente. Dal suddetto provvedimento emerge che all'udienza dibattimentale del 4 novembre 2011, alla quale l'imputato era stato citato come "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]", il Giudice aveva chiesto al P.M. di precisare se risultassero in atti attività volte alla identificazione dell'imputato mediante rilievi fotodattiloscopici e il P.M. aveva dato risposta negativa. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Abnormità dell'ordinanza. La nullità dichiarata dal Giudice non è contemplata dalla legge e l'epilogo decisorio corretto era di emettere una sentenza di merito, laddove fosse stata del tutto incerta l'identità fisica dell'imputato. Nella specie, oltre ad essere contestata all'imputato la recidiva qualificata, lo stesso era dotato di codice fiscale e dagli atti risultava in precedenza fotosegnalato e la P.G. lo aveva riconosciuto come tale soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità all'orientamento di legittimità che, facendo propria la nozione di abnormità accolta da ultimo dalle Sezioni Unite, esclude che il provvedimento impugnato sia affetto da abnormità. Si è infatti da ultimo osservato osservato (Sez. 1, n. 19330 del 24/01/2019, non mass.) che il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento restituisca gli atti al P.M. per la incompleta identificazione dell'imputato è affetto da violazione di legge, perché all'identificazione dell'imputato può procedersi anche in dibattimento o in una successiva fase di correzione dei dati anagrafici, secondo quanto disposto dall'art. 66, comma 3, cod. proc. pen., essendo sufficiente, ai fini della procedibilità dell'azione penale, la conoscenza dell'identità fisica della sua persona (che nel caso in esame neppure pare essere stata posta in discussione). Peraltro, tanto non rende però abnorme il provvedimento impugnato, alla luce della nozione di abnormità accreditata presso la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715). Si è infatti precisato da parte delle Sezioni Unite che l'abnormità nella sua forma funzionale, ravvisabile in caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e deducibile mediante ricorso per cassazione, sussiste soltanto nell'ipotesi in cui il provvedimento imponga ar , pubblico ministero un adempimento che dia luogo ad un atto nullo, rilevabile come tale nel corso futuro del procedimento o del processo, mentre al di fuori di questa ipotesi il pubblico ministero è tenuto a dare attuazione alle decisioni giudiziali. L'opposta soluzione, che riconoscesse al p.m. la possibilità di contestare mediante ricorso per cassazione ogni caso di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, possibilità ammessa dall'ordinamento, finirebbe per eludere il principio di tassatività delle impugnazioni. Pertanto, si è affermato che "non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme" (Sez. U. n. 25957 del 2009 citata). Nella stessa linea interpretativa si pongono altri arresti di questa Corte (Sez. 2, n. 48830 del 14/11/2013, Rv. 257976; Sez. 3, n. 10128 del 29/01/2013, Rv. 254979), secondo cui è illegittimo, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga restituzione degli atti al P.M. per accertamenti sull'identità dell'imputato. Anche in tali pronunce, la Suprema Corte ha fatto leva sulla nozione di abnormità individuata dalle Sezioni Unite n. 25957 del 2009, ritenendola nel caso in esame non ricorrente sia sotto il profilo strutturale (in quanto, rientrando nei poteri del giudice la remissione degli atti al P.M., non ci si trova di fronte ne' ad un caso di carenza di potere in astratto o in concreto) sia sotto quello funzionale (in quanto, non imponendo al P.M. un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, non ha determinato la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo atteso che riprenderà regolarmente il suo corso una volta che il P.M. abbia provveduto alla correzione del capo d'imputazione). Va infine segnalato un diverso orientamento che considera abnorme, per l'anomala regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a causa dell'inesattezza lessicale del nome o dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato, allorché ne sia certa l'identità (Sez. 2, n. 50679 del 18/11/2014, Rv. 261323). Peraltro, come ha espressamente spiegato la Suprema Corte in tale arresto, tale conclusione non si pone in contrasto con l'orientamento sopra indicato, che riguarda il diverso tema relativo all'accertamento della identità personale dell'imputato. 3. Sulla base di quanto premesso il ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente -) Ersilia .Clvae